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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 20667/2026

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lta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale;letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Brescia, pronunciando in sede di giudizio di rinvio, haconfermato la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia il 9 febbraio 2022 neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo al pagamento delle speseprocessuali del grado.La vicenda può essere così sinteticamente ricostruita.

Con sentenza del 9febbraio 2022 il Tribunale monocratico di Brescia dichiarava [OSCURATO:PERSONA] del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n.74, ascrittogli per avere, nella qualità di amministratore di fatto della "[OSCURATO:SOCIETA]." di Brescia e in concorso con [OSCURATO:PERSONA], legalerappresentante della società (coimputata in primo grado, non appellante),occultato o distrutto le scritture contabili e i documenti di cui era obbligatoria laconservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volumedi affari, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto ovvero diconsentire l’evasione a terzi — fatto accertato in Brescia il 9 ottobre 2018.Il Tribunale, previa concessione di attenuanti generiche, lo condannava allapena di un anno di reclusione, con le pene accessorie dell’interdizione dagli ufficidirettivi delle persone giuridiche e delle imprese, dell’incapacità di contrattare conla pubblica amministrazione, dell’interdizione dalle funzioni di rappresentanza eassistenza in materia tributaria per la durata di un anno e dell’interdizioneperpetua dall’ufficio di componente di commissione tributaria.Avverso la sentenza di primo grado [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello.Con sentenza del 13 marzo 2024 la Corte di appello di Brescia confermavaintegralmente la pronuncia impugnata e condannava l’appellante al pagamentodelle maggiori spese processuali, senza tuttavia pronunciarsi sull’istanza —ritualmente formulata dalla difesa nelle conclusioni scritte — di sostituzione dellapena detentiva con la pena pecuniaria sostitutiva ex artt. 53 e 56-quater legge 24novembre 1981, n. 689.Su ricorso dell’imputato, la Suprema Corte annullava la decisionelimitatamente all’applicabilità delle pene sostitutive, con rinvio ad altra Sezionedella Corte di appello di Brescia, ritenendo fondato il motivo con il quale era statadedotta la mancanza di motivazione sul punto.In sede di giudizio di rinvio, all’udienza camerale del 23 giugno 2025, la difesareiterava l’istanza di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniariasostitutiva ex artt. 53 e 56 quater l. n. 689/1981, producendo documentazione asostegno della concreta capacità dell’imputato di adempiere alla sanzione richiesta— tra cui la disponibilità all’assunzione lavorativa offerta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. di Nave (BS), una dichiarazione di aiuto economico dellamoglie, la [OSCURATO:PERSONA] 2025 e l’estratto conto previdenziale.La Corte di appello ha respinto l’istanza, ritenendo la pena sostitutiva inidoneaa realizzare una rieducazione efficace e a prevenire la commissione di ulteriorireati.

A fondamento del diniego ha valorizzato il curriculum criminale delfalsità ideologica, associazione per delinquere, truffa continuata, sostituzione dipersona, ricettazione continuata, bancarotta fraudolenta — commessi in un arcotemporale ampio, dal 1991 al 2016, osservando che, nonostante i severi monitiderivanti da plurime condanne a pena detentiva, l’imputato aveva commesso unulteriore reato a breve distanza temporale da tali pronunce.

Su queste basi haconcluso che alcuna pena sostitutiva potesse essere applicata, reputandolainidonea sia alla rieducazione del condannato sia alla prevenzione del pericolo dicommissione di altri reati.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso al seguente motivo.Deduce mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione,nonché violazione di legge in riferimento agli artt. 58 e 59 l. n. 689/1981, quantoal diniego della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniariasostitutiva.In particolare, lamenta che la Corte territoriale abbia fondato il diniegoesclusivamente sui precedenti penali, instaurando un automatismo in contrastocon la ratio della [OSCURATO:PERSONA] (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) e con ilcombinato disposto degli artt. 58 e 59 della citata legge; che sia mancato uneffettivo confronto con i tre parametri dell’art. 58 e con le caratteristiche dellapena richiesta, nonché con la documentazione prodotta a sostegno della capacitàdi adempiere; che, infine, non sia stata considerata la collocazione temporale deifatti oggetto di imputazione.Sotto un primo profilo, il ricorrente rappresenta che l’art. 58 — norma diriferimento dell’istituto — articola lo scrutinio giudiziale intorno a tre distintiparametri valutativi: la maggiore idoneità rieducativa della pena sostitutivarispetto a quella detentiva, la sua attitudine a prevenire il pericolo di commissionedi altri reati e l’insussistenza di fondati motivi per ritenere che le prescrizioni nonsaranno adempiute.

