CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 33025/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
U ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8346/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso personalmente ex art. 86 c.p.c. nonché rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 3674/2021 depositata il 12/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona della [OSCURATO:PERSONA] Dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto di revocare la sentenza n. 3674/2021, di dichiarare estinto il ricorso per cassazione limitatamente ai motivi oggetto di rinuncia e di accogliere l’ottavo motivo; udito gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza n. 3674/2021 di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso, mentre gli altri intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. non hanno svolto attività difensiva. La sentenza n. 3674 del 2021 dichiarò improcedibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 29/2016 della Corte d’appello di Bari, avendo il ricorrente depositato il ricorso notificato a mezzo PEC alla [OSCURATO:SOCIETA]., non costituitasi, privo dell'attestazione di conformità all'originale. L’unico motivo del ricorso per revocazione ha denunciato che la sentenza revocanda non si sarebbe avveduta che l’atto era stato notificato alla [OSCURATO:SOCIETA] e a [OSCURATO:PERSONA], nel termine concesso nell’ordinanza interlocutoria n. 29863/2019, sia tramite pec che in originale cartaceo a mezzo posta, e che, anche nella relata di notifica tramite pec, era presente la firma analogica dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Fissata per il giorno 27 maggio 2022 l'adunanza della Corte, su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380- bis, commi 1 e 2, c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, con ordinanza interlocutoria del 15 giugno 2022, n. 19325, il collegio ha ritenuto che il ricorso per la revocazione della sentenza n. 3674/2021, non fosse inammissibile, ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c. La causa è stata perciò rimessa alla pubblica udienza e rinviata a nuovo ruolo. Il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Dell’[OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378, comma 1, c.p.c. Anche il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1-Il ricorso per revocazione denuncia che la sentenza revocanda non si sarebbe avveduta che il ricorso per cassazione era stato notificato alla [OSCURATO:SOCIETA] e a [OSCURATO:PERSONA], nel termine concesso nell’ordinanza interlocutoria n. 29863/2019, sia tramite pec, che in originale cartaceo a mezzo posta e che, anche nella relata di notifica tramite pec, era presente la firma analogica dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Per consolidata interpretazione in materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4, c.p.c. deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l'affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale. Ora, la sentenza n. 3674/2021ha posto in evidenza che il ricorso per cassazione e la procura erano stati notificati: a [OSCURATO:PERSONA], a mezzo posta, in ottemperanza all’ordinanza interlocutoria n. 29863/2019; via PEC a [OSCURATO:PERSONA], presso i procuratori costituiti; all'[OSCURATO:SOCIETA]. in forma di “copia su supporto cartaceo successivamente trasformata in copia digitale e notificata tramite PEC ai sensi della L. 53/94”. La declaratoria di improcedibilità è stata conseguenza del riscontro della mancanza dell’attestazione di conformità all’originale del ricorso notificato via PEC all’[OSCURATO:SOCIETA], ma emerge dagli atti processuali che il ricorrente aveva proceduto ad una doppia notifica nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], l’una a mezzo pec, rimasta priva di attestazione, e l’altra in originale cartaceo spedito a mezzo posta in data 26 novembre 2019, con deposito delle notifiche in cancelleria. Rispetto a quest’ultima notifica, idonea a costituire validamente il rapporto processuale, non occorreva, pertanto, alcuna attestazione di conformità, trattandosi di notifica a mezzo posta dell’originale cartaceo del ricorso in cassazione. Sussiste quindi il denunciato errore di percezione ex art. 395, n. 4 c.p.c., consistente nell’aver considerato la notifica del ricorso effettuata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] a mezzo pec, e non anche il deposito di altra notifica, per la quale non era necessaria l’attestazione di conformità ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53 del 1994. 2 - Rivelatosi l'errore di fatto decisivo nella sentenza n. 3674/2021 , occorre ora procedersi al giudizio rescissorio. 