CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 41740/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI SASSARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 del GIP TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo per liannullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, emessa in data 15 marzo 2023, il G.I.P. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto in abitazione aggravato ( artt. 624 bis - 625 n. 2 cod. pen. ) commesso dal 19 al 24 ottobre 2014, per intervenuta prescrizione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Sassari, il quale denuncia erronea applicazione degli artt. 624 bis e 625 n. 2 cod. pen. in relazione agli artt. 157 e ss. cod. pen. 3.11 ricorso è fondato. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al giudice di merito. 4. Il delitto di furto in abitazione aggravato è punito, nel massimo edittale, da sempre, con la reclusione fino a dieci anni di reclusione, pur essendo variato, nel corso del tempo, il minimo edittale, passato dalla iniziale previsione di tre anni di reclusione ai quattro anni di reclusione, di cui alla legge n. 103 del 23 giugno 2017, agli attuali cinque anni, introdotti dalla novella di cui alla 26 aprile 2019 n. 36. A prescindere, quindi, dalla disciplina vigente, ratione temporis, all'epoca di commissione del delitto, la prescrizione minima decennale, calcolata ai sensì 157 cod. pen., in relazione al limite edittale massimo di pena, verrà a maturare solo nell' ottobre 2024. 5. La sentenza del Giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato prescritto il delitto commesso nell'ottobre 2014, ha erroneamente calcolato la prescrizione, sulla base di una non corretta applicazione delle disposizioni di legge in tema di prescrizione, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Giudice di merito. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di TempiD Pausania./ Così deciso in Roma, addì 12 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]