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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 luglio 2025

Cassazione n. 17191/2026

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COLA il 10/04/1998 avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 10/7/2025 la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 14/11/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando il vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, peraltro ribadita con mera sintesi della pronuncia di primo grado, nonché in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nei termini del favoreggiamento personale, al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, decreto citato, nonché della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Infine, la motivazione è contestata quanto alla mancata disapplicazione della recidiva, al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio.

3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi su tutte le questioni qui riproposte - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile; la stessa impugnazione, peraltro, in punto di responsabilità si sviluppa in evidenti termini fattuali, chiedendo a questa Corte una non consentita rivalutazione delle risultanze istruttorie già esaminate dai Giudici della cognizione.

4. Rilevato, in particolare, che la Corte di appello ha riconosciuto la responsabilità del ricorrente, in doppia conforme con la pronuncia di primo grado, evidenziando che lo stesso aveva concorso con altri - a cominciare da [OSCURATO:PERSONA] - nella detenzione dello stupefacente rinvenuto all'interno del ciclomotore: lo stesso ricorrente, infatti, aveva ricevuto incarico proprio dal [OSCURATO:PERSONA] di spostare il mezzo, temendo che i cani antidroga potessero fiutarvi la presenza di stupefacente, ed a tal fine gli aveva fatto avere le chiavi del ciclomotore stesso.

Correttamente, pertanto, già in prime cure è stata riscontrata l'ipotesi di concorso, iniziata con la disponibilità del mezzo (sia pur soltanto per spostarlo in luogo più sicuro) e nella piena consapevolezza - mai negata dal [OSCURATO:PERSONA] - circa il suo contenuto.

In forza di queste considerazioni, la Corte di appello ha dunque confermato l'ipotesi del concorso nella detenzione a fine di spaccio, non già del favoreggiamento, attraverso l'adesione alla richiesta (impedita soltanto dall'intervento degli operanti) di trasportare altrove il ciclomotore per garantirne il carico.4.1. [OSCURATO:PERSONA], di seguito, che la Corte di appello ha risposto in modo del tutto adeguato e solido anche alle ulteriori questioni proposte.

In tema di riqualificazione sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, infatti, è stato evidenziato il significativo dato ponderale delle sostanze in sequestro (tale da generare 3380 dosi medie di hashish e 136 dosi medie di cocaina), la varietà delle stesse, l'organizzazione di mezzi e di persone, sia pur rudimentale, idonea a dimostrare la non occasionalità della condotta, peraltro realizzata all'interno di una vera piazza di spaccio (con tanto di bilancini per pesare lo stupefacente, appunti con nomi e cifre, sistema di videosorveglianza).

Un insieme di elementi, dunque, efficacemente valorizzato dalla sentenza per negare il fatto di lieve entità.

In ordine, poi, alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., questa è stata negata già in ragione della cornice edittale della norma contestata (quanto all'art. 73, comma 1, decreto citato), tale da non consentire l'applicazione dell'istituto; negato in sentenza, peraltro, anche alla luce di tutte le caratteristiche della condotta sopra richiamate.

4.2. [OSCURATO:PERSONA], ancora, che l'impugnazione non merita accoglimento neppure quanto alla mancata disapplicazione della recidiva, al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, profili tutti adeguatamente valutati e motivati dal Collegio del gravame, senza dunque poter ricevere in questa sede alcuna censura.

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.Mr [OSCURATO:PERSONA] , A il A 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
COLA il 10/04/1998 avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 10/7/2025 la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 14/11/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando il vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, peraltro ribadita con mera sintesi della pronuncia di primo grado, nonché in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nei termini del favoreggiamento personale, al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, decreto citato, nonché della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Infine, la motivazione è contestata quanto alla mancata disapplicazione della recidiva, al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio. 3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi su tutte le questioni qui riproposte - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile; la stessa impugnazione, peraltro, in punto di responsabilità si sviluppa in evidenti termini fattuali, chiedendo a questa Corte una non consentita rivalutazione delle risultanze istruttorie già esaminate dai Giudici della cognizione. 4. Rilevato, in particolare, che la Corte di appello ha riconosciuto la responsabilità del ricorrente, in doppia conforme con la pronuncia di primo grado, evidenziando che lo stesso aveva concorso con altri - a cominciare da [OSCURATO:PERSONA] - nella detenzione dello stupefacente rinvenuto all'interno del ciclomotore: lo stesso ricorrente, infatti, aveva ricevuto incarico proprio dal [OSCURATO:PERSONA] di spostare il mezzo, temendo che i cani antidroga potessero fiutarvi la presenza di stupefacente, ed a tal fine gli aveva fatto avere le chiavi del ciclomotore stesso. Correttamente, pertanto, già in prime cure è stata riscontrata l'ipotesi di concorso, iniziata con la disponibilità del mezzo (sia pur soltanto per spostarlo in luogo più sicuro) e nella piena consapevolezza - mai negata dal [OSCURATO:PERSONA] - circa il suo contenuto. In forza di queste considerazioni, la Corte di appello ha dunque confermato l'ipotesi del concorso nella detenzione a fine di spaccio, non già del favoreggiamento, attraverso l'adesione alla richiesta (impedita soltanto dall'intervento degli operanti) di trasportare altrove il ciclomotore per garantirne il carico.4.1. [OSCURATO:PERSONA], di seguito, che la Corte di appello ha risposto in modo del tutto adeguato e solido anche alle ulteriori questioni proposte. In tema di riqualificazione sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, infatti, è stato evidenziato il significativo dato ponderale delle sostanze in sequestro (tale da generare 3380 dosi medie di hashish e 136 dosi medie di cocaina), la varietà delle stesse, l'organizzazione di mezzi e di persone, sia pur rudimentale, idonea a dimostrare la non occasionalità della condotta, peraltro realizzata all'interno di una vera piazza di spaccio (con tanto di bilancini per pesare lo stupefacente, appunti con nomi e cifre, sistema di videosorveglianza). Un insieme di elementi, dunque, efficacemente valorizzato dalla sentenza per negare il fatto di lieve entità. In ordine, poi, alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., questa è stata negata già in ragione della cornice edittale della norma contestata (quanto all'art. 73, comma 1, decreto citato), tale da non consentire l'applicazione dell'istituto; negato in sentenza, peraltro, anche alla luce di tutte le caratteristiche della condotta sopra richiamate. 4.2. [OSCURATO:PERSONA], ancora, che l'impugnazione non merita accoglimento neppure quanto alla mancata disapplicazione della recidiva, al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, profili tutti adeguatamente valutati e motivati dal Collegio del gravame, senza dunque poter ricevere in questa sede alcuna censura. 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.Mr [OSCURATO:PERSONA] , A il A 2026
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