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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36212/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del ricorso viste le conclusioni scritte del difensore dell'imputata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano riteneva l'imputata responsabile in concorso con [OSCURATO:PERSONA] — giudicato separatamente del delitto di tentato furto aggravato di beni detenuti in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via. [OSCURATO:PERSONA], dopo aver infranto il finestrino dell'autovettura ed essersi introdotto all'interno della stessa, non portava a compimento il proprio proposito criminoso per il tempestivo intervento del proprietario del veicolo.

La responsabilità dell'imputata viene affermata in quanto fungeva da "palo".

2. Ricorre il difensore di fiducia dell'imputata deducendo il vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta responsabilità concorrente, posto che la donna non era nelle immediate vicinanze del veicolo, ma ad una distanza accertata di circa 30/50 metri.

Rileva che la Corte d'appello, nel motivare la sentenza impugnata, ha limitato la propria valutazione solo al profilo della consapevolezza da parte dell'imputata del compimento della condotta delittuosa, ma non ha minimamente specificato in cosa si sarebbe concretizzato il suo apporto causale, in termini di concorso morale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui per configurare il concorso di persone nel reato è richiesto un contributo causale in termini, sia pur minimi, di facilitazione della condotta delittuosa.

Occorre, in altri termini, un contributo partecipativo - morale o materiale - alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito (Sez. 6, n. 14606 del 18/02/2010, lemma, Rv. 247127) assicurando all'altro concorrente, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare (cfr. Sez. 6, n. n. 49764 del 11/11/2009, Hammani, non mass.).

La semplice conoscenza o anche l'adesione morale, l'assistenza inerte e senza iniziative a tale condotta non realizzano la fattispecie concorsuale ( ex plurimis, Sez. 4, n. 3924 del 05/02/1998, Brescia, Rv 210638; Sez. 6, n. 9930 del 03/06/1994, Campostrini, Rv. 199162; Sez. 6, n. 11383 del 20/10/1994, Bonaffini, Rv. 199634; Sez. 5, n. 2 del 22/11/1994 - dep. 04/01/1995, Sbrana, Rv. 200310).

E' configurabile invece connivenza non punibile, allorché l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato.

Non ignora questo Collegio che, per altrettanto pacifico indirizzo, il concorso è parimenti configurabile anche in ragione della semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo dell'esecuzione del reato, quando essa sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o un maggior senso di sicurezza nella propria condotta (v.

Sez. 6, n. 1108 del 4/12/1996 - dep. 06/02/1997, Famiano, Rv. 206785).

È quest'ultima situazione che, a ben vedere, presenta i maggiori problemi di inquadramento, potendo non palesarsi con facilità quando la "presenza" sul luogo del reato possa presentare le caratteristiche del contributo penalmente rilevante sotto il profilo dello stimolo o anche solo della maggiore sicurezza all'azione dell'autore materiale.

Certo è, però, che la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime affatto il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una "reale" partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 c.p., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (cfr. Sez.

U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101).

2. Nel caso di specie il giudice di merito non ha fatto corretta ed integrale applicazione dei principi suindicati.

Secondo la ricostruzione dei fatti effettuata dalla Corte distrettuale, [OSCURATO:PERSONA], intorno alle quattro e mezzo/cinque del pomeriggio, parcheggiava la propria autovettura sulla pubblica via e si recava in una ricevitoria per giocare al superenalotto; dopo pochi minuti, mentre tornava presso la propria autovettura, notava che la luce dell'abitacolo era accesa, che il vetro di un finestrino era rotto e che un uomo, poi identificato in [OSCURATO:PERSONA], rovistava all'interno della macchina.

La persona offesa fermava l'uomo, il quale nel tentativo di scappare, cadeva a terra.

Mentre il Tilli, per impedire la fuga del Valsecchi, si poneva sopra di lui, sopraggiungeva l'odierna imputata che iniziava a inveire chiedendo alla persona offesa cosa stesse facendo e cosa voleva dal suo ragazzo; la donna, poi, secondo il racconto del Tilli, continuava ad inveire anche nei confronti delle forze dell'ordine intervenute sul posto, frapponendosi in lacrime tra queste e il ragazzo cercando di liberarlo, tirandolo per il braccio e dicendo ai Carabinieri di lasciarlo stare.

Si legge nella motivazione della sentenza impugnata che la donna "si trovava in piedi ferma ad una distanza di circa 30/50 metri dall'autovettura e che era intervenuta quando il Tilli aveva cercato di fermare l'uomo".

