CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06859/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRICO – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] / [OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del direttore generale e procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in virtù di procur a special e su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c., ed elettivamente domiciliatoin Roma, alla piazza del Popolo, n. 18, presso “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del presidente pro tempore , rappresentatae difesa in virtù di procura special e su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c., ed elettivamente domiciliatain Roma , alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 27, presso la sede della propria Avvocatura. CONTRORICORRENTE –[OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 2355/2020della Corte d’Appello di Roma; udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del4 dicembre 202 5 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dottoressaOlga Pirone, che ha concluso per il rigetto e del ricorso principale e del ricorso incidentale, udito l’avvocatoSalvatore [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente, udito l’avvocatoRita Santo per la controricorrente, [OSCURATO:PERSONA] 1. Co n ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. al Tribunale di Roma l’ “[OSCURATO:PERSONA]” chiedeva ingiungersi alla Regione [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di euro 7.930.986,00, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per prestazioni mediche eseguite e fatturate nel corso dell’anno 2007 in favore del [OSCURATO:PERSONA](cfr. ricorso principale , pag. 6) . 2.Il Tribunale di Roma con decreto n. 3145/2009 pronunciava l’ingiunzione . 3.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione (cfr. ricors o principale , pag. 7) . Deduceva, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, siccome il soggetto debitore sarebbe stato da individuare nell’ “A.S.L. RM D”. Deduceva, nel merito, che il dovuto, per le prestazioni eseguite dal ricorrente nell’anno 2007, ammontava, così come certificato dall’ “A.S.L. RM D”, al residuo importo, entro il tetto massimo di spesa consentito dalla delibera della Giunta regionale n. 436/2007, di euro 3.309.091,27 (cfr. ricorsoprincipale, pag. 8). 4.Si costituiva l’ “[OSCURATO:PERSONA]”. Instava per il rigetto dell’opposizione. 5. Con sentenza n. 5152/2013 il tribunale dichiarava la carenza di legittimazione della Regione [OSCURATO:PERSONA] e revocava l’ingiunzione. 6.L’ “[OSCURATO:PERSONA]” proponeva appello. Resisteva la Regione [OSCURATO:PERSONA]. 7.Con sentenza n. 2355/2020 la Corte d ’appello d i Roma accoglieva in parte il gravame e condannava la Regione [OSCURATO:PERSONA] a pagare all’ “[OSCURATO:PERSONA]” la somma di euro 883.883,80, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; compensava le spese del doppio grado. Premetteva la Corte di Roma che la Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto luogo in appello – entro il termine accordato ad entrambe le parti - alla produzione di nuova documentazione. Segnatamente aveva fatto luogo alla produzione del DCA 214/2014, con il quale, in dipendenza delle irregolarità[riconducibili ai DRG 063 (altri interventi su orecchio, naso, bocca e gola), 168 (interventi sulla bocca con complicazioni) e 169 (interventi sulla bocca senza complicazioni)]riscontrate in esito ai controlli di appropriatezza eseguiti in relazione alle cartelle cliniche per le prestazioni erogate dall’ “[OSCURATO:PERSONA]” (in possesso per la branca di odontoiatria unicamente dell’autorizzazione e dell’accreditamento all’erogazione di prestazioni odontoiatriche in via ambulatoriale) negli anni 2006/200 9 , si era provveduto alla ridetermina zione del l e prestazioni suscettibili di esser remunerate per gli anni dal 2007 al 2013, “stante la produzione non riconoscibile e non remunerabile per la parte riconducibile ai DGR 063, 168, 169”, sicché il budgetper l’anno 2007 era stato fissato in euro 27.974.701,00 (cfr. sentenza d’appello, pagg. 6 -7). Premetteva altresì, la corte , che gli atti amministrativi al riguardo assunti dalla P.A. (dal commissario ad acta)in via di autotutela, in particolare il DCA n. U00128/14, erano stati dall’ “[OSCURATO:PERSONA]” impugnati i n nanzi al la giustiziaamministrativa ed il Consiglio di Stato - adito in sede di appello avverso la sentenza del T.A.R. del [OSCURATO:PERSONA] n. 9832/2017 - con la sentenza non definitiva n. 5511/2018, al solo fine di verificare la sussistenza o meno di errori contabili in ordine al recupero degli importi quantificati dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], aveva nominato un verificatore nella persona del Ragioniere Generale dello Stato ovvero di un suo delegato, onde accertare se la somma di euro 17.662.253,00, di cui la Regione aveva disposto il recupero con i DCA 128/2014 e 274/2014, fosse stata o meno erogata all’ “[OSCURATO:PERSONA]” (cfr. sentenza d’appello, pag. 9). Premetteva inoltreche la nuova documentazione doveva reputarsi senz’altro ammissibile e rilevante, siccome concernente fatti nuovi intervenuti successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado e, per giunta, alla stessa costituzione in seconde cure della RegioneLazio (cfr. sentenza d’appello, pag. 9). Indi evidenziava, per un verso,che erano da accogliere i rilievi della Regione [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, in dipendenza della rideterminazione retroattiva, giusta il DCA 214/2014, dei tetti di spesa nel minor importo di euro 27.974.701,00 in luogo del precedente importo di euro 32.423.091,27 di cui al DGR 436/2007, non più in vigore, pur il credito non contestato di euro 3.309.090,27 ne risultava travolto (cfr. sentenza d’appello, pagg. 9,10 e 13; “la difesa riguardante i tetti di spesa deve, invece, trovare accoglimento alla luce del DCA N. U00214 del 27/06/2014 (…) che (…) ha fissato in via retroattiva i tetti di spesa per gli anni 2007/2013”: così sentenza d’appello, pag. 13). Evidenziava segnatamente che alla luce della rideterminazione del budgetin euro 27.974.701,00 ed in considerazione delle complessive somme, pari ad euro 27.090.817,28, corrisposte dall’appellata all’appellante, residuava un credito dell’ “[OSCURATO:PERSONA]” - non extra budget - di euro 883.883,80 (cfr. sentenza d’appello, pag. 15). Indi evidenziava, per altro verso, che risultava incerta l’entità del credito preteso dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle somme indebitamente erogate all’ “[OSCURATO:PERSONA]” e addotto dall’appellata in compensazione (cfr. sentenza d’appello, pagg. 11 e 12). Evidenziava propriamente che persisteva “il contrasto tra quanto affermato dalla Regione e quanto asserito dall’OI circa le somme ancora da recuperare” (così sentenza d’appello, pag. 11), viepiù che non era stata in grado d’appello acquisita la perizia espletata innanzi al Consiglio di Stato dal dirigente dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Evidenziava in particolare che “risulta[va] piuttosto arduo procedere, in difetto di più specifiche allegazioni da parte della Regione in ordine all’esito dei controlli rispetto alle prestazioni oggetto delle fatture qui in esame, ad una individuazione di quelle irregolarmente rese e fatturate, ancora da remunerare” (così sentenza d’appello, pag. 13). 8.Avverso tale sentenza l’ “[OSCURATO:PERSONA]” ha proposto ricorso; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, recante ricorso incidentale articolato in un unico motivo; ha chiesto rigettarsi il ricorso principale ed accogliersi il ricorso incidentale con il favore delle spese. L’ “[OSCURATO:PERSONA]” ha depositato controricorso onde resistere all’avverso ricorso incidentale. 9.Con ordinanza interlocutoria in data 25.9/25.10.2024 si è disposto rinvio alla pubblica udienza. 10.Il Pubblico M inistero ha formulato conclusioni scritte ; ha chiesto rigettarsi e il ricorso principale e il ricorso incidentale. 11.Il ricorrente ha depositato memoria. Del pari ha depositato memoria la controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 12.Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. l’erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 88, 101, 112, 115, 116 e 345 cod. proc. civ., degli artt. 1362, 1° co. e 2° co., 1363, 1366, 1218 e 2697 cod. civ., degli artt. 24 e 111 Cost., dei principi europei in materia di giusto processo e degli artt. 8 quinquies e 8 sexiesd.lgs. n. 502/1992. Deduce, dapprima , che la Corte di Roma non ha considerato, benché la seconda perizia espletata dal verificatore, dottor [OSCURATO:PERSONA]Alterio, innanzi al Consiglio di Stato non fossestata allegata in sede d’appello, che nondimeno le relative risultanze erano confluite nelle motivazioni della sentenza definitiva n. 1972/2020 del Consiglio di Stato (cfr. ricorso principale, pag. 16). Deduce in particolare che con la menzionata pronuncia il Consiglio di Stato ha dato atto che il verificatore aveva acclarato che la somma di euro 17.622.253,00, relativa alle prestazioni di cui ai DRG 063, 168 e 169, èstata recuperata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] attraverso le aziende sanitarie locali, siccome sonostati bloccat i pagament i dovut i all’ “[OSCURATO:PERSONA]”, giusta le fatture n. 6, n. 7 e n. 8 del 2015, per il complessivo importo di euro 8.092.270,00 (cfr. ricorso principale, pag. 16). Deduce, poi, che la Corte di Roma, in violazione del principio per cui il documento proveniente dalla parte non può costituire prova in suo favore, ha statuito sulla scorta di un documento, il provvedimento amministrativo DCA 214/2014,assunto in via di autotutela dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado, prodotto dalla stessa Regione in grado d’appello allorché il thema probandum era già definito (cfr. ricorso principale, pag. 20) e con il quale, per giunta, la Regione ha unilateralmente e retroattivamente ridimensionato il budget per l’anno 2007, sì che prestazioni rientranti nel tetto dispesa so no divenute extra budget , ed ha al contempo, unilateralmente e retroattivamente,modificato gli accordi contrattuali relativi allo stesso anno (cfr. ricorso principale, pagg. 18 -19). Deduce in particolare che ai sensi dell’art. 345, 2° co., cod. proc. civ. –nel testo applicabile ratione temporis– la produzione in appello di nuovi documenti è ammissibile unicamente allorché la mancata produzione in primo grado sia stata determinata,il che non è nella specie, da causa non imputabile (cfr. ricorso principale, pag. 22). Deduce, ulteriormente,che il provvedimento amministrativo DCA 214/2014 era del tutto irrilevante ai fini della decisione (cfr. ricorso principale, pag. 23). Deduce invero che il medesimo provvedimento prefigurava espressamente ai fini della modifica dell’accordo contrattuale intercorso tra le parti la sottoscrizione di un nuovo accordo a modifica del precedente, nuovo accordo che le parti giammai hanno siglato(cfr. ricorso principale, pagg. 23 - 24) Deduce dunque che ai fini della modifica delle precedenti intese negoziali non era sufficiente né il mero richiamo al provvedimento amministrativo di rideterminazione del budgetné il mero richiamo alla sentenza non definitiva – per nulla vincolante in sede civile - n. 5511/2018 del Consiglio di Stato (cfr. ricorso principale, pag. 25), siccome e l’uno e l’altra avrebbero postulato una puntuale valutazione da parte della corte d’appello, valutazione nella specie del tutto omessa (cfr. ricorso principale, pag. 26). Deduce, d’altra parte , che “la retroattiva modifica del tetto di spesa (…) è palesemente errata ed illogica”, siccome “gli accordi tra aziende sanitarie e strutture accreditate vengono stabiliti sulla base dell’analisi del fabbisogno di salute, preventivamente analizzato in fase istruttoria dalla stessa Amministrazione” (così ricorso principale, pag. 27) , e nella specie la determinazione del fabbisogno è avvenuta in via ipotetica, “attraverso il ricorso empirico al fatturato realizzato dall’[OSCURATO:PERSONA] nell’anno precedente a quello di riferimento” (così ricorso principale, pag. 27). Deduce,ancora, che alla luce della legge Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 4 del 2003 il potere della Regione di verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti di accreditamento in capo alle strutture private per nulla implica ed importa “l’esistenza di uno ius variandi”, ossia il potere di incidere unilateralmente e retroattivamente sul contratto siglato con l’organismo privato (cfr. ricorso principale, pagg. 28 –29). Deduce del restoche un potere siffatto in tanto si configura in quanto sia lo stesso accordo a prevederlo e nella fattispecie l’accordo intercorso con la parte pubblica non reca alcuna prefigurazione di questo tipo, “sicché (…) nessuna modifica del tetto di spesa può considerarsi opponibile a OI” (cfr. ricorso principale, pagg. 30 –31). Deduce, infine, che la Corte di Roma ha violato le norme di ermeneutica contrattuale, allorché ha - erroneamente – reputato che il DCA 241/2014 potesse trovare applicazione nella specie(cfr. ricorsoprincipale, pagg. 31 – 32) . 13.Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. l’erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1375 cod. civ. nonché del principio del legittimo affidamento e di certezza del diritto nei rapporti giuridici. Deduce che il dictum della Corte di Roma, ovvero l’assunta legittimità della rideterminazione dei tetti di spesa già autorizzati, da un lato , disattende la regola dell’esecuzione del contratto secondo buona fede, dall’altro, contrasta con l’affidamento riposto nel corretto operato della [OSCURATO:PERSONA] in coerenza con il fondamentale principio della certezza dei rapporti giuridici (cfr. ricorso principale, pag. 36). Deduce quindi che nel caso de quo si prospetta in capo alla P.A. una responsabilità da comportamento lesivo dell’affidamento da esso ricorrente riposto, responsabilità la cui valutazione la corte d’appello ha senz’altro omesso (cfr. ricorso principale, pag. 37). 14.Con l’unico motivola ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ. Deduce che il Consiglio di Stato, in esito alla sentenza non definitiva n. 5511/2018 ed alla verificazione espletata dal dottor [OSCURATO:PERSONA]Alterio, ha con la sentenza definitiva n. 1972 del 19.3.2020 rigettato l’appello incidentale - avverso la sentenza delT.A.R. del [OSCURATO:PERSONA] n. 9832/2017 - esperito dall’ “[OSCURATO:PERSONA]” e “riguardante i presunti errori contabili dell’Amministrazione in relazione alla presunta mancata corresponsione di importi corrispondenti ai tre DRG 063, 168 e 169” (così ricorso incidentale pag. 15). Deduce dunqueche l’anzidetta sentenza definitiva n. 1972/2020 ha accertato che non esiste alcun credito residuo dell’ “[OSCURATO:PERSONA]” nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA] per gli anni 2006/2013(così ricorso incidentale pag. 15). Deduce, più esattamente, che in considerazione dell’abbattimento delle prestazioni inappropriate, riconducibili ai DRG 063, 168 e 169 , erogate dall’ “[OSCURATO:PERSONA]” negli anni 2006/2009 ed in considerazione della rideterminazione dei budgets era risultato un credito di essa Regione nei confronti del medesimo ospedale dell’importo di euro 8.092.117,00, poi recuperato attraverso le [OSCURATO:PERSONA] competenti sul territorio mediante compensazione (cfr. ricorso incidentale, pagg. 14 -15). Deduce quindi che la sentenza della Corte di Roma, nella parte in cui l’ha condannata a pagare quale residuo debito la somma di euro 883.883,80,si pone in contrasto con il giudicato di cui alla sentenza n. 1972/2020 del Consiglio di Stato(cfr. ricorso incidentale, pag. 15). 15. Ambedue i motivi del ricorso principale (il primo dall’indubitabile articolatosviluppo, che ne ostacola l’ agevole l ettura : cfr. conclusion i del P.M., pag. 2)e l’unico motivo del ricorso incidentale sono da rigettare e le ragioni che militano in tal senso tendono a riproporsi e a correlarsi; il che senz’altro ne suggerisce la disamina contestuale. 16.In maniera del tutto ingiustificata il ricorrente principale assume che la Regione [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato né in primo gradoné in appello l’esistenza del rapporto, la corretta erogazione delle prestazioni in conformità all’accordo contrattuale e le fatture allegate (cfr. ricorsoprincipale, pagg. 14 – 15) . Viceversa, si ha riscontro della recisa contestazione delle avverse ragioni, contestazioneprogressivamente dilatatasi e definitasi in dipendenza degli esiti di vicende parallele, ovvero dei “controlli di appropriatezza sulle cartelle cliniche per tutte le prestazioni erogate nel quinquennio 2006-2009” (così sentenza d’appello, pag. 6)e della “rideterminazione dei budget (…) stante la produzione non riconoscibile e non remunerabile(…)” (così sentenza d’appello, pag. 7 ) . Evidentemente –si condivide appieno il rilievo del P.M. (cfr. conclusion i del P.M., pag. 2)– la contestazione delle singole fatture deve intendersi , quanto meno, implicita nella più ampia contestazione delle avverse pretese. 17. Il ricorrente principale – lo si è detto - assume , da un canto, che il recupero attivato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] nel 2016 per l’importo complessivo di euro 8.092.270,00 ha lasciato persistere laragione di credito – euro 7.930.986,00 - azionatain via monitoria, tant’è che si duole giacché la Corte di Roma – benché non ne avesse la disponibilità (“risulta[va] depositata solo la prima perizia D’Alterio, superata in toto dalla seconda e, quindi, inutile ai fini della decisione”: così ricorso principale, pag. 16)- non ha tenuto conto degli esiti della “ seconda perizia D’Alterio”sebbene confluiti nella sentenza definitiva n. 1972/2020 del Consiglio di Stato (cfr. ricorso, principale, pag. 17). La ricorrente incidentale -del pari lo si è detto - assume, dal canto suo, che la sentenza definitiva n. 1972/2020 del Consiglio di Stato ha acclarato l’insussistenza di qualsivoglia residua ragione di credito – pur per i l minor importo di euro 883.883,80 riconosciuto dalla corte d’appello con l’impugnata statuizione - dell’ “[OSCURATO:PERSONA]” , tant’è che ha denunciato il contra s to con il giudicato “esterno”, formatosi, appunto, a seguito della pronuncia n. 1972/2020 dell’Organo di vertice della Giustizia amministrativa. 