3 - Deve dapprima dichiararsi non luogo a provvedere sull'istanza di riunione tra il presente giudizio di cassazione e quello contraddistinto come R.G. 8301/2022, avanzata dal ricorrente in data 21 dicembre 2022. Il ricorso R.G. 8301/2022, proposto contro la sentenza n. 1642/2021 della Corte d’appello di Bari, è stato, invero, già dichiarato inammissibile per tardività da questa Corte con ordinanza n. 3048/2023. 4 - Va poi considerato che il ricorso per cassazione qui da esaminare in sede rescissoria è rivolto contro la sentenza n. 29/2016 della Corte d’appello di Bari ed è strutturato in nove motivi. Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per mancanza della firma del Presidente - violazione e falsa applicazione di legge, nullità della sentenza per violazione di norma processuale, in relazione all'art. 345 c.p.c. Il secondo motivo deduce la mancata sospensione del giudizio, la legittimazione degli istanti ex 720 c.c. e forma della domanda, circostanza sopravvenuta, violazione e falsa applicazione degli artt.279, 295, 337 c.p.c., 720 c.c. Il terzo motivo attiene ai “capi delle sentenze non definitive" passati in giudicato e denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c., 2909 c.c., nonché l’omessa motivazione su fatto controverso. Il quarto motivo inerisce a “sentenza dichiarativa, conguaglio, sentenza traslativa, prezzo” e denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 720, 728 c.c. Il quinto motivo attiene all’ammontare del prezzo in caso di assegnazione ex art. 720 c.c. e deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 720 e 726 c.p.c., nonché l’omessa motivazione su fatto controverso. Il sesto motivo è relativo alla domanda di rendiconto e allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e ss., 132 c.p.c. Il settimo motivo è sul sequestro giudiziario, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e ss., 132 c.p.c. L’ottavo motivo è sulla compensazione delle spese in primo grado e sulla condanna alle spese in secondo grado, allegando la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e ss.c.p.c. Il nono motivo attiene ai beni mobili inventariati, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e ss., 132 c.p.c., nonché l’omessa motivazione su fatto controverso. 5. Nelle difese del giudizio di revocazione le parti costituite hanno evidenziato che questa Corte, con sentenza n. 9517 del 2017, ha cassato, in accoglimento del solo quarto motivo di ricorso, la sentenza parziale n. 1155/2011 della Corte d’appello di Bari. 5.1. In data 29 agosto 2023 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto con il quale ha dichiarato di “rinunziare alla domanda di divisione in natura del detto immobile (compreso tra piazza della Repubblica e vico Granata) in [OSCURATO:PERSONA] (venendo così a coincidere con la domanda di controparte), quindi cessa la materia del contendere su questa domanda (racchiusa nel 4° e 5° motivo, dei 9 elencati nel ricorso del 26.2.2016 n.7508/2016 rgc cassaz.), rimanendo sostanzialmente in piedi le domande sui beni mobili, di rendiconto, sulla convalida del sequestro giudiziario e sulla condanna alle spese legali (incluse quelle sul sequestro giudiziario)”. 6. La successione delle complesse vicende processuali si può trarre dalla motivazione dell’ordinanza n. 3048/2023 di questa stessa Corte. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'anno 1989, convennero in giudizio il fratello [OSCURATO:PERSONA], al fine di procedere alla divisione del complesso immobiliare oggetto di comunione ereditaria tra i contendenti, sia da parte del padre [OSCURATO:PERSONA] che da parte della madre [OSCURATO:PERSONA]. Il processo vide la partecipazione volontaria della [OSCURATO:SOCIETA], quale creditore ipotecario di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con una prima sentenza parziale, depositata il 17 maggio 2005, il Tribunale di Foggia, risolte plurime questioni attinenti all'eredità materna, dispose la prosecuzione del giudizio, includente le indagini peritali del caso, in ordine alla porzione immobiliare derivante dall'eredità paterna. Con una seconda sentenza parziale, depositata il 27 maggio 2008, il Tribunale, considerati gli insorti contrasti tra le parti, concluse per la non comoda divisibilità del cespite e ne dispose la vendita all'incanto. La Corte d'appello di Bari, con sentenza n. 1155 depositata il 22 dicembre 2011, rigettato l'appello avanzato da [OSCURATO:PERSONA], dispose rimettersi «al seguito del giudizio innanzi al Tribunale di Foggia l'assegnazione dell'immobile sito in Sansevero tra piazza della Repubblica e vico Granata a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA], con contemporanea determinazione e attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] del conguaglio pecuniario in eccedenza di quote delle altre due parti condividenti». Avverso