L’art. 59 individua, invece, le sole condizioni ostative, le qualiafferiscono unicamente alle circostanze relative al reato oggetto di giudizio, senzaalcun riferimento ai precedenti penali del soggetto istante.Il giudice di secondo grado, ad avviso del ricorrente, ha fondato il diniegoesclusivamente sulla sussistenza di pregresse condanne, instaurando unautomatismo tra l’essere pregiudicato e il vedersi negato l’accesso alle sanzionisostitutive, in aperta violazione dell’assetto normativo risultante dal combinatodisposto degli artt. 58 e

59. Un simile meccanismo — come autorevolmenteaffermato nella giurisprudenza di legittimità più recente — tradirebbe la lettera elo spirito della riforma, che ha mostrato un cambio di passo e un’accentuata spintaverso l’applicazione delle pene sostitutive anche a coloro che registrano precedentipenali.Sotto un secondo profilo, lamenta che la motivazione sia rimasta del tuttopriva di confronto con i tre parametri enucleati dall’art. 58 L. n. 689/1981 e con lespecifiche caratteristiche della pena pecuniaria sostitutiva richiesta.

La Corte diappello avrebbe completamente ignorato la documentazione difensiva prodotta insede di conclusioni scritte — disponibilità lavorativa, dichiarazione di supportoeconomico familiare, [OSCURATO:PERSONA] 2025, estratto conto previdenziale —univocamente orientata a dimostrare la concreta capacità economica delin discussione dal Procuratore generale e rispetto al quale la difesa aveva fornitoriscontri documentali puntuali.3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo peril rigetto del ricorso.La difesa del ricorrente ha depositato memoria, chiedendo l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ancorato il diniegodella pena pecuniaria sostitutiva ai precedenti penali, senza un adeguato confrontocon i criteri dettati dagli artt. 58 e 59 legge 24 novembre 1981, n. 689 e con lespecifiche allegazioni difensive.2.

Il ricorso è infondato.2.1.

L’art. 58, comma 1, legge n. 689 del 1981, nel testo risultante dallariforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, stabilisce che il giudice “può applicarele pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee allarieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni,assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.

La penadetentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenereche le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato”.La disposizione, dunque, attribuisce al giudice della cognizione un poterediscrezionale guidato da un giudizio prognostico complesso, nel quale devonoessere simultaneamente apprezzate la finalità rieducativa della sanzione, la suacorrelato alla specifica pena sostitutiva richiesta.2.2.

Nella giurisprudenza di legittimità si è affermato che il giudice di meritonon può respingere la richiesta di applicazione della pena sostitutiva in ragionedella sola sussistenza di precedenti condanne, poiché il rinvio all’art. 133 cod. pen.contenuto nell’art. 58 deve essere letto in combinato disposto con l’art. 59 dellamedesima legge, che individua specifiche condizioni ostative e non annovera, fraesse, i precedenti penali in quanto tali (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv.286031-01; Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Rv. 286006-02).È stato altresì precisato che i precedenti penali restano elementi rilevanti nelgiudizio prognostico affidato al giudice della cognizione, purché non siano elevatia causa automatica di esclusione.Si è così affermato che il giudice può respingere la richiesta anche facendoesclusivo riferimento ai precedenti penali dell’imputato, purché dalla lorovalutazione emergano elementi specifici e concreti in ordine alla prognosi negativasulla finalità rieducativa, sul contenimento del rischio di recidiva esull’adempimento delle prescrizioni imposte (Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025,Rv. 288658 – 01; Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Rv. 288210-01).Di particolare rilievo è il principio recentemente affermato secondo cui, intema di applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi, al giudice dellacognizione spetta una valutazione prognostica complessa, funzionale a garantiresia la finalità rieducativa costituzionalmente sancita, che tenga conto anche dellepotenzialità di reinserimento attivo proprie delle singole pene sostitutive e che siaidonea all'individuazione, anche qualitativa, di una pena proporzionata al delitto,sia la salvaguardia dei consociati dal pericolo di reiterazione criminosa (Sez. 5, n.34243 del 26/09/2025, Rv. 288705).In particolare, la suddetta pronuncia richiama la sentenza della Cortecostituzionale n. 139 del 2025, che ha ribadito come la riforma del 2022 abbiainteso configurare le pene sostitutive come "autentiche pene" destinate adarricchire gli strumenti sanzionatori a disposizione del giudice della cognizione efunzionali tanto alla rieducazione del condannato quanto agli obiettivi diprevenzione generale e speciale.3.

