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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2013

Cassazione n. 25319/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3004/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio e amministratore di Eurocar s.r.l. nell’anno 2005, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 48, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso; -controricorrente - e nei confronti di Eurocar s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore; -intimata - Oggetto : Tributi -Avviso di accertamento -Società a ristretta base sociale -Legittimazione del socio ed examministratore all’impugnazione -Esclusione. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 174/37/13, depositata l’11 giugno 2013.

Vista la relazione scritta del P.G., nella persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo e il rigetto dei restanti motivi.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con la sentenza n. 174/37/13 dell’11/06/2013, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR), previa riunione dei distinti appelli proposti da Eurocar s.r.l. poi in liquidazione (di seguito Eurocar) e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di socio e amministratore di Eurocar all’epoca dei fatti contestati, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP) n. 36/59/12, che aveva rigettato il ricorso della società contribuente avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno 2005, dichiarava la nullità della sentenza impugnata per violazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rimetteva gli atti al primo giudice;

1.1. la CTR, in particolare, riconosceva la legittimazione processuale di [OSCURATO:PERSONA] – il cui interesse ad agire andava ravvisato «negli eventuali effetti negativi definitivi che potrebbero derivare dalla presente controversia, sia nella sfera personale che in quella patrimoniale» (responsabilità quale amministratore e quale socio di una società a ristretta base sociale) – con conseguente annullamento del giudizio di primo grado e rimessione alla CTP;

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva in giudizio con controricorso mentre Eurocar restava intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. va pregiudizialmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla controricorrente: il ricorso, sebbene riporti al suo interno alcuni atti relativi ai pregressi gradi di giudizio, è pienamente comprensibile con riferimento alle ragioni giuridiche poste a fondamento dello stesso ed è, dunque, ammissibile;

2. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 14 e 49 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 75, terzo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] ad impugnare la sentenza della CTP, non avendo egli partecipato in proprio al giudizio di primo grado ed appartenendo la legittimazione sostanziale unicamente alla società, non essendo configurabile un’ipotesi di litisconsorzio necessario;

2.1. con il secondo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 31 e 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] sia stato estromesso da un giudizio cui non ha partecipato, sicché non aveva alcun diritto di ricevere l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione;

2.2. i due motivi, che possono essere esaminati unitariamente per ragioni di connessione, sono fondati;

2.3. è pacifico che [OSCURATO:PERSONA] non sia stato parte del giudizio di primo grado e abbia unicamente appellato, in proprio, la medesima sentenza di primo grado, già impugnata da Eurocar, nei cui confronti è stato notificato l’avviso di accertamento e si è svolto il giudizio davanti alla CTP;

2.4. ne consegue che, da un lato, Morini - non avendo alcun interesse (se non di mero fatto) ad appellare una sentenza della CTP emessa tra soggetti diversi - non era legittimato all’impugnazione in proprio (Cass. n. 4011 del 19/02/2013; Cass.n. 520 del 16/01/2012) e, dall’altro, non rivestiva nemmeno la qualificazione di litisconsorte necessario nel giudizio di merito (Cass. n. 20507 del 29/08/2017; Cass. n. 426 del 10/01/2013), come erroneamente ritenuto dalla CTR, potendo fare valere ogni propria ragione nei confronti dell’avviso di accertamento eventualmente emesso nei suoi confronti;

2.5. in proposito, la sollevata questione di costituzionalità dell’art. 75 cod. proc. civ. e degli artt.14, 31 e 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 è inammissibile in ragione della mancata specificazione delle ragioni di incostituzionalità denunciate e, comunque, infondata, ben potendo il Morini difendersi con pienezza di poteri nei confronti dell’avviso di accertamento eventualmente notificato nei suoi confronti, sia quale socio che quale amministratore;

3. Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in via subordinata, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 14 e 59 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 102 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR disposto il rinvio al primo giudice in relazione ad una circostanza (il mancato invio dell’avviso di udienza) che non rientrerebbe tra quelli tassativamente previsti dalla legge;

3.1. il motivo, proposto espressamente in via subordinata, resta assorbito;

4. in conclusione, vanno accolti i primi due motivi di ricorso; la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria reg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3004/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio e amministratore di Eurocar s.r.l. nell’anno 2005, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 48, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso; -controricorrente - e nei confronti di Eurocar s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore; -intimata - Oggetto : Tributi -Avviso di accertamento -Società a ristretta base sociale -Legittimazione del socio ed examministratore all’impugnazione -Esclusione. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 174/37/13, depositata l’11 giugno 2013. Vista la relazione scritta del P.G., nella persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo e il rigetto dei restanti motivi. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza n. 174/37/13 dell’11/06/2013, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR), previa riunione dei distinti appelli proposti da Eurocar s.r.l. poi in liquidazione (di seguito Eurocar) e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di socio e amministratore di Eurocar all’epoca dei fatti contestati, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP) n. 36/59/12, che aveva rigettato il ricorso della società contribuente avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno 2005, dichiarava la nullità della sentenza impugnata per violazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rimetteva gli atti al primo giudice; 1.1. la CTR, in particolare, riconosceva la legittimazione processuale di [OSCURATO:PERSONA] – il cui interesse ad agire andava ravvisato «negli eventuali effetti negativi definitivi che potrebbero derivare dalla presente controversia, sia nella sfera personale che in quella patrimoniale» (responsabilità quale amministratore e quale socio di una società a ristretta base sociale) – con conseguente annullamento del giudizio di primo grado e rimessione alla CTP; 2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; 3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva in giudizio con controricorso mentre Eurocar restava intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. va pregiudizialmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla controricorrente: il ricorso, sebbene riporti al suo interno alcuni atti relativi ai pregressi gradi di giudizio, è pienamente comprensibile con riferimento alle ragioni giuridiche poste a fondamento dello stesso ed è, dunque, ammissibile; 2. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 14 e 49 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 75, terzo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] ad impugnare la sentenza della CTP, non avendo egli partecipato in proprio al giudizio di primo grado ed appartenendo la legittimazione sostanziale unicamente alla società, non essendo configurabile un’ipotesi di litisconsorzio necessario; 2.1. con il secondo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 31 e 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] sia stato estromesso da un giudizio cui non ha partecipato, sicché non aveva alcun diritto di ricevere l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione; 2.2. i due motivi, che possono essere esaminati unitariamente per ragioni di connessione, sono fondati; 2.3. è pacifico che [OSCURATO:PERSONA] non sia stato parte del giudizio di primo grado e abbia unicamente appellato, in proprio, la medesima sentenza di primo grado, già impugnata da Eurocar, nei cui confronti è stato notificato l’avviso di accertamento e si è svolto il giudizio davanti alla CTP; 2.4. ne consegue che, da un lato, Morini - non avendo alcun interesse (se non di mero fatto) ad appellare una sentenza della CTP emessa tra soggetti diversi - non era legittimato all’impugnazione in proprio (Cass. n. 4011 del 19/02/2013; Cass.n. 520 del 16/01/2012) e, dall’altro, non rivestiva nemmeno la qualificazione di litisconsorte necessario nel giudizio di merito (Cass. n. 20507 del 29/08/2017; Cass. n. 426 del 10/01/2013), come erroneamente ritenuto dalla CTR, potendo fare valere ogni propria ragione nei confronti dell’avviso di accertamento eventualmente emesso nei suoi confronti; 2.5. in proposito, la sollevata questione di costituzionalità dell’art. 75 cod. proc. civ. e degli artt.14, 31 e 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 è inammissibile in ragione della mancata specificazione delle ragioni di incostituzionalità denunciate e, comunque, infondata, ben potendo il Morini difendersi con pienezza di poteri nei confronti dell’avviso di accertamento eventualmente notificato nei suoi confronti, sia quale socio che quale amministratore; 3. Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in via subordinata, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 14 e 59 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 102 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR disposto il rinvio al primo giudice in relazione ad una circostanza (il mancato invio dell’avviso di udienza) che non rientrerebbe tra quelli tassativamente previsti dalla legge; 3.1. il motivo, proposto espressamente in via subordinata, resta assorbito; 4. in conclusione, vanno accolti i primi due motivi di ricorso; la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria reg
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