CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12427/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 10.7.2025 il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato all'imputato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di quattro anni e undici mesi di reclusione per i reati di tentato omicidio e di lesioni personali; Rilevato che con il ricorso si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione in lesioni aggravate del fatto contestato a [OSCURATO:PERSONA] come integrante il reato di tentato omicidio; [OSCURATO:PERSONA] che si tratti di ricorso proposto per ragioni diverse da quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Considerato, infatti, che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01); Considerato che, nel caso di specie, la sentenza impugnata dedica una ben argomentata parte alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 1) dell'imputazione, che è nient'affatto decentrata rispetto all'addebito mosso al ricorrente e che confronta adeguatamente i connotati del fatto storico con gli elementi costitutivi del reato di cui agli artt. 56, 575 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.M