18.La sentenza n. 1972 del Consiglio di Stato risale al 19.3.2020 (cfr. ricorso incidentale, pag. 15), cioèad epoca successiva alla deliberazione, il 3.3.2020, della sentenza della Corte d’appello di Roma in questa sedeimpugnata. Cosicché ingiustificatamente il ricorrente principale si duole ché la corte distrettuale non avrebbe tenuto conto della “seconda perizia D’Alterio”, le cui risultanze – quantunque non disponibil i in appello - erano confluite nell a sentenza definitiva n. 1972/2020. 19.In ogni caso inevitabile è il seguente duplice rilievo. Qualorail giudicato “esterno” si sia formato dopo la conclusione del giudizio di merito, rectedopo il termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello, alla relativa deduzione può farsi luogo nel giudizio di cassazione (cfr. Cass. (ord.) 29.2.2024, n. 5370. Altresì, cfr. Cass. (ord.) 22.1.2018,n. 1534; Cass. sez. lav. 21.4.2022, n. 12754; Cass. sez. un. 16.6.2006, n. 13916). L’interpretazione del giudicato “esterno” può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limiti in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione in forza del principio di “autosufficienza” di tale mezzo di impugnazione. Cosicché- contrariamente a quanto la ricorrente incidentale assume in memoria (cfr. pagg. 1 –2) - il ricorso deve riportare il testo integrale della sentenza , che si assume passata in giudicato,con richiamo congiunto e della motivazione e del dispositivo, siccome il solo dispositivo ovvero il richiamo di singoli stralci ovvero ancora il riassunto sintetico della pronuncia non sono bastevol i alla comprensione del comando giudiziale (cfr. Cass. 19.8.2020, n. 17310; Cass. (ord.) 25.9.2024, n. 25700, secondo cui, nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente che deduca l’inesistenza del giudicato esterno invece affermato dalla Corte di appello deve, per il principio di autosufficienza del ricorso ed a pena d’inammissibilità dello stesso, riprodurre in quest’ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione; Cass. sez. lav. 8.3.2018, n. 5508; Cass. 23.6.2017, n. 15737; Cass. 11.2.2015, n. 2617;Cass. sez. lav. 13.12.2006, n. 26627). 20.In questi termini, non può non rimarcarsi che né il ricorrente principale né la ricorrente incidentalehanno provveduto , onde consentire il riscontro ed il vaglio dei reciproci assunti, a riprodurre nel corpo de i rispettivi ricors i il testo integrale della sentenzan. 1972/2020 del C onsiglio di Stato. Il ricorrente principalesi è limitato a trascrivere uno stralcio della motivazione (cfr. ricorsoprincipale, pagg. 16 – 1 7 ) . E similmente a tanto si è limitata la ricorrente incidentale (cfr. ricorso incidentale, pagg. 14 –15). 21.Il disposto del 3° co. dell’art. 345 cod. proc. civ. applicabile nella specie rationetemporis è quello risul tante dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 2012. Il novellato dispostodel 3° co. cit. prefigura il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzidi prova e di produzione di nuovi documenti in appello, sicché nonassume rilevanza l’ “indispensabilità” degli stessi ; permane impregiudicata , tuttavia, la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporre o produr re i nuovi mezzi, i nuovi documentinel giudizio di primo grado per causa alla parte non imputabile. La novellata disciplina, siccome manca una regolatransitoria e occorre perciò ricorrere al principio “tempus regit actum”, si applica qualora la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione n. 134 del 2012,cioè, più esattamente , dopo l’ 11 settembre 2012 (cfr. Cass. 14.3.2017, n. 6590; Cass. 9.11.2017, n. 26522). È senza dubbio il caso d e quo , poiché la sentenza di primo grado n. 5152/2013 è stata depositata, appunto, in data 8.3.2013. 