la sentenza n. 1155/2011 della Corte d’appello di Bari propose ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinque motivi di censura, e questa Corte, come già detto, con la sentenza n. 9515/2017 rigettò il ricorso ad eccezione del solo quarto motivo, con il quale si censurava la decisione dei giudici di appello che avevano rimesso al Tribunale la decisione in ordine alla richiesta di assegnazione congiunta degli attori, reputando invece che tale istanza che doveva essere delibata dallo stesso giudice di appello. Nelle more, il Tribunale di Foggia con la sentenza definitiva n. 72 del 24 gennaio 2012 aveva accolto la richiesta di attribuzione avanzata altresì dai convenuti dinanzi al Tribunale, e la Corte d’appello di Bari, con la sentenza n. 29 del 2016, rigettò il relativo gravame. Avverso tale ultima sentenza venne proposto il ricorso per cassazione ora oggetto del giudizio rescissorio. Nel giudizio di rinvio, conseguente alla sentenza della Corte di cassazione, la Corte d’appello di Bari con sentenza n. 1642 del 22 settembre 2021 ha poi dichiarato cessata la materia del contendere, in quanto sulla richiesta di attribuzione del bene comune non comodamente divisibile - questione per la quale era stato disposto il rinvio - si era già pronunciato il Tribunale di Foggia con sentenza n. 72 del 24 gennaio 2012, sentenza confermata dalla Corte d’appello con sentenza n. 29/2016 ed infine passata in cosa giudicata a seguito della declaratoria di improcedibilità della Corte di cassazione con la sentenza n. 3674/2021 (qui oggetto di revocazione). Secondo la sentenza n. 1642/2021 della Corte d’appello di Bari, l’assegnazione del bene ex art. 720 c.c. in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] “è divenuta definitiva”, sicché non vi era ragione per procedere in sede di rinvio ad ulteriore attribuzione dell’immobile non divisibile. 7. Il ricorso per cassazione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],ora da decidere in sede rescissoria, impugna, dunque, la sentenza n. 29/2016 della Corte d’appello di Bari, la quale aveva rigettato l’appello proposto dal medesimo avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 72/2012 del 24 gennaio 2012, che aveva a sua volta accolto la richiesta di attribuzione dell’immobile ereditario non divisibile avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza n. 1642/2021 della Corte d’appello di Bari, passata in giudicato, ha dichiarato che l’attribuzione del bene ex art. 720 c.c. in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] “è divenuta definitiva”. 8. E’ da considerare chequando due o più giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto nel successivo o nei successivi giudizi, seppure questi abbiano finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo, sicché il giudicato, agli effetti dell’art. 2909 c.c., resta unico, e non si moltiplica illimitatamente. Viceversa, se sulla medesima questione si vengono a formare due giudicati contrastanti, si fa riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, sempre che la seconda sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione (tra le tante, Cass. n. 13804 del 2018; n. 16150 del 2007). 9. Ne consegue che l’acclarato passaggio in giudicato della statuizione sull’assegnazione dell’immobile indivisibile ai condividenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento della modalità di attuazione ex art. 720 c.c. dello scioglimento della comunione ereditaria, secondo quanto da ultimo dichiarato nella sentenza n. 1642/2021 della Corte d’appello di Bari, non può più formare oggetto di diversa decisione nel presente giudizio. Il ricorso per cassazione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 29/2016 della Corte d’appello di Bari, ove finalizzato a porre in discussione proprio la questione relativa alla attribuzione dell’immobile indivisibile ai condividenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che risulta coperta dal contrario giudicato esterno, sarebbe comunque inammissibile. Tale valutazione assorbe quella inerente alla interpretazione ed ai conseguenti effetti dell’atto depositato in data 29 agosto 2023 dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha ivi dichiarato di “rinunziare alla domanda di divisione in natura del detto immobile (compreso tra piazza della Repubblica e vico Granata) in [OSCURATO:PERSONA] … domanda (racchiusa nel 4° e 5° motivo, dei 9 elencati nel ricorso…”, giacché non si spiega una “rinunzia alla domanda” nel giudizio di cassazione (rilevando essa, piuttosto nel giudizio di merito), se non come sostanziale riconoscimento della infondatezza della pretesa, ovvero come rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, che renderebbe perciò superflua una decisione in ordine alla fondatezza di tali censure. 