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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 19 gennaio 2026

Cassazione n. 19968/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/09/1963, avverso l'ordinanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] harigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dalG.I.P. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].2.

Gli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il propriodifensore di fiducia, hanno proposto ricorso contro l’ordinanza enunciando i se-guenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo si lamenta violazione dell’art. 321 cod. proc. pen.in relazione al periculum in mora e al rapporto di pertinenza fra i beni in sequestroe l’ipotesi di reato per cui si procede.

Rilevano i ricorrenti che i beni immobili og-getto della locazione alla [OSCURATO:SOCIETA] non erano in realtà di proprietà della societàfallita bensì di distinte persone fisiche e tale constatazione non è superata dalfatto, valorizzato dal Tribunale, che la locazione abbia investito, nel contempo,altri beni e valori che componevano l’azienda della fallita (avviamento, attrezza-ture, personale dipendente).

Inoltre, è pur vero che la bancarotta fraudolenta perdistrazione è integrata non solo dalla sottrazione di beni intestati alla fallita maanche dalla perdita di godimento di essi senza alcun corrispettivo; ma nel caso dispecie il bene immobile, originariamente concesso in comodato da [OSCURATO:PERSONA] alla fallita, era stato restituito alla proprietaria alla scadenza del contratto esolo in adempimento di quest’ultimo.

I successivi atti di donazione ai quattro figli(fra i quali i due ricorrenti) e di locazione a [OSCURATO:SOCIETA] sono ad avviso del Tribunalesimulati, anche perché in essi risultano coinvolti membri dello stesso gruppo fami-liare, ma in merito alla effettiva fittizietà di tali operazioni l’ordinanza di fatto nonmotiva.

Resta dunque il fatto che tali beni, non rientrando nel patrimonio dellasocietà fallita, non potevano dunque essere oggetto di sequestro per il reato dibancarotta fraudolenta per distrazione.Quanto al reato, parimenti ipotizzato, di bancarotta fraudolenta documen-tale, si tratta di fattispecie alla quale gli indagati sono estranei in quanto alla finedel 2015 le quote sociali sono state cedute a [OSCURATO:PERSONA] che contestual-mente ha assunto la carica di liquidatore e, dunque, anche l’obbligo di conserva-zione e tenuta delle scritture contabili.

La cessione delle quote, valorizzataanch’essa dal Tribunale come indice di un disegno distrattivo, è inoltre operazionedel tutto neutra a questi fini non avendo comportato un atto di disposizione delpatrimonio sociale.2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 321 cod. proc. pen.in quanto applicato in luogo dell’art. 316 nonostante che il provvedimento con-tenga molteplici riferimenti all’esigenza di tutelare i creditori, in particolare l’erario,e di evitare una dispersione della garanzia riconosciuta dalla legge.

Se il sequestrofosse stato correttamente qualificato gli indagati avrebbero potuto offrire cauzione(art. 319 cod. proc. pen.) e questo avrebbe consentito di eludere o almeno atte-nuare la manifesta sproporzione fra il credito dell’erario e il valore del complessoimmobiliare (circa 200.000 euro a fronte di vari milioni di euro).3.

Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.4.

Il difensore ha depositato memoria difensiva con allegata documenta-zione contabile relativa agli anni dal 2010 al 2014.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.1.1 Quanto al primo motivo, si osserva che i provvedimenti del G.I.P. e delTribunale hanno ravvisato quali indici di un’attività distrattiva la concatenazione divari atti: muovendo infatti dall’iniziale concessione in comodato del complessoaziendale in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. da parte dei genitori dei ricorrenti, si èevidenziato che a questi ultimi e ai fratelli gli stessi beni sono stati donati nel 2016per poi essere dati in locazione, nel corso dello stesso anno, a una società di nuovacostituzione ([OSCURATO:SOCIETA].); si è inoltre posto l’accento sul fatto che tali ultimizio dei ricorrenti, per un prezzo irrisorio peraltro mai pagato, e poi dalla messa inliquidazione avvenuta a distanza di un mese, con nomina dello stesso soggettocome liquidatore; si è poi valorizzato, su un piano più generale, il fatto che la fallitafosse gravata al tempo delle operazioni contestate da considerevoli debiti previ-denziali e tributari e che il subentro da parte della nuova società sia stato totale,dato che quest’ultima ha continuato ad esercitare la medesima attività fruendodegli stessi locali, delle stesse attrezzature e dello stesso personale dipendente.La conclusione dei giudici di merito, pertanto, è che, pur non essendo formalmenteil complesso aziendale di proprietà della fallita, tuttavia questa lo ha sempre uti-lizzato in via esclusiva per l’esercizio dell’impresa e il subentro generalizzato inesso e nell’intera attività ad opera della [OSCURATO:SOCIETA]., in uno con gli altri ele-menti prima evidenziati e con lo stretto legame parentale fra gli indagati, dà contodi una simulazione dei vari negozi e di una loro strumentalizzazione per preservarei beni dai possibili attacchi dei creditori (in particolare in relazione ai debiti tribu-tari).

Ebbene, si osserva che il ragionamento appare corretto e non manifesta-mente illogico, anche con riferimento all’affermazione, da parte dell’ordinanza im-pugnata, del carattere non decisivo della non appartenenza dell’immobile alla fal-lita per la necessità di valutare tale bene non ex se ma come parte di un articolatoe più ampio complesso aziendale che, nel suo insieme, era pur sempre riconduci-bile alla disponibilità della [OSCURATO:SOCIETA].

Per queste ragioni, e tenuto conto altempo stesso che in materia di misure cautelari reali l’esame del giudice, da effet-tuare allo stato degli atti, deve seguire il parametro non della gravità indiziaria madell’astratta configurabilità del reato, si ritiene che la motivazione fondata sullasuccessione cronologica e sulla natura stessa degli atti negoziali dia conto conprecisione adeguatezza sia del fumus del reato di bancarotta fraudolenta per di-strazione sia del periculum in mora (con particolare riguardo, a quest’ultimo pro-posito, al rischio di un protrarsi nel tempo degli effetti della distrazione in forzadella continuazione dell’attività d’impresa da parte di [OSCURATO:SOCIETA].: p. 3 ordi-nanza impugnata).

Si rileva inoltre che, a fronte di tali argomentazioni del prov-vedimento oggetto del ricorso, non pare a fortiori configurabile il vizio di violazionedi legge, che in sede di legittimità, ex art. 325, comma 1 cod. proc. pen., puòinvestire la motivazione solo nei limiti in cui questa sia apparente o assente.Un’ultima osservazione deve essere riservata all’ipotesi di reato della ban-carotta fraudolenta documentale: il motivo appare infondato anche sotto questoprofilo, in primo luogo perché affronta la questione della riconducibilità della con-dotta ad altri soggetti, tema che è di per sé estraneo all’indagine sul fumus boniiuris; in secondo luogo, perché si tratta di fattispecie avulsa dall’oggetto dell’ordi-nanza impugnata, che verte sul sequestro preventivo del complesso aziendale.Considerazioni analoghe valgono per il tema giuridico, introdotto a suavolta nel ricorso, del concorso fra bancarotta fraudolenta per distrazione e sottra-zione fraudolenta al pagamento delle imposte: si tratta infatti di questione che nonincide sull’essenza e sull’oggetto del provvedimento impugnato e che comunque,come evidenziato dallo stesso ricorrente, è stata pacificamente risolta da questaCorte nel senso della coesistenza delle due fattispecie (v., fra le altre, Sez. 5, n.35591 del 20/06/2017, Rv. 270810 – 01).1.2 Quanto al secondo motivo, si osserva che non è ravvisabile alcun viziogiuridico nella qualificazione del sequestro come preventivo anziché conservativo:l’esigenza, evidenziata sia dal G.I.P. sia dal Tribunale, di evitare una dispersionedei beni e di scongiurare il protrarsi degli effetti del reato in danno della massacreditoria rientra infatti nella finalità dell’art. 321 c.p.p. e questo tenuto conto,innanzitutto, della natura stessa del reato per cui si procede (bancarotta fraudo-lenta per distrazione).

Del tutto irrilevante, poi, in quanto attinente ad una merae contingente questione di fatto, il tema della maggior convenienza del sequestroconservativo per i ricorrenti in quanto idoneo a consentire la prestazione di cau-zione al fine di sterilizzare la sproporzione fra entità dei debiti e valore dei beni.2.

Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali (art. 616 cod. proc. pen.).

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 22/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/09/1963, avverso l'ordinanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] harigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dalG.I.P. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].2. Gli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il propriodifensore di fiducia, hanno proposto ricorso contro l’ordinanza enunciando i se-guenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo si lamenta violazione dell’art. 321 cod. proc. pen.in relazione al periculum in mora e al rapporto di pertinenza fra i beni in sequestroe l’ipotesi di reato per cui si procede. Rilevano i ricorrenti che i beni immobili og-getto della locazione alla [OSCURATO:SOCIETA] non erano in realtà di proprietà della societàfallita bensì di distinte persone fisiche e tale constatazione non è superata dalfatto, valorizzato dal Tribunale, che la locazione abbia investito, nel contempo,altri beni e valori che componevano l’azienda della fallita (avviamento, attrezza-ture, personale dipendente). Inoltre, è pur vero che la bancarotta fraudolenta perdistrazione è integrata non solo dalla sottrazione di beni intestati alla fallita maanche dalla perdita di godimento di essi senza alcun corrispettivo; ma nel caso dispecie il bene immobile, originariamente concesso in comodato da [OSCURATO:PERSONA] alla fallita, era stato restituito alla proprietaria alla scadenza del contratto esolo in adempimento di quest’ultimo. I successivi atti di donazione ai quattro figli(fra i quali i due ricorrenti) e di locazione a [OSCURATO:SOCIETA] sono ad avviso del Tribunalesimulati, anche perché in essi risultano coinvolti membri dello stesso gruppo fami-liare, ma in merito alla effettiva fittizietà di tali operazioni l’ordinanza di fatto nonmotiva. Resta dunque il fatto che tali beni, non rientrando nel patrimonio dellasocietà fallita, non potevano dunque essere oggetto di sequestro per il reato dibancarotta fraudolenta per distrazione.Quanto al reato, parimenti ipotizzato, di bancarotta fraudolenta documen-tale, si tratta di fattispecie alla quale gli indagati sono estranei in quanto alla finedel 2015 le quote sociali sono state cedute a [OSCURATO:PERSONA] che contestual-mente ha assunto la carica di liquidatore e, dunque, anche l’obbligo di conserva-zione e tenuta delle scritture contabili. La cessione delle quote, valorizzataanch’essa dal Tribunale come indice di un disegno distrattivo, è inoltre operazionedel tutto neutra a questi fini non avendo comportato un atto di disposizione delpatrimonio sociale.2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 321 cod. proc. pen.in quanto applicato in luogo dell’art. 316 nonostante che il provvedimento con-tenga molteplici riferimenti all’esigenza di tutelare i creditori, in particolare l’erario,e di evitare una dispersione della garanzia riconosciuta dalla legge. Se il sequestrofosse stato correttamente qualificato gli indagati avrebbero potuto offrire cauzione(art. 319 cod. proc. pen.) e questo avrebbe consentito di eludere o almeno atte-nuare la manifesta sproporzione fra il credito dell’erario e il valore del complessoimmobiliare (circa 200.000 euro a fronte di vari milioni di euro).3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.4. Il difensore ha depositato memoria difensiva con allegata documenta-zione contabile relativa agli anni dal 2010 al 2014.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1 Quanto al primo motivo, si osserva che i provvedimenti del G.I.P. e delTribunale hanno ravvisato quali indici di un’attività distrattiva la concatenazione divari atti: muovendo infatti dall’iniziale concessione in comodato del complessoaziendale in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. da parte dei genitori dei ricorrenti, si èevidenziato che a questi ultimi e ai fratelli gli stessi beni sono stati donati nel 2016per poi essere dati in locazione, nel corso dello stesso anno, a una società di nuovacostituzione ([OSCURATO:SOCIETA].); si è inoltre posto l’accento sul fatto che tali ultimizio dei ricorrenti, per un prezzo irrisorio peraltro mai pagato, e poi dalla messa inliquidazione avvenuta a distanza di un mese, con nomina dello stesso soggettocome liquidatore; si è poi valorizzato, su un piano più generale, il fatto che la fallitafosse gravata al tempo