Da questi principi si ricava che i precedenti penali non costituiscono unapreclusione automatica alla sostituzione, ma possono assumere rilievo decisivoquando, per numero, natura, gravità, omogeneità criminologica e collocazionetemporale, risultino concretamente dimostrativi dell’inidoneità della specifica penasostitutiva richiesta a soddisfare, nel caso concreto, le finalità rieducative e specialpreventive assegnate dalla legge.Ne deriva, sul piano del controllo di legittimità, che il sindacato di questa Cortenon investe il merito della prognosi in sé, ma soltanto la verifica che essa sia stataformulata mediante motivazione congrua, non manifestamente illogica, noncontraddittoria e realmente calibrata sulla specifica sanzione invocata, nell’otticadelle finalità rieducativa e preventiva.4.

Nel caso in esame la difesa ha circoscritto espressamente la propria istanzaalla pena pecuniaria sostitutiva.4.1.

La domanda difensiva delimita il thema decidendum e costituisce lapremessa per apprezzare la correttezza della motivazione adottata dal giudice delrinvio, giacché il giudizio prognostico deve essere condotto con riferimento allasingola sanzione invocata e non già in termini astratti rispetto all’intero catalogodelle pene sostitutive.La motivazione della sentenza impugnata resiste alle censure dedotte.La Corte di appello ha fondato il diniego sulla considerazione di un quadro diprecedenti particolarmente ampio e significativo, richiamando condanne per furtoin concorso, calunnia, falsità ideologica, associazione per delinquere, truffacontinuata, sostituzione di persona, ricettazione continuata e bancarottafraudolenta, collocate in un arco temporale esteso dal 1991 al 2016, edevidenziando come, nonostante quelle condanne e le pene detentive già sofferte,l’imputato abbia commesso l’ulteriore illecito per cui si procede in epocaravvicinata rispetto alle pregresse pronunce.Sulla base di tali premesse, ha ritenuto che la sanzione sostitutiva non fosseidonea alla rieducazione e alla prevenzione.Non si tratta, pertanto, del mero richiamo a un generico stato di pregiudicato,bensì della valorizzazione di un curriculum penale articolato, persistente equalitativamente eloquente, tale da disvelare la limitata attitudine della sanzionepecuniaria a contenere l’inclinazione a delinquere di chi risulta aver reiteratocondotte criminose anche mosse da finalità di profitto patrimoniale.La motivazione impugnata non incorre, dunque, nel vizio di automatismodenunciato dal ricorrente.Il giudice del rinvio ha posto in relazione i precedenti non con l’astrattapossibilità di accedere alle pene sostitutive, ma con l’inidoneità, nel caso concreto,della pena pecuniaria sostitutiva a soddisfare i parametri di cui al citato art. 58.La considerazione secondo cui i “severi moniti” derivanti da plurime condannedetentive non hanno impedito la commissione di ulteriori reati vale, nella logicadella decisione, a escludere che un trattamento sanzionatorio meramentepatrimoniale possa realisticamente offrire, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], anche unrendimento rieducativo, oltre che special-preventivo, adeguato.Invero, non è illogico ritenere che, rispetto a una personalità come quelladescritta nella sentenza impugnata, la conversione della pena detentiva in unobbligo di pagamento si traduca in una risposta sanzionatoria strutturalmenteinidonea.Nel caso concreto, il giudice di merito, richiamando specificamente la quantitàe tipologia di reati, ha ragionevolmente ritenuto che la pena pecuniaria sostitutivanon sia adeguata rispetto a un soggetto il cui percorso delinquenziale denotapersistenza e ricorrente strumentalità a interessi patrimoniali o utilitaristici.Il giudizio prognostico negativo si è concentrato non già sui precedenti inquanto tali, ma sulla loro specifica incidenza in rapporto alla pena pecuniariarichiesta.

La sua applicazione si tradurrebbe nella facoltà, per il soggetto provvistodi sufficiente disponibilità economica, di monetizzare la sanzione penale all’esitodi un percorso delinquenziale protratto e connotato da plurimi reati orientati alprofitto, vanificando tanto l’esigenza special-preventiva quanto quella rieducativa.La motivazione della sentenza impugnata, pur espressa in forma sintetica,rinviene puntuale aggancio nelle risultanze processuali e si correla, con sufficientedeterminatezza, alla natura della specifica sanzione invocata.4.2.

È altresì infondata anche la doglianza relativa alla documentazionedifensiva prodotta per attestare la capacità economica dell’imputato di far frontealla pena pecuniaria sostitutiva.L’accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali del condannato exart. 56 quater, l. n. 689/1981 — al pari delle indagini istruttorie attivabili ex art.545 bis cod. proc. pen. — costituisce, sul piano funzionale, un adempimentostrumentale alla quantificazione della pena pecuniaria sostitutiva.Una volta che il giudice abbia escluso, con motivazione congrua e nonmanifestamente illogica, l’idoneità rieducativa e specialpreventiva della sanzioneinvocata, l’ulteriore approfondimento sulla disponibilità dei mezzi per adempierviperde decisività e diviene superfluo, perché privo di funzione nell’economia delladecisione.5.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.6.

Va rettificato il tenore letterale del provvedimento impugnato, laddoveafferma che "alcuna pena sostitutiva possa essere applicata essendo inidonea allarieducazione del condannato e alla prevenzione del pericolo di commissione di altrireati".

L’espressione, letta nel suo contesto, va riferita alla sola pena sostitutivaconcretamente sottoposta allo scrutinio del giudice — vale a dire la pena pecuniariasostitutiva — sulla quale soltanto la Corte di appello era stata investita dall’istanzadifensiva.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale;letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Brescia, pronunciando in sede di giudizio di rinvio, haconfermato la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia il 9 febbraio 2022 neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo al pagamento delle speseprocessuali del grado.La vicenda può essere così sinteticamente ricostruita. Con sentenza del 9febbraio 2022 il Tribunale monocratico di Brescia dichiarava [OSCURATO:PERSONA] del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n.74, ascrittogli per avere, nella qualità di amministratore di fatto della "[OSCURATO:SOCIETA]." di Brescia e in concorso con [OSCURATO:PERSONA], legalerappresentante della società (coimputata in primo grado, non appellante),occultato o distrutto le scritture contabili e i documenti di cui era obbligatoria laconservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volumedi affari, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto ovvero diconsentire l’evasione a terzi — fatto accertato in Brescia il 9 ottobre 2018.Il Tribunale, previa concessione di attenuanti generiche, lo condannava allapena di un anno di reclusione, con le pene accessorie dell’interdizione dagli ufficidirettivi delle persone giuridiche e delle imprese, dell’incapacità di contrattare conla pubblica amministrazione, dell’interdizione dalle funzioni di rappresentanza eassistenza in materia tributaria per la durata di un anno e dell’interdizioneperpetua dall’ufficio di componente di commissione tributaria.Avverso la sentenza di primo grado [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello.Con sentenza del 13 marzo 2024 la Corte di appello di Brescia confermavaintegralmente la pronuncia impugnata e condannava l’appellante al pagamentodelle maggiori spese processuali, senza tuttavia pronunciarsi sull’istanza —ritualmente formulata dalla difesa nelle conclusioni scritte — di sostituzione dellapena detentiva con la pena pecuniaria sostitutiva ex artt. 53 e 56-quater legge 24novembre 1981, n. 689.Su ricorso dell’imputato, la Suprema Corte annullava la decisionelimitatamente all’applicabilità delle pene sostitutive, con rinvio ad altra Sezionedella Corte di appello di Brescia, ritenendo fondato il motivo con il quale era statadedotta la mancanza di motivazione sul punto.In sede di giudizio di rinvio, all’udienza camerale del 23 giugno 2025, la difesareiterava l’istanza di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniariasostitutiva ex artt. 53 e 56 quater l. n. 689/1981, producendo documentazione asostegno della concreta capacità dell’imputato di adempiere alla sanzione richiesta— tra cui la disponibilità all’assunzione lavorativa offerta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. di Nave (BS), una dichiarazione di aiuto economico dellamoglie, la [OSCURATO:PERSONA] 2025 e l’estratto conto previdenziale.La Corte di appello ha respinto l’istanza, ritenendo la pena sostitutiva inidoneaa realizzare una rieducazione efficace e a prevenire la commissione di ulteriorireati. A fondamento del diniego ha valorizzato il curriculum criminale delfalsità ideologica, associazione per delinquere, truffa continuata, sostituzione dipersona, ricettazione continuata, bancarotta fraudolenta — commessi in un arcotemporale ampio, dal 1991 al 2016, osservando che, nonostante i severi monitiderivanti da plurime condanne a pena detentiva, l’imputato aveva commesso unulteriore reato a breve distanza temporale da tali pronunce. Su queste basi haconcluso che alcuna pena sostitutiva potesse essere applicata, reputandolainidonea sia alla rieducazione del condannato sia alla prevenzione del pericolo dicommissione di altri reati.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso al seguente motivo.Deduce mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione,nonché violazione di legge in riferimento agli artt. 58 e 59 l. n. 689/1981, quantoal diniego della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniariasostitutiva.In particolare, lamenta che la Corte territoriale abbia fondato il diniegoesclusivamente sui precedenti penali, instaurando un automatismo in contrastocon la ratio della [OSCURATO:PERSONA] (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) e con ilcombinato disposto degli artt. 58 e 59 della citata legge; che sia mancato uneffettivo confronto con i tre parametri dell’art. 58 e con le caratteristiche dellapena richiesta, nonché con la documentazione prodotta a sostegno della capacitàdi adempiere; che, infine, non sia stata considerata la collocazione temporale deifatti oggetto di imputazione.Sotto un primo profilo, il ricorrente rappresenta che l’art. 58 — norma diriferimento dell’istituto — articola lo scrutinio giudiziale intorno a tre distintiparametri valutativi: la maggiore idoneità rieducativa della pena sostitutivarispetto a quella detentiva, la sua attitudine a prevenire il pericolo di commissionedi altri reati e l’insussistenza di fondati motivi per ritenere che le prescrizioni nonsaranno adempiute. L’art. 59 individua, invece, le sole condizioni ostative, le qualiafferiscono unicamente alle