10. Procedendo comunque all’esame dei motivi residui: 10.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto la copia analogica depositata della sentenza impugnata, redatta in modalità telematica, presenta segni grafici (coccarda e stringa) di attestazione della presenza della firma digitale apposta sull'originale del documento dal presidente e dall’estensore, il che fa prova fino a querela di falso delle stesse sottoscrizioni (cfr. Cass. n. 11306 del 2021; n. 27379 del 2022). 10.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto la sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra due cause sia concreto ed attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale deve essere tuttora pendente, sicché è onere del ricorrente provare che la causa pregiudicante sia pendente e resti presumibilmente tale sino all'accoglimento del ricorso, mancando, in difetto, la prova dell'interesse concreto e attuale all'impugnazione (tra le tante, Cass. n. 26716 del 2019). Tale condizione di attuale pendenza della causa asseritamente pregiudicante qui non sussiste in ragione della richiamata ordinanza n. 3048/2023 di questa Corte. Ogni altra questione, relativa alla attribuzione dell’immobile ai condividenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risulta coperta da giudicato. 10.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. La doglianza circa “quali capi delle sentenze non definitive siano passati in giudicato e quali no”, ovvero “se la sentenza parziale n. 848/2005 del Tribunale di Foggia, a seguito della sentenza n. 518/2007 della Corte d'Appello di Bari, sia passata in giudicato”, è priva di specificità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., per mancata illustrazione del contenuto rilevante degli atti processuali invocati a sostegno. La censura inoltre non considera che il giudicato cosiddetto esterno ha connotazioni che lo differenziano nettamente da quello cosiddetto interno, ossia formatosi nell’ambito di un determinato procedimento ancora pendente, ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c., in relazione alle parti non impugnate della sentenza, poiché, mentre il giudicato esterno è rilevabile anche di ufficio e la stessa Corte di cassazione ha il potere di verificarne se ne sussistono i presupposti di fatto, per il giudicato interno ogni accertamento compete esclusivamente al giudice del merito (Cass. n. 4676 del 1996; n. 3040 del 1987). Infine, ogni questione è superata dal giudicato formatosi a seguito dell’ordinanza n. 3048/2023 di questa Corte. 10.4. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c. La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il motivo sul “c.d. errore nr. 8, riguardante il rigetto della domanda di rendiconto … dal Tribunale ritenuta non ritualmente formulata…, avendo l'appellante dedotto non di avere proposto tale domanda, ma solo che la mancata proposizione non giustificava il rigetto …”. La censura comunque non indica specificamente come e quando fosse stata proposta nel giudizio di primo grado la domanda di rendiconto, su cui si lamenta l’omessa pronuncia, limitandosi a sostenere, con allegazione priva di reale contenuto informativo, che “la domanda di rendiconto è stata espressamente ed ampiamente formulata”. Allorché, come nella specie, il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame per difetto di specificità, la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato, ha l'onere di impugnare la relativa statuizione, da sola sufficiente a sorreggere la decisione, dimostrando che l’atto di gravame recava una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. 10.5. Il settimo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c. La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il motivo di gravame sul “c.d. errore nr. 9, riguardante in parte la revoca di sequestro giudiziario e in parte l'ordine di ripartizione del denaro … perché non si può impugnare con conclusioni di merito la revoca di un provvedimento cautelare e perché il preteso errore dell'ordine di ripartizione deriva dalla sentenza non definitiva non passata in giudicato”. La censura si limita a sostenere, con allegazione priva di reale contenuto informativo, che “non riesce a comprendere la striminzita ed enigmatica motivazione”, in quanto il ricorrente aveva impugnato non “la revoca del sequestro giudiziario, ma il criterio di riparto delle conseguenze e la pronuncia sulle spese…”. Anche in tal caso, manca assolutamente specificità nel motivo di ricorso per cassazione. 10.6. L’ottavo motivo di ricorso è fondato nei limiti di cui alla motivazione che segue. La Corte d’appello di Bari ha confermato la legittimità della compensazione delle spese disposta in primo grado, attesa la reciproca soccombenza, e condannato l’appellante alle spese del gravame. In ipotesi di accoglimento soltanto di alcune delle domande cumulate dall’attore o di accoglimento delle domande reciproche proposte sia in via principale che in via riconvenzionale, allorché sia disposta la compensazione delle spese processuali in ragione della reciproca soccombenza, in base a valutazione discrezionale conforme all’art. 92, comma 2, c.p.c., non può invocarsi il sindacato di legittimità sulla determinazione proporzionale delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti (tra le tante, Cass. n. 2149 del 2014). La censura è invece da accogliere nella parte in cui allega che le controparti “rappresentano un unico centro di interesse con una unica difesa; quindi, non è di giustizia la moltiplicazione della condanna alle spese”. Il riferimento è da intendere nel senso che gli appellatiMarisa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitariamente difesi nel giudizio di gravame e condividenti autori di una richiesta congiunta di attribuzione, avevano identiche posizioni processuali, da cui far discendere la liquidazione di un unico importo per le spese di lite poste a carico della controparte soccombentesecondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 del d.m. n. 55 del 2014, ovvero “compenso unico … di regola … aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento”(tra le tante, Cass. n. 25803 del 2017; Cass.n. 17215 del 2015). La sentenza n. 29/2016 della Corte d’appello di Bari va pertanto cassata nella parte in cui ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese processuali d’appello, liquidate in favore di ciascuno in € 6.200,00 per compensi, oltre IVA, C.A.P. e rimborso forfettario. Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, sul punto può decidersi nel merito, condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese processuali d’appello, liquidate unitariamente in € 7.440,00 per compensi, oltre IVA, C.A.P. e rimborso forfettario. 10.7. Il nono motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c. La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il motivo di gravame riguardante la mancata pronuncia su beni mobili inventariati, “non avendo l'appellante neppure specificato in modo univoco se tali beni rientrino o meno nelle successioni oggetto del giudizio”. La censura si riduce in un rinvio per relationema documenti ed atti delle pregresse fasi, senza illustrare il contenuto rilevante degli stessi, ovvero la loro portata dimostrativa dei fatti storici, principali o secondari, oggetto di causa, senza indicare il "come" e il "quando" tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti, senza allegarne la loro "decisività", senza riportare quale specifica istanza la parte avesse avanzato nei propri scritti difensivi spiegando le ragioni per le quali il contenuto dei documenti prodotti giustificasse le rispettive deduzioni (Cass. Sez. Unite n. 4835 del 2023). Va ribadito quanto già ricordato al paragrafo 10.4.: allorché il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame per difetto di specificità, la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato, ha l'onere di impugnare la relativa statuizione, da sola sufficiente a sorreggere la decisione, dimostrando che l’atto di gravame recava una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. 11. In definitiva, va accolto il ricorso per revocazione proposto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 3674/2021 della Corte di cassazione e va revocata questa sentenza; va, poi, accolto limitatamente all’ottavo motivo, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso per cassazione proposto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 29/2016 della Corte d’appello di Bari, respinta ogni altra censura, e solo in questi stessi limiti va cassata tale pronuncia, decidendosi comunque nel merito sulla liquidazione delle spese del giudizio di appello . In ragione dell’evidente farraginosità delle vicende processuali che trovano qui definizione essenzialmente in forza del sopravvenuto giudicato esterno, sussistono giusti motivi per compensare per intero fra le parti le spese processuali del giudizio di revocazione, comprensive sia della fase rescindente che di quella rescissoria. Non sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso per revocazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 3674/2021 della Corte di cassazione e revoca la sentenza impugnata; accoglie il ricorso per cassazione proposto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all’ottavo motivo, respinte le altre censure, cassa nei limiti della censura accolta la sentenza n. 29/2016 della Corte d’appello di Bari e, decidendo sul punto nel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA]