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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30639/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sedente in Macerata, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in margine al controricorso; - controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delle Marche, n. 554/2020, depositata il 22 settembre 2020, non notificata Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’[OSCURATO:PERSONA] nel 1999 emetteva avviso di accertamento nei confronti della Fondazione controricorrente, a seguito del disconoscimento, tra l’altro, del credito d’imposta Irpeg [OSCURATO:PERSONA] (ritenendo la relativa delibazione di competenza di altro ufficio), chiesto a rimborso in sede di dichiarazione per l’esercizio 1993/1994.

2. Il conseguente contenzioso era definito con sentenza della CTR delle Marche n.124/7/07, a seguito della quale venivano iscritte a ruolo con due cartelle le maggiori imposte oggetto del suddetto avviso. [OSCURATO:PERSONA] in data 8 luglio 2008 chiedeva l’annullamento delle cartelle e contestualmente la riliquidazione dell’imposta, e peraltro alle date 8 agosto e 7 dicembre 2008 provvedeva ai pagamenti degli importi portati nelle suddette cartelle.

Avendo provveduto al pagamento delle stesse, la Fondazione presentava in data 11 dicembre 2008 istanza di rimborso, e il 29 gennaio 2009 inoltrava altresì un sollecito in cui chiedeva altresì gli “interessi come per legge”.

2. Avverso il diniego di rimborso (motivato sulla base della definitività della citata sentenza CTR Marche e della spontaneità del pagamento) in data 11 novembre 2010 la Fondazione proponeva impugnazione.

Con provvedimento in autotutela 13 aprile 2012 l’Agenzia annullava il diniego e provvedeva al rimborso, calcolando gli interessi dalla data di pagamento delle cartelle.

Con successiva memoria illustrativa la contribuente chiedeva che gli interessi venissero restituiti con decorrenza non dal pagamento delle cartelle, ma dalla data dell’esercizio cui la dichiarazione si riferiva.

3. La CTP, in ordine alla questione della decorrenza degli interessi, unica rimasta controversa, rilevava da un lato l’assenza di domanda per quanto si riferiva agli interessi decorrenti dall’esercizio cui si riferiva la dichiarazione, essendo presenti nel ricorso solo i riferimenti alle date dei pagamenti delle cartelle, e dall’altro in ogni caso la necessaria decorrenza degli interessi stessi al più presto dalla data in cui sorse il credito, attesa la funzione compensativa degli stessi.

La CTR, adìta dalla contribuente in sede d’appello, ritenuta la richiesta degli interessi formulata sebbene senza specificazione circa la relativa natura, gli importi e la decorrenza, riconosceva dovuti gli interessi dalla data di scadenza del termine per il rimborso di cui all’art. 36- bis , d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.

4. Avverso tale decisione ricorre l’Agenzia, proponendo ricorso in cassazione fondato su tre motivi.

Resiste la Fondazione con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo l’Agenzia assume falsa applicazione degli artt. 24 e 57, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.

Osserva infatti la stessa come la decisione d’appello si sia basata sul principio secondo cui non è necessaria l’istanza di rimborso ove il contribuente abbia evidenziato il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi, trascurando però che la contribuente non aveva nel ricorso introduttivo specificato il dies a quo circa la decorrenza degli interessi che ivi sono genericamente reclamati, neppur oggetto poi di specifico motivo aggiunto ma di mera memoria.

Tale memoria, e di conseguenza l’atto d’appello, contenevano dunque una domanda nuova.

2. Con il secondo motivo l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 36-bise 41, d.p.r. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.

In effetti i principi applicati dalla CTR si riferivano a ipotesi di silenzio-rifiuto, laddove nella specie si ebbe un diniego espresso, nonché ai casi di controllo formale di cui all’art. 36-bis, d.p.r. n. 600/1973, laddove nella specie si ebbe un controllo sostanziale di cui all’art. 41-bis, d.p.r. n. 600/1973.

La stessa poi avrebbe del tutto ignorato che l’istanza di rimborso trovava fondamento nell’integrale pagamento delle cartelle, per cui il titolo per il rimborso non poteva farsi risalire alla dichiarazione dei redditi del 1993/94.

3. Col terzo motivo l’Agenzia denuncia infine, in via subordinata, l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito dall’avviso di accertamento da cui scaturiva il disconoscimento del credito, non avendo, quindi, la sentenza impugnata considerato i conseguenti dati, in particolare il riferirsi del credito solo al pagamento delle cartelle.

4. Va anzitutto chiarito che dagli elementi ritraibili dal ricorso, emerge come con sentenza passata in giudicato sia stato considerato corretto l’operato dell’amministrazione di non riconoscere direttamente a scomputo del dovuto i crediti vantati, la cui liquidazione sarebbe stata di competenza di altro ufficio.

Emerge altresì che, successivamente all’instaurazione del contenzioso avverso il provvedimento espresso di diniego, l’amministrazione stessa riconobbe, attraverso il provvedimento di autotutela, il riconoscimento della fondatezza del credito vantato.

5. Stando così le cose, appare evidente l’infondatezza del ricorso.

5.1. È anzitutto pacifico come con l’atto di autotutela l’amministrazione abbia annullato il provvedimento di diniego del rimborso, ritenendo così quest’ultimo dovuto, del resto in conformità all’agire dell’amministrazione stessa, che secondo la stessa prospettazione contenuta nel ricorso aveva disconosciuto il credito reclamato in sede di dichiarazione perché “all’epoca il controllo formale dei presupposti sottostanti ai crediti esposti e la liquidazione degli importi indicati a rimborso in dichiarazione rientravano nelle competenze proprie del [OSCURATO:PERSONA] di Pescara”.

Non si versava dunque in ipotesi di ripetizione dell’indebito, derivante in particolare dalla duplicazione d’imposta, nonostante l’espresso riferimento del provvedimento di autotutela alla doppia imposizione, ma appunto in ipotesi di rimborso di credito d’imposta (a suo tempo, come detto, non riconosciuto scomputabile direttamente dal dovuto in base alla dichiarazione dei redditi), la decorrenza degli interessi relativi al quale risulta disciplinata dall’art. 44, secondo comma, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602.

Tale diposizione, nella dizione ratione temporis applicabile, rende infatti applicabile la decorrenza degli interessi sulla somma chiesta a rimborso dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione anche nei casi preveduti dagli artt. 38, quinto comma e 41, secondo comma, d.p.r. n. 602/1973.

Pur essendo quindi corretta la deduzione dell’Agenzia secondo cui il disconoscimento avvenne a mente dell’art. 41, d.p.r. n. 602/1973, va a questo punto sottolineato che – come si ricava dallo stesso articolo - la disciplina della decorrenza degli interessi è analoga anche nel caso di cui all’art. 36-bis, d.p.r. n. 602/1973, applicato dalla CTR.

6. Deve quindi ritenersi l’infondatezza del primo motivo, dal momento che è pacifico come sia stata fin dalla dichiarazione richiesto il rimborso del credito, e del resto pure nell’atto con cui si richiedeva il rimborso successivamente al pagamento delle cartelle il riferimento non poteva che essere riferito anche agli interessi ivi riscossi, ed inoltre anche nel contenzioso instaurato per il rimborso vennero fin dall’atto introduttivo richiesto gli “interessi maturati e maturandi”, dovendosi poi ulteriormente sottolineare come il rimborso avvenne, come premesso, a mezzo di atto di autotutela.

7. Risultano poi del pari infondati anche gli altri due motivi, da trattarsi congiuntamente attesa la loro connessione.

Invero, come già premesso, non si tratta qui di ripetizione dell’indebito derivante da versamenti eccedenti, di cui all’art. 44, primo comma, d.p.r. n. 602/1973, di cui ad esempio si occupa Cass. Sez.

U. 16/06/2014, n. 13676, e da ultimo), ma di rimborso di un credito di cui al secondo comma della stessa disposizione.

Non si trattò, cioè, di iscrizione per un’imposta superiore a quello effettivamente dovuto, ma di maturazione di un credito accertato in separata sede (il [OSCURATO:PERSONA] di Pescara).

Di conseguenza gli interessi, di natura certamente compensativa (cfr. ancora Cass. 11262/2023), decorrono appunto dalla dichiarazione - dalla data della quale peraltro gli stessi vennero corrisposti in sede di versamento successivo delle somme, sulla base delle cartelle, di cui all’avviso di accertamento originario emesso in sede di disconoscimento dello scomputo e poi confermato dalla sentenza passata in giudicato; cfr. in proposito sia gli importi portati nelle cartelle a titolo di interessi sia quanto testualmente indicato dalla controricorrente -, o meglio dal decorso del secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, come previsto dalla richiamata disposizione di cui all’art. 44, secondo comma, d.p.r. n. 602/1973.

Tale ragionamento non muta, ma anzi presuppone, la definitività dell’avviso di accertamento che aveva giustificato il mancato riconoscimento, per ragioni meramente formali, del credito in sede di dichiarazione, per cui anche il terzo motivo risulta infondato.

D’altronde una differente soluzione, che cioè privilegiasse comunque la data dell’effettivo versamento delle somme, oltre che appunto trascurare tutto quanto sopra indicato, porterebbe ad un ingiustificato arricchimento dato dagli interessi maturati tra il momento successivo al secondo semestre successivo alla data della dichiarazione (in questo caso inizio 1995) e quella del versamento del capitale più gli interessi suddetti (2008), laddove anche i precedenti che giustificano lo iato fra interessi corrisposti e da ripetersi, hanno pur sempre riferimento al ben limitato e delimitato periodo, stabilito esso sì dal legislatore, dei due primi semestri successivi a quello della dichiarazione.

8. Poiché dunque la sentenza d’appello ha riconosciuto gli interessi con la decorrenza prevista dall’art. 36-bis, d.p.r. n. 602/1973, aldilà della non correttezza del richiamo, la statuizione risulta da confermarsi, dal momento che, come pure già indicato, la fattispecie risulta regolata dall’art. 44, secondo comma, che tramite i rinvii in esso effettuati, in particolare all’art. 41, secondo comma, d.p.r. n. 602/1973, detta una disciplina della decorrenza comune a quella prevista nel caso di cui al citato art. 36-bis.

Le spese dei gradi di merito vanno compensate, mentre quelle relative al giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

9. Il ricorso dev’essere dunque respinto, con aggravio di spese in capo all’Agenzia soccombente.

Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dalpagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016).

P. Q. M. La Corte respinge il ricorso.

Condanna la ricorrente al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sedente in Macerata, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in margine al controricorso; - controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delle Marche, n. 554/2020, depositata il 22 settembre 2020, non notificata Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’[OSCURATO:PERSONA] nel 1999 emetteva avviso di accertamento nei confronti della Fondazione controricorrente, a seguito del disconoscimento, tra l’altro, del credito d’imposta Irpeg [OSCURATO:PERSONA] (ritenendo la relativa delibazione di competenza di altro ufficio), chiesto a rimborso in sede di dichiarazione per l’esercizio 1993/1994. 2. Il conseguente contenzioso era definito con sentenza della CTR delle Marche n.124/7/07, a seguito della quale venivano iscritte a ruolo con due cartelle le maggiori imposte oggetto del suddetto avviso. [OSCURATO:PERSONA] in data 8 luglio 2008 chiedeva l’annullamento delle cartelle e contestualmente la riliquidazione dell’imposta, e peraltro alle date 8 agosto e 7 dicembre 2008 provvedeva ai pagamenti degli importi portati nelle suddette cartelle. Avendo provveduto al pagamento delle stesse, la Fondazione presentava in data 11 dicembre 2008 istanza di rimborso, e il 29 gennaio 2009 inoltrava altresì un sollecito in cui chiedeva altresì gli “interessi come per legge”. 2. Avverso il diniego di rimborso (motivato sulla base della definitività della citata sentenza CTR Marche e della spontaneità del pagamento) in data 11 novembre 2010 la Fondazione proponeva impugnazione. Con provvedimento in autotutela 13 aprile 2012 l’Agenzia annullava il diniego e provvedeva al rimborso, calcolando gli interessi dalla data di pagamento delle cartelle. Con successiva memoria illustrativa la contribuente chiedeva che gli interessi venissero restituiti con decorrenza non dal pagamento delle cartelle, ma dalla data dell’esercizio cui la dichiarazione si riferiva. 3. La CTP, in ordine alla questione della decorrenza degli interessi, unica rimasta controversa, rilevava da un lato l’assenza di domanda per quanto si riferiva agli interessi decorrenti dall’esercizio cui si riferiva la dichiarazione, essendo presenti nel ricorso solo i riferimenti alle date dei pagamenti delle cartelle, e dall’altro in ogni caso la necessaria decorrenza degli interessi stessi al più presto dalla data in cui sorse il credito, attesa la funzione compensativa degli stessi. La CTR, adìta dalla contribuente in sede d’appello, ritenuta la richiesta degli interessi formulata sebbene senza specificazione circa la relativa natura, gli importi e la decorrenza, riconosceva dovuti gli interessi dalla data di scadenza del termine per il rimborso di cui all’art. 36- bis , d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600. 4. Avverso tale decisione ricorre l’Agenzia, proponendo ricorso in cassazione fondato su tre motivi. Resiste la Fondazione con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo l’Agenzia assume falsa applicazione degli artt. 24 e 57, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. Osserva infatti la stessa come la decisione d’appello si sia basata sul principio secondo cui non è necessaria l’istanza di rimborso ove il contribuente abbia evidenziato il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi, trascurando però che la contribuente non aveva nel ricorso introduttivo specificato il dies a quo circa la decorrenza degli interessi che ivi sono genericamente reclamati, neppur oggetto poi di specifico motivo aggiunto ma di mera memoria. Tale memoria, e di conseguenza l’atto d’appello, contenevano dunque una domanda nuova. 2. Con il secondo motivo l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 36-bise 41, d.p.r. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. In effetti i principi applicati dalla CTR si riferivano a ipotesi di silenzio-rifiuto, laddove nella specie si ebbe un diniego espresso, nonché ai casi di controllo formale di cui all’art. 36-bis, d.p.r. n. 600/1973, laddove nella specie si ebbe un controllo sostanziale di cui all’art. 41-bis, d.p.r. n. 600/1973. La stessa poi avrebbe del tutto ignorato che l’istanza di rimborso trovava fondamento nell’integrale pagamento delle cartelle, per cui il titolo per il rimborso non poteva farsi risalire alla dichiarazione dei redditi del 1993/94. 3. Col terzo motivo l’Agenzia denuncia infine, in via subordinata, l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito dall’avviso di accertamento da cui scaturiva il disconoscimento del credito, non avendo, quindi, la sentenza impugnata considerato i conseguenti dati, in particolare il riferirsi del credito solo al pagamento delle cartelle. 4. Va anzitutto chiarito che dagli elementi ritraibili dal ricorso, emerge come con sentenza passata in giudicato sia stato considerato corretto l’operato dell’amministrazione di non riconoscere direttamente a scomputo del dovuto i crediti vantati, la cui liquidazione sarebbe stata di competenza di altro ufficio. Emerge altresì che, successivamente all’instaurazione del contenzioso avverso il provvedimento espresso di diniego, l’amministrazione stessa riconobbe, attraverso il provvedimento di autotutela, il riconoscimento della fondatezza del credito vantato. 5. Stando così le cose, appare evidente l’infondatezza del ricorso. 5.1. È anzitutto pacifico come con l’atto di autotutela l’amministrazione abbia annullato il provvedimento di diniego del rimborso, ritenendo così quest’ultimo dovuto, del resto in conformità all’agire dell’amministrazione stessa, che secondo la stessa prospettazione contenuta nel ricorso aveva disconosciuto il credito reclamato in sede di dichiarazione perché “all’epoca il controllo formale dei presupposti sottostanti ai crediti esposti e la liquidazione degli importi indicati a rimborso in dichiarazione rientravano nelle competenze proprie del [OSCURATO:PERSONA] di Pescara”. Non si versava dunque in ipotesi di ripetizione dell’indebito, derivante in particolare dalla duplicazione d’imposta, nonostante l’espresso riferimento del provvedimento di autotutela alla doppia imposizione, ma appunto in ipotesi di rimborso di credito d’imposta (a suo tempo, come detto, non riconosciuto scomputabile direttamente dal dovuto in base alla dichiarazione dei redditi), la decorrenza degli interessi relativi al quale risulta disciplinata dall’art. 44, secondo comma, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602. Tale diposizione, nella dizione ratione temporis applicabile, rende infatti applicabile la decorrenza degli interessi sulla somma chiesta a rimborso dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione anche nei casi preveduti dagli artt. 38, quinto comma e 41, secondo comma, d.p.r. n. 602/1973. Pur essendo quindi corretta la deduzione dell’Agenzia secondo cui il disconoscimento avvenne a mente dell’art. 41, d.p.r. n. 602/1973, va a questo punto sottolineato che – come si ricava dallo stesso articolo - la disciplina della decorrenza degli interessi è analoga anche nel caso di cui all’art. 36-bis, d.p.r. n. 602/1973, applicato dalla CTR. 6. Deve quindi ritenersi l’infondatezza del primo motivo, dal momento che è pacifico come sia stata fin dalla dichiarazione richiesto il rimborso del credito, e del resto pure nell’atto con cui si richiedeva il rimborso successivamente al pagamento delle cartelle il riferimento non poteva che essere riferito anche agli interessi ivi riscossi, ed inoltre anche nel contenzioso instaurato per il rimborso vennero fin dall’atto introduttivo richiesto gli “interessi maturati e maturandi”, dovendosi poi ulteriormente sottolineare come il rimborso avvenne, come premesso, a mezzo di atto di autotutela. 7. Risultano poi del pari infondati anche gli altri due motivi, da trattarsi congiuntamente attesa la loro connessione. Invero, come già premesso, non si tratta qui di ripetizione dell’indebito derivante da versamenti eccedenti, di cui all’art. 44, primo comma, d.p.r. n. 602/1973, di cui ad esempio si occupa Cass. Sez. U. 16/06/2014, n. 13676, e da ultimo), ma di rimborso di un credito di cui al secondo comma della stessa disposizione. Non si trattò, cioè, di iscrizione per un’imposta superiore a quello effettivamente dovuto, ma di maturazione di un credito accertato in separata sede (il [OSCURATO:PERSONA] di Pescara). Di conseguenza gli interessi, di natura certamente compensativa (cfr. ancora Cass. 11262/2023), decorrono appunto dalla dichiarazione - dalla data della quale peraltro gli stessi vennero corrisposti in sede di versamento successivo delle somme, sulla base delle cartelle, di cui all’avviso di accertamento originario emesso in sede di disconoscimento dello scomputo e poi confermato dalla sentenza passata in giudicato; cfr. in proposito sia gli importi portati nelle cartelle a titolo di interessi sia quanto testualmente indicato dalla controricorrente -, o meglio dal decorso del secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, come previsto dalla richiamata disposizione di cui all’art. 44, secondo comma, d.p.r. n. 602/1973. Tale ragionamento non muta, ma anzi presuppone, la definitività dell’avviso di accertamento che aveva giustificato il mancato riconoscimento, per ragioni meramente formali, del credito in sede di dichiarazione, per cui anche il terzo motivo risulta infondato. D’altronde una differente soluzione, che cioè privilegiasse comunque la data dell’effettivo versamento delle somme, oltre che appunto trascurare tutto quanto sopra indicato, porterebbe ad un ingiustificato arricchimento dato dagli interessi maturati tra il momento successivo al secondo semestre successivo alla data della dichiarazione (in questo caso inizio 1995) e quella del versamento del capitale più gli interessi suddetti (2008), laddove anche i precedenti che giustificano lo iato fra interessi corrisposti e da ripetersi, hanno pur sempre riferimento al ben limitato e delimitato periodo, stabilito esso sì dal legislatore, dei due primi semestri successivi a quello della dichiarazione. 8. Poiché dunque la sentenza d’appello ha riconosciuto gli interessi con la decorrenza prevista dall’art. 36-bis, d.p.r. n. 602/1973, aldilà della non correttezza del richiamo, la statuizione risulta da confermarsi, dal momento che, come pure già indicato, la fattispecie risulta regolata dall’art. 44, secondo comma, che tramite i rinvii in esso effettuati, in particolare all’art. 41, secondo comma, d.p.r. n. 602/1973, detta una disciplina della decorrenza comune a quella prevista nel caso di cui al citato art. 36-bis. Le spese dei gradi di merito vanno compensate, mentre quelle relative al giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 9. Il ricorso dev’essere dunque respinto, con aggravio di spese in capo all’Agenzia soccombente. Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dalpagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016). P. Q. M. La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pa
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