circostanze relative al reato oggetto di giudizio, senzaalcun riferimento ai precedenti penali del soggetto istante.Il giudice di secondo grado, ad avviso del ricorrente, ha fondato il diniegoesclusivamente sulla sussistenza di pregresse condanne, instaurando unautomatismo tra l’essere pregiudicato e il vedersi negato l’accesso alle sanzionisostitutive, in aperta violazione dell’assetto normativo risultante dal combinatodisposto degli artt. 58 e 59. Un simile meccanismo — come autorevolmenteaffermato nella giurisprudenza di legittimità più recente — tradirebbe la lettera elo spirito della riforma, che ha mostrato un cambio di passo e un’accentuata spintaverso l’applicazione delle pene sostitutive anche a coloro che registrano precedentipenali.Sotto un secondo profilo, lamenta che la motivazione sia rimasta del tuttopriva di confronto con i tre parametri enucleati dall’art. 58 L. n. 689/1981 e con lespecifiche caratteristiche della pena pecuniaria sostitutiva richiesta. La Corte diappello avrebbe completamente ignorato la documentazione difensiva prodotta insede di conclusioni scritte — disponibilità lavorativa, dichiarazione di supportoeconomico familiare, [OSCURATO:PERSONA] 2025, estratto conto previdenziale —univocamente orientata a dimostrare la concreta capacità economica delin discussione dal Procuratore generale e rispetto al quale la difesa aveva fornitoriscontri documentali puntuali.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo peril rigetto del ricorso.La difesa del ricorrente ha depositato memoria, chiedendo l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ancorato il diniegodella pena pecuniaria sostitutiva ai precedenti penali, senza un adeguato confrontocon i criteri dettati dagli artt. 58 e 59 legge 24 novembre 1981, n. 689 e con lespecifiche allegazioni difensive.2. Il ricorso è infondato.2.1. L’art. 58, comma 1, legge n. 689 del 1981, nel testo risultante dallariforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, stabilisce che il giudice “può applicarele pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee allarieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni,assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La penadetentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenereche le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato”.La disposizione, dunque, attribuisce al giudice della cognizione un poterediscrezionale guidato da un giudizio prognostico complesso, nel quale devonoessere simultaneamente apprezzate la finalità rieducativa della sanzione, la suacorrelato alla specifica pena sostitutiva richiesta.2.2. Nella giurisprudenza di legittimità si è affermato che il giudice di meritonon può respingere la richiesta di applicazione della pena sostitutiva in ragionedella sola sussistenza di precedenti condanne, poiché il rinvio all’art. 133 cod. pen.contenuto nell’art. 58 deve essere letto in combinato disposto con l’art. 59 dellamedesima legge, che individua specifiche condizioni ostative e non annovera, fraesse, i precedenti penali in quanto tali (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv.286031-01; Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Rv. 286006-02).È stato altresì precisato che i precedenti penali restano elementi rilevanti nelgiudizio prognostico affidato al giudice della cognizione, purché non siano elevatia causa automatica di esclusione.Si è così affermato che il giudice può respingere la richiesta anche facendoesclusivo riferimento ai precedenti penali dell’imputato, purché dalla lorovalutazione emergano elementi specifici e concreti in ordine alla prognosi negativasulla finalità rieducativa, sul contenimento del rischio di recidiva esull’adempimento delle prescrizioni imposte (Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025,Rv. 288658 – 01; Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Rv. 288210-01).Di particolare rilievo è il principio recentemente affermato secondo cui, intema di applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi, al giudice dellacognizione spetta una valutazione prognostica complessa, funzionale a garantiresia la finalità rieducativa costituzionalmente sancita, che tenga conto anche dellepotenzialità di reinserimento attivo proprie delle singole pene sostitutive e che siaidonea all'individuazione, anche qualitativa, di una pena proporzionata al delitto,sia la salvaguardia dei consociati dal pericolo di reiterazione criminosa (Sez. 5, n.34243 del 26/09/2025, Rv. 288705).In particolare, la suddetta pronuncia richiama la sentenza della Cortecostituzionale n. 139 del 2025, che ha ribadito come la riforma del 2022 abbiainteso configurare le pene sostitutive come "autentiche pene" destinate adarricchire gli strumenti sanzionatori a disposizione del giudice della cognizione efunzionali tanto alla rieducazione del condannato quanto agli obiettivi diprevenzione generale e speciale.3. Da questi principi si ricava che i precedenti penali non costituiscono unapreclusione automatica alla sostituzione, ma possono assumere rilievo decisivoquando, per numero, natura, gravità, omogeneità criminologica e collocazionetemporale, risultino concretamente dimostrativi dell’inidoneità della specifica penasostitutiva richiesta a soddisfare, nel caso concreto, le finalità rieducative e specialpreventive assegnate dalla legge.Ne deriva, sul piano del controllo di legittimità, che il sindacato