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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2026

Cassazione n. 28187/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 13 febbraio 2026 ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, al reato di cui agli artt. 56-391 ter comma 2 cod. pen. e al reato di cui all'art. 4 legge n.110/1975 commessi in [OSCURATO:PERSONA] 25 aprile 2024.

Rilevato che il ricorrente -censura la motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità, pur dopo aver rinunciato ai motivi e concordato la pena.

Il motivo è inammissibile.

In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze reiative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.2020, M. Rv. 278170).

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 13 febbraio 2026 ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, al reato di cui agli artt. 56-391 ter comma 2 cod. pen. e al reato di cui all'art. 4 legge n.110/1975 commessi in [OSCURATO:PERSONA] 25 aprile 2024. Rilevato che il ricorrente -censura la motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità, pur dopo aver rinunciato ai motivi e concordato la pena. Il motivo è inammissibile. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze reiative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.2020, M. Rv. 278170). Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. P P.Q.M
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