Tali fatti per la Corte d'appello sono indicativi di un contributo consapevole, quantomeno di natura morale, da parte dell'imputata all'azione delittuosa del proprio compagno; a sostegno di tale convinzione si richiamano le dichiarazioni della persona offesa che aveva notato la ragazza nei pressi dell'autovettura già prima di lasciarla incustodita; la durata non istantanea dell'attività furtiva che rende implausibile la versione dell'imputata di essere persuasa che il compagno si fosse avvicinato all'autovettura per urinare; il fatto che il giorno dell'accaduto «pioveva abbondantemente e non vi era alternativa credibile alla presenza della donna nei pressi dell'autovettura se non quella di attendere il compagno all'esito del furto».

A rafforzare il convincimento della Corte della piena adesione dell'imputata all'azione criminosa viene poi evidenziata la condotta successiva della donna che «anziché sorprendersi, manifestare disappunto per un'azione inaspettata, o addirittura darsi alla fuga e invece è intervenuta per sottrarre compagno alla presa della persona offesa».

Orbene, tale motivazione non è sufficiente, ad avviso di questo Collegio, per fondare il convincimento, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la condotta della Sesana sia qualificabile alla stregua di un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - alla condotta del Valsecchi, né emerge dalla sentenza impugnata alcun dato certo e obiettivo che consenta di comprendere in che modo la presenza della donna, lontana dal luogo di commissione del delitto 30/50 metri, abbia potuto agevolare o quantomeno rafforzare il proposito criminoso del proprio compagno.

La Corte d'appello dovrà allora chiarire in che modo la donna abbia concretamente agevolato con il proprio comportamento la condotta del Valsecchi o comunque abbia aderito consapevolmente ed espressamente alla condotta di quest'ultimo, nonostante si trovasse alla considerevole distanza di 30/50 metri dal luogo di commissione del fatto; dovrà poi chiarire perché la donna, attesa la sua presunta funzione di "palo", non abbia avvertito in tempo, avvicinandosi al compagno, del sopraggiungere del legittimo proprietario e come mai, invece, sia intervenuta per difendere il Valsecchi, anziché fuggire, come peraltro cercava di fare quest'ultimo.

3. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio, affinché altra sezione della Corte d'appello di Milano valuti, ai fini della decisione, alla luce di quanto sopra ritenuto e fornendone logica e approfondita motivazione, la sussistenza o meno in capo all' imputata della sua responsabilità concorrente nel tentativo di furto perpetrato da [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di app