di questa Cortenon investe il merito della prognosi in sé, ma soltanto la verifica che essa sia stataformulata mediante motivazione congrua, non manifestamente illogica, noncontraddittoria e realmente calibrata sulla specifica sanzione invocata, nell’otticadelle finalità rieducativa e preventiva.4. Nel caso in esame la difesa ha circoscritto espressamente la propria istanzaalla pena pecuniaria sostitutiva.4.1. La domanda difensiva delimita il thema decidendum e costituisce lapremessa per apprezzare la correttezza della motivazione adottata dal giudice delrinvio, giacché il giudizio prognostico deve essere condotto con riferimento allasingola sanzione invocata e non già in termini astratti rispetto all’intero catalogodelle pene sostitutive.La motivazione della sentenza impugnata resiste alle censure dedotte.La Corte di appello ha fondato il diniego sulla considerazione di un quadro diprecedenti particolarmente ampio e significativo, richiamando condanne per furtoin concorso, calunnia, falsità ideologica, associazione per delinquere, truffacontinuata, sostituzione di persona, ricettazione continuata e bancarottafraudolenta, collocate in un arco temporale esteso dal 1991 al 2016, edevidenziando come, nonostante quelle condanne e le pene detentive già sofferte,l’imputato abbia commesso l’ulteriore illecito per cui si procede in epocaravvicinata rispetto alle pregresse pronunce.Sulla base di tali premesse, ha ritenuto che la sanzione sostitutiva non fosseidonea alla rieducazione e alla prevenzione.Non si tratta, pertanto, del mero richiamo a un generico stato di pregiudicato,bensì della valorizzazione di un curriculum penale articolato, persistente equalitativamente eloquente, tale da disvelare la limitata attitudine della sanzionepecuniaria a contenere l’inclinazione a delinquere di chi risulta aver reiteratocondotte criminose anche mosse da finalità di profitto patrimoniale.La motivazione impugnata non incorre, dunque, nel vizio di automatismodenunciato dal ricorrente.Il giudice del rinvio ha posto in relazione i precedenti non con l’astrattapossibilità di accedere alle pene sostitutive, ma con l’inidoneità, nel caso concreto,della pena pecuniaria sostitutiva a soddisfare i parametri di cui al citato art. 58.La considerazione secondo cui i “severi moniti” derivanti da plurime condannedetentive non hanno impedito la commissione di ulteriori reati vale, nella logicadella decisione, a escludere che un trattamento sanzionatorio meramentepatrimoniale possa realisticamente offrire, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], anche unrendimento rieducativo, oltre che special-preventivo, adeguato.Invero, non è illogico ritenere che, rispetto a una personalità come quelladescritta nella sentenza impugnata, la conversione della pena detentiva in unobbligo di pagamento si traduca in una risposta sanzionatoria strutturalmenteinidonea.Nel caso concreto, il giudice di merito, richiamando specificamente la quantitàe tipologia di reati, ha ragionevolmente ritenuto che la pena pecuniaria sostitutivanon sia adeguata rispetto a un soggetto il cui percorso delinquenziale denotapersistenza e ricorrente strumentalità a interessi patrimoniali o utilitaristici.Il giudizio prognostico negativo si è concentrato non già sui precedenti inquanto tali, ma sulla loro specifica incidenza in rapporto alla pena pecuniariarichiesta. La sua applicazione si tradurrebbe nella facoltà, per il soggetto provvistodi sufficiente disponibilità economica, di monetizzare la sanzione penale all’esitodi un percorso delinquenziale protratto e connotato da plurimi reati orientati alprofitto, vanificando tanto l’esigenza special-preventiva quanto quella rieducativa.La motivazione della sentenza impugnata, pur espressa in forma sintetica,rinviene puntuale aggancio nelle risultanze processuali e si correla, con sufficientedeterminatezza, alla natura della specifica sanzione invocata.4.2. È altresì infondata anche la doglianza relativa alla documentazionedifensiva prodotta per attestare la capacità economica dell’imputato di far frontealla pena pecuniaria sostitutiva.L’accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali del condannato exart. 56 quater, l. n. 689/1981 — al pari delle indagini istruttorie attivabili ex art.545 bis cod. proc. pen. — costituisce, sul piano funzionale, un adempimentostrumentale alla quantificazione della pena pecuniaria sostitutiva.Una volta che il giudice abbia escluso, con motivazione congrua e nonmanifestamente illogica, l’idoneità rieducativa e specialpreventiva della sanzioneinvocata, l’ulteriore approfondimento sulla disponibilità dei mezzi per adempierviperde decisività e diviene superfluo, perché privo di funzione nell’economia delladecisione.5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.6. Va rettificato il tenore letterale del provvedimento impugnato, laddoveafferma che "alcuna pena sostitutiva possa essere applicata essendo inidonea allarieducazione del condannato e alla prevenzione del pericolo di commissione di altrireati". L’espressione, letta nel suo contesto, va riferita alla sola pena sostitutivaconcretamente sottoposta allo scrutinio del giudice — vale a dire la pena pecuniariasostitutiva — sulla quale soltanto la Corte di appello era stata investita dall’istanzadifensiva. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 20667/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris