Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 giugno 2022

Cassazione n. 25993/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I ette/sentite le conclusioni del PG fs,c c.L IA-4L.

C-414A cP/ >0 1,0-t>t, (oc-e,‘"e'R ott( 5-Cctc_c9-0-3 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 29 novembre 2022 il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha accolto il reclamo proposto dal DAP e relativo alla ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza in data 15 giugno 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Con il provvedimento emesso dal MdS [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen., era stato autorizzato alla fruizione del colloquio mensile con i familiari tramite videochiamata, in ragione dello stato di emergenza correlato alla diffusione del Covid ed alle difficoltà logistiche degli aventi diritto.

Il Tribunale, su tale aspetto, rileva che: a) in termini generali la condizione di emergenza, tale da facoltizzare la particolare modalità di colloquio, era stata prorogata sino al 31 dicembre 2022; b) tuttavia la favorevole evoluzione della situazione sanitaria ha determinato, con l'emanazione del d.l. n.162 del 31 ottobre 2022 un radicale mutamento di prospettiva, con eliminazione delle limitazioni ancora esistenti e tendenziale superamento della fase emergenziale.

Da ciò la considerazione per cui non sussistono quelle particolari condizioni di fatto che avevano reso necessaria l'estensione dei videocolloqui anche ai soggetti sottoposti al regime differenziato.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge. 2.1 Si evidenzia in particolare che la decisione impugnata non apprezza in modo corretto la perdurante esistenza di condizioni di fatto e di diritto tali da rendere doverosa, per realizzare il diritto al mantenimento delle relazioni familiari, la modalità realizzativa del videocolloquio.

3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Nella ricognizione degli orientamenti interpretativi espressi da questa Corte di legittimità deve essere ribadita, ad avviso del Collegio, la posizione espressa nelle decisioni Sez.

I n. 23819 del 22.6.2020, Madonia, rv 279577 e Sez.

I n. 19290 del — a 9.4.2021, Emmanuello, rv 281221, con cui si è ritenuta possibile l'esecuzione del colloquio visivo con strumenti di videocomunicazione a distanza anche nei casi di sottoposizione del detenuto al regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen. , in ragione di situazioni di fatto tali da integrare la impossibilità o gravissima difficoltà di effettuare i colloqui in presenza e ferme restando le cautele previste dalla legge (videoregistrazione e controllo) a fini di sicurezza.

Si tratta, pertanto, di deroghe alla ordinaria modalità di esecuzione del colloquio visivo, che non attenuano i profili di sicurezza e che sono da ritenersi giustificate, sia pure temporaneamente, in rapporto alle necessità di contenimento della diffusione del virus Covid-19, come evidenziato nei citati arresti. 3.2 Nel caso in esame il Tribunale fa leva su un novum legislativo (d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022) da cui si deduce, in tesi, una diversa considerazione della pericolosità della diffusione del virus Covid-19, aspetto tale da incidere sulla pregressa dichiarazione dello stato di emergenza.

Tuttavia, al di là dell'apprezzamento complessivo dei contenuti del citato provvedimento, va rilevato che la valutazione del giudice della impugnazione non può che riferirsi al momento in cui è stato emesso il provvedimento impugnato (che facoltizzava ratione temporis l'esecuzione del videocolloquio) e, dunque, alla data del 15 giugno 2022.

Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio per nuova deliberazione, come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila.

Così deciso in data 18 aprile 2023 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I ette/sentite le conclusioni del PG fs,c c.L IA-4L. C-414A cP/ >0 1,0-t>t, (oc-e,‘"e'R ott( 5-Cctc_c9-0-3 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 29 novembre 2022 il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha accolto il reclamo proposto dal DAP e relativo alla ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza in data 15 giugno 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Con il provvedimento emesso dal MdS [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen., era stato autorizzato alla fruizione del colloquio mensile con i familiari tramite videochiamata, in ragione dello stato di emergenza correlato alla diffusione del Covid ed alle difficoltà logistiche degli aventi diritto. Il Tribunale, su tale aspetto, rileva che: a) in termini generali la condizione di emergenza, tale da facoltizzare la particolare modalità di colloquio, era stata prorogata sino al 31 dicembre 2022; b) tuttavia la favorevole evoluzione della situazione sanitaria ha determinato, con l'emanazione del d.l. n.162 del 31 ottobre 2022 un radicale mutamento di prospettiva, con eliminazione delle limitazioni ancora esistenti e tendenziale superamento della fase emergenziale. Da ciò la considerazione per cui non sussistono quelle particolari condizioni di fatto che avevano reso necessaria l'estensione dei videocolloqui anche ai soggetti sottoposti al regime differenziato. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge. 2.1 Si evidenzia in particolare che la decisione impugnata non apprezza in modo corretto la perdurante esistenza di condizioni di fatto e di diritto tali da rendere doverosa, per realizzare il diritto al mantenimento delle relazioni familiari, la modalità realizzativa del videocolloquio. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Nella ricognizione degli orientamenti interpretativi espressi da questa Corte di legittimità deve essere ribadita, ad avviso del Collegio, la posizione espressa nelle decisioni Sez. I n. 23819 del 22.6.2020, Madonia, rv 279577 e Sez. I n. 19290 del — a 9.4.2021, Emmanuello, rv 281221, con cui si è ritenuta possibile l'esecuzione del colloquio visivo con strumenti di videocomunicazione a distanza anche nei casi di sottoposizione del detenuto al regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen. , in ragione di situazioni di fatto tali da integrare la impossibilità o gravissima difficoltà di effettuare i colloqui in presenza e ferme restando le cautele previste dalla legge (videoregistrazione e controllo) a fini di sicurezza. Si tratta, pertanto, di deroghe alla ordinaria modalità di esecuzione del colloquio visivo, che non attenuano i profili di sicurezza e che sono da ritenersi giustificate, sia pure temporaneamente, in rapporto alle necessità di contenimento della diffusione del virus Covid-19, come evidenziato nei citati arresti. 3.2 Nel caso in esame il Tribunale fa leva su un novum legislativo (d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022) da cui si deduce, in tesi, una diversa considerazione della pericolosità della diffusione del virus Covid-19, aspetto tale da incidere sulla pregressa dichiarazione dello stato di emergenza. Tuttavia, al di là dell'apprezzamento complessivo dei contenuti del citato provvedimento, va rilevato che la valutazione del giudice della impugnazione non può che riferirsi al momento in cui è stato emesso il provvedimento impugnato (che facoltizzava ratione temporis l'esecuzione del videocolloquio) e, dunque, alla data del 15 giugno 2022. Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio per nuova deliberazione, come da dispositivo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila. Così deciso in data 18 aprile 2023 I
Sentenza Cassazione n. 25993/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris