CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26045/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettelsefit-it-e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e,l-e-n o_ . cyk -V)-43 _ trcIttrritthtferrsur e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Bari ha confermato l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Bari, con cui veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al tentato omicidio aggravato, anche ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., di [OSCURATO:PERSONA], colpito per errore in luogo della vittima designata ([OSCURATO:PERSONA]). L'ordinanza genetica aveva dato atto che soltanto quando erano emerse due convergenti chiamate in reità e, quindi, quando alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] si erano aggiunte quelle di [OSCURATO:PERSONA], che, al pari del fratello, aveva deciso di collaborare con la giustizia, il quadro indiziario, anche considerati ulteriori elementi di riscontro, era stato ritenuto grave. Il Tribunale del riesame è stato dello stesso avviso. 2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di verifica dei gravi indizi di colpevolezza. Lamenta che il Tribunale del riesame di Bari ha omesso di rilevare che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], concorrente materiale dell'indagato, l'ordinanza a suo tempo emessa dal medesimo Tribunale è stata poi annullata dalla Corte di cassazione per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Rileva, inoltre, che i ritenuti riscontri alle propalazioni dei due Pappagallo non erano stati altro che generici riferimenti, smentiti dalla diversità degli elementi indicati dai testimoni oculari in ordine alle fattezze dell'esecutore del tentato omicidio, rispetto a quelle dell'indagato. Censura il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni dei chiarnanti in reità reso nel provvedimento impugnato. L'illogicità sarebbe annidata, secondo il ricorrente, anche nel contrasto valutativo sussistente fra la considerazione delle discordanze emerse fra le dichiarazioni dei testimoni oculari e quelle dei collaboratori espressa nel presente caso rispetto a quella espressa nel caso di Sibilla. La difesa insiste, alla luce di tali doglianze, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. a),_\ 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va, invero, premesso, in riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti e delle esigenze cautelari rispetto ai canoni della logica e ai principi di diril:to. Orbene, il Tribunale del riesame di Bari non è incorso in alcuna violazione di legge ovvero vizio motivazionale, dando vita ad un provvedimento connotato da linearità espositiva e completezza di ragionamento. Ha evidenziato che a carico del ricorrente sussistono plurimi e convergenti elementi, rappresentati dalla doppia chiamata in reità, proveniente dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che indicavano [OSCURATO:PERSONA] quale esecutore materiale del delitto, per averlo appreso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], e dagli elementi forniti dai testimoni oculari della sparatoria, che confermavano la presenza e il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], descrivendone le fattezze in termini complessivamente corrispondenti a quelle proprie del ricorrente. Ha, inoltre, osservato, con riguardo alle dichiarazioni dei collaboratori, che invero si risolvono nel riferimento ad una confessione stragiudiziale ricevuta dall'imputato, che: - sono non solo tra loro convergenti (sul ruolo di sparatore di [OSCURATO:PERSONA] e di autista di Sibilla, risultando, peraltro, il primo non avere mai conseguito patente dl guida) ma, altresì, indipendenti da reciproci condizionamenti (e ciò anche considerando che [OSCURATO:PERSONA] si trovava ristretto presso la Casa circondariale di Bari quando il fratello rendeva il primo verbale di collaborazione) e individualizzanti; - il vaglio di credibilità dei collaboratori, peraltro già apprezzato in riferimento a [OSCURATO:PERSONA] nelle sentenze di condanna emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio (quale mandante del delitto), in primo e secondo grado, e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (quale concorrente dell'indagato nell'esecuzione materiale dell'omicidio in qualità di autista), in primo grado. Con riguardo, poi, alle dichiarazioni dei testimoni oculari della sparatoria relative alle caratteristiche fisiche dello sparatore, ha osservato che esse sono complessivamente convergenti ed effettivamente corrispondenti alle fattezze di [OSCURATO:PERSONA], eccezion fatta per l'età anagrafica, rispetto alla quale però l'apparenza percepita (uomo di età di circa 35/40 anni rispetto all'effettiva età di [OSCURATO:PERSONA] che all'epoca dei fatti era ventunenne) trova una sua ragionevole spiegazione nella concitazione del momento e nel fatto che lo sparatore indossava voluminosi occhiali neri da sole e aveva la barba. A ciò il Tribunale del riesame ha aggiunto che la complessiva prospettazione accusatoria è stata confermata in primo e secondo grado per il mandante D'Ambrosio e in primo grado per il concorrente materiale Sibilla. Tale essendo l'iter motivazionale del provvedimento impugnato, all'esito di un esame globale degli elementi certi acquisiti, dopo una valutazione singolare dei medesimi, ciascuno nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e conformità, lo stesso risulta scevro da vizi logici e giuridici, anzi conforme ai canoni di valutazione della prova indiziaria di cui all'art. 192, commi 2 e 3 cod. proc. pen., come attentamente individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (a partire da Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678). Di contro, le censure difensive, che insistono su divergenze non significative, con le quali peraltro i Giudici a quibus si sono confrontati in modo non manifestamente illogico, su un insussistente mancato approfondimento della attendibilità dei collaboratori, le cui dichiarazioni sarebbero generiche e neutre, e sull'esito della vicenda cautelare relativa al ritenuto concorrente materiale Sibilla trascurando peraltro il giudizio di merito, si dimostrano manifestamente infondate e non consentite, laddove invocano una diversa valutazione di elementi fattuali. 2ià.4 3 2. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000. Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adem