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del ricorso viste le conclusioni scritte del difensore dell'imputata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano riteneva l'imputata responsabile in concorso con [OSCURATO:PERSONA] — giudicato separatamente del delitto di tentato furto aggravato di beni detenuti in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via. [OSCURATO:PERSONA], dopo aver infranto il finestrino dell'autovettura ed essersi introdotto all'interno della stessa, non portava a compimento il proprio proposito criminoso per il tempestivo intervento del proprietario del veicolo. La responsabilità dell'imputata viene affermata in quanto fungeva da "palo". 2. Ricorre il difensore di fiducia dell'imputata deducendo il vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta responsabilità concorrente, posto che la donna non era nelle immediate vicinanze del veicolo, ma ad una distanza accertata di circa 30/50 metri. Rileva che la Corte d'appello, nel motivare la sentenza impugnata, ha limitato la propria valutazione solo al profilo della consapevolezza da parte dell'imputata del compimento della condotta delittuosa, ma non ha minimamente specificato in cosa si sarebbe concretizzato il suo apporto causale, in termini di concorso morale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui per configurare il concorso di persone nel reato è richiesto un contributo causale in termini, sia pur minimi, di facilitazione della condotta delittuosa. Occorre, in altri termini, un contributo partecipativo - morale o materiale - alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito (Sez. 6, n. 14606 del 18/02/2010, lemma, Rv. 247127) assicurando all'altro concorrente, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare (cfr. Sez. 6, n. n. 49764 del 11/11/2009, Hammani, non mass.). La semplice conoscenza o anche l'adesione morale, l'assistenza inerte e senza iniziative a tale condotta non realizzano la fattispecie concorsuale ( ex plurimis, Sez. 4, n. 3924 del 05/02/1998, Brescia, Rv 210638; Sez. 6, n. 9930 del 03/06/1994, Campostrini, Rv. 199162; Sez. 6, n. 11383 del 20/10/1994, Bonaffini, Rv. 199634; Sez. 5, n. 2 del 22/11/1994 - dep. 04/01/1995, Sbrana, Rv. 200310). E' configurabile invece connivenza non punibile, allorché l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato. Non ignora questo Collegio che, per altrettanto pacifico indirizzo, il concorso è parimenti configurabile anche in ragione della semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo dell'esecuzione del reato, quando essa sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o un maggior senso di sicurezza nella propria condotta (v. Sez. 6, n. 1108 del 4/12/1996 - dep. 06/02/1997, Famiano, Rv. 206785). È quest'ultima situazione che, a ben vedere, presenta i maggiori problemi di inquadramento, potendo non palesarsi con facilità quando la "presenza" sul luogo del reato possa presentare le caratteristiche del contributo penalmente rilevante sotto il profilo dello stimolo o anche solo della maggiore sicurezza all'azione dell'autore materiale. Certo è, però, che la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime affatto il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una "reale" partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 c.p., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (cfr. Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101). 2. Nel caso di specie il giudice di merito non ha fatto corretta ed integrale applicazione dei principi suindicati. Secondo la ricostruzione dei fatti effettuata dalla Corte distrettuale, [OSCURATO:PERSONA], intorno alle quattro e mezzo/cinque del pomeriggio, parcheggiava la propria autovettura sulla pubblica via e si recava in una ricevitoria per giocare al superenalotto; dopo pochi minuti, mentre tornava presso la propria autovettura, notava che la luce dell'abitacolo era accesa, che il vetro di un finestrino era rotto e che un uomo, poi identificato in [OSCURATO:PERSONA], rovistava all'interno della macchina. La persona offesa fermava l'uomo, il quale nel tentativo di scappare, cadeva a terra. Mentre il Tilli, per impedire la fuga del Valsecchi, si poneva sopra di lui, sopraggiungeva l'odierna imputata che iniziava a inveire chiedendo alla persona offesa cosa stesse facendo e cosa voleva dal suo ragazzo; la donna, poi, secondo il racconto del Tilli, continuava ad inveire anche nei confronti delle forze dell'ordine intervenute sul posto, frapponendosi in lacrime tra queste e il ragazzo cercando di liberarlo, tirandolo per il braccio e dicendo ai Carabinieri di lasciarlo stare. Si legge nella motivazione della sentenza impugnata che la donna "si trovava in piedi ferma ad una distanza di circa 30/50 metri dall'autovettura e che era intervenuta quando il Tilli aveva cercato di fermare l'uomo". Tali fatti per la Corte d'appello sono indicativi di un contributo consapevole, quantomeno di natura morale, da parte dell'imputata all'azione delittuosa del proprio compagno; a sostegno di tale convinzione si richiamano le dichiarazioni della persona offesa che aveva notato la ragazza nei pressi dell'autovettura già prima di lasciarla incustodita; la durata non istantanea dell'attività furtiva che rende implausibile la versione dell'imputata di essere persuasa che il compagno si fosse avvicinato all'autovettura per urinare; il fatto che il giorno dell'accaduto «pioveva abbondantemente e non vi era alternativa credibile alla presenza della donna nei pressi dell'autovettura se non quella di attendere il compagno all'esito del furto». A rafforzare il convincimento della Corte della piena adesione dell'imputata all'azione criminosa viene poi evidenziata la condotta successiva della donna che «anziché sorprendersi, manifestare disappunto per un'azione inaspettata, o addirittura darsi alla fuga e invece è intervenuta per sottrarre compagno alla presa della persona offesa». Orbene, tale motivazione non è sufficiente, ad avviso di questo Collegio, per fondare il convincimento, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la condotta della Sesana sia qualificabile alla stregua di un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - alla condotta del Valsecchi, né emerge dalla sentenza impugnata alcun dato certo e obiettivo che consenta di comprendere in che modo la presenza della donna, lontana dal luogo di commissione del delitto 30/50 metri, abbia potuto agevolare o quantomeno rafforzare il proposito criminoso del proprio compagno. La Corte d'appello dovrà allora chiarire in che modo la donna abbia concretamente agevolato con il proprio comportamento la condotta del Valsecchi o comunque abbia aderito consapevolmente ed espressamente alla condotta di quest'ultimo, nonostante si trovasse alla considerevole distanza di 30/50 metri dal luogo di commissione del fatto; dovrà poi chiarire perché la donna, attesa la sua presunta funzione di "palo", non abbia avvertito in tempo, avvicinandosi al compagno, del sopraggiungere del legittimo proprietario e come mai, invece, sia intervenuta per difendere il Valsecchi, anziché fuggire, come peraltro cercava di fare quest'ultimo. 3. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio, affinché altra sezione della Corte d'appello di Milano valuti, ai fini della decisione, alla luce di quanto sopra ritenuto e fornendone logica e approfondita motivazione, la sussistenza o meno in capo all' imputata della sua responsabilità concorrente nel tentativo di furto perpetrato da [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di app
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