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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 15562/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11525-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Conca d’Oro, n. 285 in virtù di procure in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 103 in virtù di procura a margine del controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 504/2016 della Corte d'appello di Perugia, depositata il 28/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. Con sentenza n. 572/2013 del 3 aprile 2013, il Tribunale di Perugia ha accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti assegnatari di alloggi PEEP, per l’effetto dichiarando la nullità delle ingiunzioni di pagamento emesse ai sensi del R.D. 639/1910 dal Comune di Perugia nei loro confronti, per ilrecupero del conguaglio del costo di acquisto dell’area su cui era stato realizzato l’intervento di edilizia economica e popolare, per importi vari (per un’entità complessiva di euro 19.071,27).

In sostanza e per quanto ancora rileva, il Tribunale ha ritenuto che gli unici soggetti obbligati al pagamento del conguaglio fossero le cooperative edilizie ([OSCURATO:PERSONA] di Perugia e [OSCURATO:PERSONA]) alle quali il Comune aveva ceduto la proprietà delle aree comprese nel piano di edilizia economica e popolare mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni, sicché i singoli assegnatari degli alloggi dovevano considerarsi carenti della titolarità passiva dell’obbligazione.

2. Con sentenza n. 504/2016 resa pubblica mediante deposito in cancelleria in data 20 ottobre 2016, la Corte d’appello di Perugia ha accolto il gravame proposto dal Comune di Perugia avverso la suddetta decisione. 3.

1. In primo luogo, la Corte distrettuale ha rilevato che già per legge gli assegnatari ed i loro aventi causa dovrebbero essere sempre tenuti al pagamento del conguaglio, posto che anche qualora nulla fosse disposto nella convenzione, l’inderogabilità del principio di pareggio economico porterebbe a dover ritenere integrata la convenzione dalla clausola mancante ex artt. 1339 e 1419 cod. civ..

Si richiama in particolare quanto disposto in motivazione da Cass. n. 6928/2016.

3.2. Inoltre, nella specie doveva ritenersi sussistente, oltre a detto obbligo legale, anche un obbligo di natura contrattuale.

Tanto in base alle clausole 9 e 14 delle convenzioni stipulate tra il Comune e le cooperative, a tenore delle quali “in forza del trasferimento degli alloggi gli acquirenti e successivamente i loro eventuali aventi causa subentreranno nella posizione giuridica della parte acquirente” e “nel caso in cui l’eventuale conguaglio sarà noto solo successivamente alla consegna degli alloggi, esso sarà corrisposto al Comune di Perugia, direttamente e pro quota dagli acquirenti entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta comunale”. 3.

3. La Corte territoriale ha inoltre precisato che la comunicazione effettuata dal Comune agli assegnatari ai sensi dell’art. 14 non poteva ritenersi, come sostenuto dagli appellati, tardiva: era, infatti, irrilevante che i presupposti del conguaglio fossero sorti precedentemente alla consegna degli alloggi, richiedendo la norma solo che lo stesso non fosse ancora conosciuto dal Comune, in ragione della necessità del compimento di calcoli successivi agli eventi originanti la necessità delragguaglio. 3.

4. Né il diritto del Comune poteva ritenersi estinto per prescrizione, dato che, prima del decorso del termine decennale, lo stesso aveva provveduto con comunicazione del 12 aprile 2007 a costituire in mora gli assegnatari.

Detta comunicazione doveva ritenersi idonea a produrre effetto interruttivo, nonostante recasse l’indicazione della somma complessiva e non l’importo da ciascuno dovuto.

4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, con atto notificato in data 28 aprile 2017, per la cassazione della summenzionata sentenza, sulla base di quattro motivi.

5. Il Comune di Perugia ha resistito concontroricorso. 6.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Considerato che

7. Il primo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35 l. 865/1971 e degli artt. 1419, comma 2, 1339 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ..

7.1. Ad avviso dei ricorrenti, la decisione impugnata sarebbe errata là dove ha affermato la sussistenza di un obbligo legale, derivante dall’art. 35 cit., di corresponsione del conguaglio del costo di acquisto delle aree a carico degli assegnatari e dei loro aventi causa.

Detta affermazione troverebbe causa in un precedente di questa Corte (Cass. n. 6928/2016) in realtà inconferente al caso di specie, in quanto concernente la diversa questione dell’esigibilità del conguaglio a distanza di molto tempo.

I ricorrenti invocano invece l’applicazione di quanto statuito nella decisione della Corte n. 14435/2008, che avrebbe escluso la qualificazione delle obbligazioni di conguaglio in termini di obbligazioni propter rem.

7.1. La censura è infondata.

7.2. La Corte ha infatti già chiarito che a norma dell'art. 35, coma 8, della legge n. 865/1971, nel testo applicabile nella fattispecie, "la convenzione deve prevedere: a) il corrispettivo della concessione in misura pari al costo di acquisizione delle aree nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione se già realizzate; b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del comune o del consorzio".

Questa disposizione ̀ stata interpretata dalla giuris prudenza amministrativa e ordinaria nel senso che il Comune ha l'obbligo di assicurare la copertura di tutti i costi di acquisto delle aree da destinare alla realizzazione dei piani di edilizia economica e popolare, in applicazione del principio del perfetto pareggio economico, con corrispondenza delle entrate ed uscite e rimborso, da parte degli assegnatari delle aree o loro aventi causa, di tutte le spese sostenute per l'acquisto delle aree medesime (v. in motivazione Cass. 6928/2016; cfr. anche Cons.

Stato, sez.

IV, n. 1117 e 1492 del 2015; sez.

V, n. 3809 del 2014). 7.3.L’orientamento ̀ andato consolidandosi e ribadito nella più recente pronuncia della Corte n. 21572/2022 con conferma del principio che in tema di edilizia residenziale pubblica, in applicazione dell'art. 35, comma 12, della l. 865 del 1971, il prezzo della cessione delle aree destinate alla costruzione di case economiche e popolari deve assicurare al Comune - in applicazione del principio di perfetto pareggio economico, operante anche prima dell'entrata in vigore della l. n. 662 del 1996 - la copertura di tutte le spese sostenute per l'acquisizione delle aree, ivi comprese quelle riguardanti i giudizi relativi alla determinazione delle indennità di esproprio.

Il Comune può, pertanto, agire nei confronti degli assegnatari degli alloggi realizzati dalla cooperativa edilizia concessionaria, per ottenere il pagamento "pro quota" dei maggiori oneri derivanti da tale contenzioso, potendo a loro volta gli assegnatari opporre la negligenza dell'ente nella gestione della lite, quale causa dell'insorgenza delle ulteriori spese (nello stesso senso si veda anche Cass. 14782/2020; id. 13959/2020; id.13595/2020).

7.4. Non pertinente appare quindi il richiamo al precedente della Corte n. 14435/2008 che ha escluso la pretesa del Comune per mancata allegazione, nel caso di specie ivi esaminato, del fatto costitutivo della pretesa.

8. Il secondo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ovvero l’avvenuta stipulazione degli atti pubblici di assegnazione degli alloggi e la relativa consegna a decorrere dall’anno 1999, a fronte di una conoscenza del costo delle aree acquisita fin dal 1997.

8.1. I ricorrenti lamentano, in proposito, che l’art. 14 della convenzione attribuiva al Comune di Perugia il diritto di domandare il costo del conguaglio direttamente agli assegnatari solo nel caso in cui avesse avuto conoscenza dell’importo del medesimo dopo l’assegnazione degli alloggi.

Sicché la Corte d’appello avrebbe errato nel considerare non tardiva la comunicazione effettuata dal Comune agli acquirenti dopo la consegna degli alloggi.

8.2. La censura è infondata.

La Corte territoriale ha motivato espressamente sul punto: era irrilevante che i presupposti del conguaglio fossero sorti precedentemente alla consegna degli alloggi, richiedendo la norma solo che lo stesso non fosse ancora conosciuto dal Comune, in ragione della necessità del compimento di calcoli successivi agli eventi originanti la necessità del ragguaglio.

9. Il terzo motivo denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2943 e 1219 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto idonea ad interrompere la prescrizione la comunicazione del 12 aprile 2007, ancorché recante l’indicazione dell’intero importo complessivamente dovuto e benché diretta indiscriminatamente ed indifferentemente a tutti gli assegnatari.

9.1. La censura ̀ inammissibile perché riguarda l’accertamento di fatto e gli apprezzamenti di merito svolti dalla corte di merito, sindacabile solo secondo le relative disposizioni (cfr. Cass.5861/2006; Sez.

Un. 8053/2014).

10. Il quarto motivo invoca l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. per aver ignorato che la comunicazione del 12 aprile 2007 non indicava chiaramente il soggetto obbligato né faceva riferimento all’importo complessivamente considerato.

10.1. La censura è inammissibile: la corte d’appello ha motivato espressamente sul punto (cfr. pag. 15 della sentenza, ultimo cpv.) dando conto della stessa e offrendone una valutazione giuridica ai fini dell’idoneità della stessa ai fini interruttivi.

11. Il ricorso è dunque infondato.

12. In applicazione del principio di soccombenza i ricorrenti vanno condannati alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

13. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in euro 2.800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15 % per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11525-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Conca d’Oro, n. 285 in virtù di procure in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 103 in virtù di procura a margine del controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 504/2016 della Corte d'appello di Perugia, depositata il 28/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. Con sentenza n. 572/2013 del 3 aprile 2013, il Tribunale di Perugia ha accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti assegnatari di alloggi PEEP, per l’effetto dichiarando la nullità delle ingiunzioni di pagamento emesse ai sensi del R.D. 639/1910 dal Comune di Perugia nei loro confronti, per ilrecupero del conguaglio del costo di acquisto dell’area su cui era stato realizzato l’intervento di edilizia economica e popolare, per importi vari (per un’entità complessiva di euro 19.071,27). In sostanza e per quanto ancora rileva, il Tribunale ha ritenuto che gli unici soggetti obbligati al pagamento del conguaglio fossero le cooperative edilizie ([OSCURATO:PERSONA] di Perugia e [OSCURATO:PERSONA]) alle quali il Comune aveva ceduto la proprietà delle aree comprese nel piano di edilizia economica e popolare mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni, sicché i singoli assegnatari degli alloggi dovevano considerarsi carenti della titolarità passiva dell’obbligazione. 2. Con sentenza n. 504/2016 resa pubblica mediante deposito in cancelleria in data 20 ottobre 2016, la Corte d’appello di Perugia ha accolto il gravame proposto dal Comune di Perugia avverso la suddetta decisione. 3. 1. In primo luogo, la Corte distrettuale ha rilevato che già per legge gli assegnatari ed i loro aventi causa dovrebbero essere sempre tenuti al pagamento del conguaglio, posto che anche qualora nulla fosse disposto nella convenzione, l’inderogabilità del principio di pareggio economico porterebbe a dover ritenere integrata la convenzione dalla clausola mancante ex artt. 1339 e 1419 cod. civ.. Si richiama in particolare quanto disposto in motivazione da Cass. n. 6928/2016. 3.2. Inoltre, nella specie doveva ritenersi sussistente, oltre a detto obbligo legale, anche un obbligo di natura contrattuale. Tanto in base alle clausole 9 e 14 delle convenzioni stipulate tra il Comune e le cooperative, a tenore delle quali “in forza del trasferimento degli alloggi gli acquirenti e successivamente i loro eventuali aventi causa subentreranno nella posizione giuridica della parte acquirente” e “nel caso in cui l’eventuale conguaglio sarà noto solo successivamente alla consegna degli alloggi, esso sarà corrisposto al Comune di Perugia, direttamente e pro quota dagli acquirenti entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta comunale”. 3. 3. La Corte territoriale ha inoltre precisato che la comunicazione effettuata dal Comune agli assegnatari ai sensi dell’art. 14 non poteva ritenersi, come sostenuto dagli appellati, tardiva: era, infatti, irrilevante che i presupposti del conguaglio fossero sorti precedentemente alla consegna degli alloggi, richiedendo la norma solo che lo stesso non fosse ancora conosciuto dal Comune, in ragione della necessità del compimento di calcoli successivi agli eventi originanti la necessità delragguaglio. 3. 4. Né il diritto del Comune poteva ritenersi estinto per prescrizione, dato che, prima del decorso del termine decennale, lo stesso aveva provveduto con comunicazione del 12 aprile 2007 a costituire in mora gli assegnatari. Detta comunicazione doveva ritenersi idonea a produrre effetto interruttivo, nonostante recasse l’indicazione della somma complessiva e non l’importo da ciascuno dovuto. 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, con atto notificato in data 28 aprile 2017, per la cassazione della summenzionata sentenza, sulla base di quattro motivi. 5. Il Comune di Perugia ha resistito concontroricorso. 6.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Considerato che 7. Il primo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35 l. 865/1971 e degli artt. 1419, comma 2, 1339 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.. 7.1. Ad avviso dei ricorrenti, la decisione impugnata sarebbe errata là dove ha affermato la sussistenza di un obbligo legale, derivante dall’art. 35 cit., di corresponsione del conguaglio del costo di acquisto delle aree a carico degli assegnatari e dei loro aventi causa. Detta affermazione troverebbe causa in un precedente di questa Corte (Cass. n. 6928/2016) in realtà inconferente al caso di specie, in quanto concernente la diversa questione dell’esigibilità del conguaglio a distanza di molto tempo. I ricorrenti invocano invece l’applicazione di quanto statuito nella decisione della Corte n. 14435/2008, che avrebbe escluso la qualificazione delle obbligazioni di conguaglio in termini di obbligazioni propter rem. 7.1. La censura è infondata. 7.2. La Corte ha infatti già chiarito che a norma dell'art. 35, coma 8, della legge n. 865/1971, nel testo applicabile nella fattispecie, "la convenzione deve prevedere: a) il corrispettivo della concessione in misura pari al costo di acquisizione delle aree nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione se già realizzate; b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del comune o del consorzio". Questa disposizione ̀ stata interpretata dalla giuris prudenza amministrativa e ordinaria nel senso che il Comune ha l'obbligo di assicurare la copertura di tutti i costi di acquisto delle aree da destinare alla realizzazione dei piani di edilizia economica e popolare, in applicazione del principio del perfetto pareggio economico, con corrispondenza delle entrate ed uscite e rimborso, da parte degli assegnatari delle aree o loro aventi causa, di tutte le spese sostenute per l'acquisto delle aree medesime (v. in motivazione Cass. 6928/2016; cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, n. 1117 e 1492 del 2015; sez. V, n. 3809 del 2014). 7.3.L’orientamento ̀ andato consolidandosi e ribadito nella più recente pronuncia della Corte n. 21572/2022 con conferma del principio che in tema di edilizia residenziale pubblica, in applicazione dell'art. 35, comma 12, della l. 865 del 1971, il prezzo della cessione delle aree destinate alla costruzione di case economiche e popolari deve assicurare al Comune - in applicazione del principio di perfetto pareggio economico, operante anche prima dell'entrata in vigore della l. n. 662 del 1996 - la copertura di tutte le spese sostenute per l'acquisizione delle aree, ivi comprese quelle riguardanti i giudizi relativi alla determinazione delle indennità di esproprio. Il Comune può, pertanto, agire nei confronti degli assegnatari degli alloggi realizzati dalla cooperativa edilizia concessionaria, per ottenere il pagamento "pro quota" dei maggiori oneri derivanti da tale contenzioso, potendo a loro volta gli assegnatari opporre la negligenza dell'ente nella gestione della lite, quale causa dell'insorgenza delle ulteriori spese (nello stesso senso si veda anche Cass. 14782/2020; id. 13959/2020; id.13595/2020). 7.4. Non pertinente appare quindi il richiamo al precedente della Corte n. 14435/2008 che ha escluso la pretesa del Comune per mancata allegazione, nel caso di specie ivi esaminato, del fatto costitutivo della pretesa. 8. Il secondo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ovvero l’avvenuta stipulazione degli atti pubblici di assegnazione degli alloggi e la relativa consegna a decorrere dall’anno 1999, a fronte di una conoscenza del costo delle aree acquisita fin dal 1997. 8.1. I ricorrenti lamentano, in proposito, che l’art. 14 della convenzione attribuiva al Comune di Perugia il diritto di domandare il costo del conguaglio direttamente agli assegnatari solo nel caso in cui avesse avuto conoscenza dell’importo del medesimo dopo l’assegnazione degli alloggi. Sicché la Corte d’appello avrebbe errato nel considerare non tardiva la comunicazione effettuata dal Comune agli acquirenti dopo la consegna degli alloggi. 8.2. La censura è infondata. La Corte territoriale ha motivato espressamente sul punto: era irrilevante che i presupposti del conguaglio fossero sorti precedentemente alla consegna degli alloggi, richiedendo la norma solo che lo stesso non fosse ancora conosciuto dal Comune, in ragione della necessità del compimento di calcoli successivi agli eventi originanti la necessità del ragguaglio. 9. Il terzo motivo denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2943 e 1219 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto idonea ad interrompere la prescrizione la comunicazione del 12 aprile 2007, ancorché recante l’indicazione dell’intero importo complessivamente dovuto e benché diretta indiscriminatamente ed indifferentemente a tutti gli assegnatari. 9.1. La censura ̀ inammissibile perché riguarda l’accertamento di fatto e gli apprezzamenti di merito svolti dalla corte di merito, sindacabile solo secondo le relative disposizioni (cfr. Cass.5861/2006; Sez. Un. 8053/2014). 10. Il quarto motivo invoca l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. per aver ignorato che la comunicazione del 12 aprile 2007 non indicava chiaramente il soggetto obbligato né faceva riferimento all’importo complessivamente considerato. 10.1. La censura è inammissibile: la corte d’appello ha motivato espressamente sul punto (cfr. pag. 15 della sentenza, ultimo cpv.) dando conto della stessa e offrendone una valutazione giuridica ai fini dell’idoneità della stessa ai fini interruttivi. 11. Il ricorso è dunque infondato. 12. In applicazione del principio di soccombenza i ricorrenti vanno condannati alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo. 13. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in euro 2.800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15 % per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi
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