22. Ebbene, nella speci e la Corte di Roma h a espressamente e compiutamente acclarato l’impossibilità per la Regione appellata di attendere alla produzione segnatamente del DCA 214/2014 nel corso del giudizio di primo grado, allorché ha dato attoche trattavasi di “atti amministrativi successivi alla definizione del giudizio di primo gradoe contenzioso amministrativo derivatone” (cfr. sentenza d’appello, pagg. 5, 6 e 9). Propriamente, di atti inerenti a fatti nuovi sopravvenuti , in ogni caso non estranei al thema disputandum , siccome “la questione dell’ extra budget costituiva la difesa di merito principale spiegata nell’atto di opposizione a d.i. dalla Regione” (così sentenza d’appello, pag. 9. Cfr. Cass. 24.10.2023, n. 29506, secondo cui, in ordine al divieto, di cui all’art. 345, 3° co., cod. proc. civ., di produzione di documenti nuovi in appello, il giudice è chiamato, onde legittimare la nuova produzione documentale, alla verifica dell’impossibilità per la parte di provvedere tempestivamente, nel giudizio di primo grado, a tale produzione per causa ad essa non imputabile). Vero è, certo, chela sospensione dei DGR 063, 168 e 169 è avvenuta con nota n. 4668 dell’8 aprile 2010 (cfr. sentenza d’appello, pag. 6)nella pendenza del giudizio di primo grado.E che l’accordo transattivo siglato nell’agosto del 2011 dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], dall’ “[OSCURATO:PERSONA]” e dalle AA.SS.L. competenti èstato contestato verosimilmente dai Ministeri vigilantidel pari nella pendenza del giudizio di primo grado (cfr. sentenza d’appello, pag. 6). E peròil giudizio penale a carico dei vertici dell’ “[OSCURATO:PERSONA]” è stato definito con sentenza n. 4870/2017, successivamente alla pronuncia di primo grado –in data 8.3.2013 – del Tribunale di Roma (cfr. sentenza d’appello, pag. 6).E parimenti la Corte dei Conti ha accertato la responsabilità amministrativa dell’ “[OSCURATO:PERSONA]” con sentenza n. 461/2015, successivamente alla pronuncia di primo grado – in data 8.3.2013 – del Tribunale di Roma (cfr. sentenza d’appello, pag. 8). 23.In tal guisa inv ano il ricorrente principale adduce che il DCA 214/2014 è stato irritualmente allegato in giudizio, allorquandoil thema probandum era già definito (cfr. ricorso principale, pag. 20). E ciò tanto più ché questa Corte spiega con riferimento al giudizio di legittimità –ma, evidentemente , nulla osta alla trasposizione dell’enunciazione sul terreno del giudizio d’appello – che , alla luce del principio della durata ragionevole del processo, è deducibile nel giudizio di legittimità il “factum superveniens”, in quanto equiparabile allo “ius superveniens”, se idoneo ad incidere sull’oggetto della causa sottoposta all’esame del giudice, allorché il contenuto della situazione giuridica controversa abbia avuto una definitiva modificazione a seguito di un provvedimento della P.A. e non si ponga questione – è il caso di specie - alcuna di accertamento del fatto medesimo, con il conseguente superamento dei limiti di prova della documentazione del fatto sopravvenuto rispetto alla previsione dell’art. 372 cod. p roc . c iv . (cfr. Cass.24.11.2020, n. 26757) e – si soggiunge, mutatis mutandis - rispetto alla previsione dell’art. 345, 3° co., cod. proc. civ. 24.In verità parte ricorrente si duole , ino ltre , giacché la documentazione prodotta dalla Regione in seconde cure proviene dalla medesima parte - la Regione, appunto– che se ne è avvantaggiata , viepiù ché la documentazion e non sarebbe stata sottoposta ad alcun vaglio critico (cfr. ricorso, pag. 23). Nondimeno, con riferimento atal ultimo profilo, è sufficiente rimarcare che non solo ad entrambe le parti è stato accordato termine per la produzione di nuova documentazione rilevante in rapporto ai fatti nuovi sopravvenuti (cfr. sentenza d’appello, pag. 5), ma altresì entrambe le partihanno argomentato in ordine alla medesima documentazione, tant’è che l’ “[OSCURATO:PERSONA]” ha dato atto di aver nelle difese conclusionali d’appello eccepito l’inammissibilità e l’irrilevanza della documentazione prodotta ex adverso in seconde cure (cfr. ricorso, pag. 23, nota n. 26). Nondimeno, con riferimento al primo profilo, è sufficiente rimarcare non solo che la formazione del DCA 214/2014 è stata per certi versi indotta dalla sentenza n. 4870/2017 pronunciata a definizione del giudizio penale a carico dei vertici dell’ “[OSCURATO:PERSONA]” - sentenza a seguito della quale “l’Amministrazione ha avviato controlli di appropriatezza sulle cartelle cliniche per tutte le prestazioni erogate nel quadriennio 2006 – 2009” (così sentenza d’appello, pag. 6)– ma altresì che il vaglio probatorio del DCA 214/2014 è stato operato dalla corte di merito nel quadro di una valutazione di più ampio spettro, ancorata precipuamente airiscontri di cui alle sentenzeamministrative, contabili e penali depositate. 25.La censura di irrilevanza del DCA 214/2014 e le implicazioni che vi si correlano (“lo stesso DCA espressamente richiedeva (…) la sottoscrizione di un nuovo accordo contrattuale, che modificasse consensualmente i patti precedentemente assunti”: così ricorsoprincipale, pagg. 23 – 24) si risolvono in censure “di fatto”. Cosicché èsufficiente il rinvio all’elaborazione di questa Corte secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404; Cass. sez. un. 27.12.2019, n. 34476, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito; Cass. (ord.) 4.3.2021, n. 5987). 26. L a quaestio ermeneutica di cui al rilievo finale del primo mezzo dell’impugnazione principale è inammissibilmente prefigurata in maniera del tutto generica (cfr. Cass. (ord .) 3.6.2024, n. 15367, secondo cui l’interpretazionedegli atti amministrativi a contenuto non normativo soggiace alle regole dettate per icontratti, in quanto compatibili, risolvendosi in un accertamento della volontà negoziale della P.A. riservata al giudice di merito, per la cui censura in sede di legittimità non è sufficiente un astratto richiamo agli artt. 1362 e ss. cod.civ., ma è necessaria la specificazione dei canoni ermeneutici che in concreto si assumono violati e la precisa indicazione dei punti della motivazione che se ne discostano; Cass. (ord.) 26.7.2024, n. 20870, secondo cui nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione efalsa applicazione di legge ex art.360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto dell ’ art. 366, 1° co., n. 4, cod. proc. civ., deve esserededotto, a pena d’inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche mediante la specifica indicazione delleaffermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si assumono in contr asto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione fornita dallagiurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, nonrisultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale diverificare il fondamento della denunziata violazione). 27.In ordine al “vero nucleo del [primo] motivo [del ricorso principale] (…) costituito dal diritto della P.A. di modificare unilateralmente l’oggetto del contratto, con effetto retroattivo, sottoponendo le prestazioni remunerabili ad un tetto di spesa stabilito dalla P.A. stessa” (così conclusioni del P.M. pag. 2), questo Collegio non può che ribadire, con efficacia evidentemente dirimente,i rilievi, espressamente ancorati all’elaborazione giurisprudenziale del Consiglio di Stato,di cui all’ordinanza n. 22807 del 7.8.2025 assunta nel giudizio scaturito dal ricorso per cassazione iscritto al n. 29957/2019r.g. E ciò viepiù che i riferimenti operati dal Consiglio di Stato alla propria elaborazione giurisprudenziale nella sentenza non definitiva n. 5511/2018–così come riprodotta nelle conclusioni del P.M. (cfr. pagg. 2 - 3) – sono del tutto analoghi ai riferimenti che alla giurisprudenza dell’Organo di vertice della Giustizia amministrativasi rinvengono nella citata ordinanza n. 22807/2025 . 28.Ebbene, con l’ordinanza n. 22807/2025 questa Corte ha rilevato quanto segue. Con sentenza n. 4080del 2 1. 4 .202 3 la terza sezione del Consiglio di Stato ha fatto luogo alle seguenti puntualizzazioni. Ovvero che correttamente il TAR harichiamato i principi consolidati della giurisprudenza in materia di retroattività dei tetti di spesa“secondo cui, da un lato, la retroattività dell’atto di determinazione della spesa non priva gli interessati di punti di riferimento regolatori per lo svolgimento della loro attività (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 2 maggio 2006, n. 8; 12 aprile 2012, n. 3) e, d’altro lato, il ritardo nella sua adozione non è tale da comportare, di per sé, alcuna decadenza nell’esercizio della funzione amministrativa de qua” Ovvero che, quanto all’affidamento, (…) “la decisione dell’[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio di Stato del 2 maggio 2006, n. 8, ha ammesso che i tetti di spesa possano essere determinati con effetti retroattivi, escludendo la rilevanza assoluta dell’affidamento del privato, che nelle more della comunicazione del budget può avere riguardo alle somme assegnate per l’anno precedente; tale orientamento è stato ribadito dall'[OSCURATO:PERSONA] n. 4 del 2012 (…)” Ovvero che correttamente il TAR ha ritenuto che“il carattere autoritativo e pubblicistico della potestà programmatoria regionale esclude, dunque, che il mancato o ritardato adempimento di incombenti di natura procedimentale (…) facciano venir meno la potestà dell’amministrazione di imporre la regressione tariffaria allo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati, e non comporta l’obbligo per l’amministrazione sanitaria di acquistare prestazioni sanitarie impiegando risorse superiori a quelle disponibili (…)” Con sentenza n. 3675 del 10.5.2021 – sullo specifico terreno della regressione tariffaria -la terza sezione del Consiglio di Stato ha fatto luogo alle seguenti puntualizzazioni. Ovvero che risulta ormai definitivamente acclarato (…), che è “legittimo un controllo ed una rideterminazione del fatturato ammesso a remunerazione esercitati anche in tempi non strettamente prossimi all’anno oggetto della disposta regressione, purché possa considerarsi esercitato il potere in tempi ragionevoli”(cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. III, 22 gennaio 2016, n. 207; id., 16 gennaio 2013, n. 248). Invero, è lo stesso sistema a consuntivo a comportare necessariamente la retroattività delle riduzioni della remunerazione, la cui misura non può che essere determinata quantomeno nell’anno successivo, ossia quando siano noti i dati contabili relativi ai valori delle prestazioni effettuate e sia possibile confrontarli con le risorse finanziarie disponibili (cfr. altresì Consiglio di Stato, sez. VI, 4.6.2024, n. 5010, ove in motivazione è espressamente richiamata la sentenza n. 3675/2021) 29.In questi termini è da escludere l’illegittimità del DCA 214/2014 e dunque l’illegittimità della rideterminazione unilaterale e retroattiva del “tetto di spesa”. E ciò tanto più , per un verso, che i l Consiglio di Stato ha spiegato ulteriormente c he la innegabile speciale natura del rapporto di accreditamento, “a metà strada tra concessione di servizio pubblico e abilitazione tecnica idoneativa, nell’ambito di un servizio pubblico essenziale obbediente non già a criteri di mercato, ma a criteri di servizio pubblico di erogazione di prestazioni assistenziali remunerate a tariffa a carico dell’erario, impone al privato accreditato precisi doveri di leale collaborazione con l’amministrazione ed amplifica l’ordinario dovere di diligenza e correttezza esigibile nei comuni rapporti obbligatori. In altri termini, gli operatori privati accreditati non sono semplici fornitori di servizi, in un ambito puramente contrattualistico, sorretto da principi di massimo profitto e di totale deresponsabilizzazione circa il governo del settore, ma sono soggetti di un complesso sistema pubblico-privato qualificato dal raggiungimento di fini di pubblico interesse di particolare rilevanza costituzionale, quale il diritto alla salute, su cui gravano obblighi di partecipazione e cooperazione nella definizione della stessa pianificazione e programmazione della spesa sanitaria” (Cons. St., Sez. III, 29 luglio 2011, n. 4529; id. 14 giugno 2011, n. 3611 e 13 aprile 2011, n. 2290; v. anche Corte Cost. 28 luglio 1995, n. 416, cit. supra) (il riferimento al trascritto stralcio della motivazione della pronuncia n. 3675/2021 del Consiglio di Stato è parimenti contenuto nella ordinanza n. 22807/2025 di questa Corte). E ciò tanto più, per altro verso, che, così come ha dato atto –lo si è anticipato -la Corte di Roma, con il DCA 214/2014 si è fatto luogo alla rideterminazione dei budgets, “stante la produzione non riconoscibile e non remunerabile per la parte riconducibile ai DGR 063, 168, 169”(cfr. sentenza d’appello, pag. 7. Cfr. conclusioni del P.M. –pag. 3 - secondo cui nella fattispecie si è “in presenza di condotte addebitabili alla parte privata di rilevanza penale o, comunque, contabile”). 30. Ovviamente, i rilievi tutti testé riferiti – ancorati all’elaborazione giurisprudenziale del Consiglio di Stato - qualificano come de stituita in toto di qualsivoglia fondamento l’asserita violazione del legittimo affidamento veicolata dal secondo mezzo dell’impugnazione principale. 31.Ovviamente (è bene ribadirlo) il difetto di “autosufficienza” rispetto al giudicato costituito dalla pronuncia definitiva n. 1972/2020 del Consiglio di Stato –da cui discenderebbe l’insussistenza di qualsivoglia residua ragione di credito dell’ “[OSCURATO:PERSONA]” –segna il rigetto pur del ricorso incidentale. 32.In dipendenza del rigetto e del ricorso principale e del ricorso incidentale si giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 33.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte del ricorrente principale sia da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M La Corte così provvede: rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte del ricorrente