delle operazioni contestate da considerevoli debiti previ-denziali e tributari e che il subentro da parte della nuova società sia stato totale,dato che quest’ultima ha continuato ad esercitare la medesima attività fruendodegli stessi locali, delle stesse attrezzature e dello stesso personale dipendente.La conclusione dei giudici di merito, pertanto, è che, pur non essendo formalmenteil complesso aziendale di proprietà della fallita, tuttavia questa lo ha sempre uti-lizzato in via esclusiva per l’esercizio dell’impresa e il subentro generalizzato inesso e nell’intera attività ad opera della [OSCURATO:SOCIETA]., in uno con gli altri ele-menti prima evidenziati e con lo stretto legame parentale fra gli indagati, dà contodi una simulazione dei vari negozi e di una loro strumentalizzazione per preservarei beni dai possibili attacchi dei creditori (in particolare in relazione ai debiti tribu-tari). Ebbene, si osserva che il ragionamento appare corretto e non manifesta-mente illogico, anche con riferimento all’affermazione, da parte dell’ordinanza im-pugnata, del carattere non decisivo della non appartenenza dell’immobile alla fal-lita per la necessità di valutare tale bene non ex se ma come parte di un articolatoe più ampio complesso aziendale che, nel suo insieme, era pur sempre riconduci-bile alla disponibilità della [OSCURATO:SOCIETA]. Per queste ragioni, e tenuto conto altempo stesso che in materia di misure cautelari reali l’esame del giudice, da effet-tuare allo stato degli atti, deve seguire il parametro non della gravità indiziaria madell’astratta configurabilità del reato, si ritiene che la motivazione fondata sullasuccessione cronologica e sulla natura stessa degli atti negoziali dia conto conprecisione adeguatezza sia del fumus del reato di bancarotta fraudolenta per di-strazione sia del periculum in mora (con particolare riguardo, a quest’ultimo pro-posito, al rischio di un protrarsi nel tempo degli effetti della distrazione in forzadella continuazione dell’attività d’impresa da parte di [OSCURATO:SOCIETA].: p. 3 ordi-nanza impugnata). Si rileva inoltre che, a fronte di tali argomentazioni del prov-vedimento oggetto del ricorso, non pare a fortiori configurabile il vizio di violazionedi legge, che in sede di legittimità, ex art. 325, comma 1 cod. proc. pen., puòinvestire la motivazione solo nei limiti in cui questa sia apparente o assente.Un’ultima osservazione deve essere riservata all’ipotesi di reato della ban-carotta fraudolenta documentale: il motivo appare infondato anche sotto questoprofilo, in primo luogo perché affronta la questione della riconducibilità della con-dotta ad altri soggetti, tema che è di per sé estraneo all’indagine sul fumus boniiuris; in secondo luogo, perché si tratta di fattispecie avulsa dall’oggetto dell’ordi-nanza impugnata, che verte sul sequestro preventivo del complesso aziendale.Considerazioni analoghe valgono per il tema giuridico, introdotto a suavolta nel ricorso, del concorso fra bancarotta fraudolenta per distrazione e sottra-zione fraudolenta al pagamento delle imposte: si tratta infatti di questione che nonincide sull’essenza e sull’oggetto del provvedimento impugnato e che comunque,come evidenziato dallo stesso ricorrente, è stata pacificamente risolta da questaCorte nel senso della coesistenza delle due fattispecie (v., fra le altre, Sez. 5, n.35591 del 20/06/2017, Rv. 270810 – 01).1.2 Quanto al secondo motivo, si osserva che non è ravvisabile alcun viziogiuridico nella qualificazione del sequestro come preventivo anziché conservativo:l’esigenza, evidenziata sia dal G.I.P. sia dal Tribunale, di evitare una dispersionedei beni e di scongiurare il protrarsi degli effetti del reato in danno della massacreditoria rientra infatti nella finalità dell’art. 321 c.p.p. e questo tenuto conto,innanzitutto, della natura stessa del reato per cui si procede (bancarotta fraudo-lenta per distrazione). Del tutto irrilevante, poi, in quanto attinente ad una merae contingente questione di fatto, il tema della maggior convenienza del sequestroconservativo per i ricorrenti in quanto idoneo a consentire la prestazione di cau-zione al fine di sterilizzare la sproporzione fra entità dei debiti e valore dei beni.2. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali (art. 616 cod. proc. pen.). P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 22/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]
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