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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 settembre 2021

Cassazione n. 12258/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 13/09/2021 del Tribunale di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaletefano Tocci, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Cagliari rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, con la quale era stata rigettata l'istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo emesso dallo stesso Giudice in data 20/04/2012, ai sensi degli artt. 321, comma 2, cod.proc.pen. e 12-sexíes

I. n. 356/1992 in relazione al reato di cui all' art. 73 d.P.R. n. 309/1990.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 12-sexíes d.l. 306/1992 e 240-bis cod.pen. in relazione al fumus commissí delíctí.

Argomenta che il decreto di sequestro preventivo, disposto nell'anno 2012 a seguito di un precedente sequestro probatorio emesso nell'anno 2004, era relativo a procedimenti penali degli anni 2003 e 2004 ancora pendenti nella fase delle indagini preliminari, in relazione a reati ormai prescritti; inoltre la prova giustificativa delle disponibilità finanziarie offerta era stata erroneamente valutata dal Tribunale, rapportandola temporalmente all'anno 2012 e non, invece, correttamente all'anno 2004, quando era stato disposto l'iniziale sequestro probatorio.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova giustificativa della provenienza lecita delle somme in sequestro rispetto alle disponibilità finanziarie, censurando la motivazione esposta dal Tribunale in ordine al giudizio di comparazione rapportato all'anno 2012 al momento del sequestro probatorio.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va ricordato che il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo, cod.proc.pen. contro le ordinanze emesse dal Tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali, rispettivamente ex artt. 324 e 322-bis c.p.p., non è quello di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma primo, dello stesso codice, che si riferisce esclusivamente alla materia delle misure cautelari personali e non viene richiamato dal successivo art. 325 (il quale fa riferimento solo ai commi terzo e quarto dell'art. 311), bensì quello di quindici giorni, previsto in via generale dall'art. 585, comma primo, lett. a), c.p.p. per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio (Sez.

U, n. 5 del 20/04/1994, Iorizzo, Rv. 197701 - 01; Sez. 3, n. 13737 del 15/11/2018, dep. 2019, Ficarra, Rv. 275190; Sez. 2, n. 3261 del 30/11/2018, dep. 2019, Bossi, Rv. 274894; Sez. 2, n. 49966 del 15/09/2015, P.M. in proc.

Miccicché ed altri, Rv. 265559 - 01).

3. Costituisce, poi, ius receptum l'affermazione che il ricorso per cassazione presentato presso cancelleria di giudice diverso rispetto al tribunale del riesame che ha emesso il provvedimento contro il quale si intenda ricorrere per cassazione, ancorché tempestivamente depositato, è, tuttavia, inammissibile (Sez.

U, n. 1626 del 24/09/2020, dep.14/01/2021, Rv.280167 - 01; Sez. 2 n. 3261 del 30/11/2018, dep.23/01/2019, Rv.274894 - 01; Sez. 1, n. 6912 dei 14/10/2011, dep. 2012, Rv. 252072-01; Sez. 5, n. 42401 del 22/09/2009, Rv. 245391-01Sez.

Fer., n. 35125 del 19/08/2008, Milazzo ed altro, Rv. 240668).

L'art. 311, comma 3, cod. proc. pen. - richiamato dall'art. 325, comma 3, cod.proc.pen. - prevede, infatti, inequivocabilmente che, il ricorso per cassazione avverso le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310 cod. proc. pen. debba essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, con disciplina speciale che deroga alle norme che regolano in via generale la presentazione dell'impugnazione: le forme di cui all'art. 582 cod.proc.pen. sono, infatti, richiamate dai soli artt. 309, 310, 322-bis e 324 c.p.p. per le istanze di riesame ed appello cautelare, non anche dagli artt. 311 e 325 cod.proc.pen. per il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione presentato nella cancelleria di giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento cautelare impugnato non è radicalmente inammissibile, ma può essere ritenuto ammissibile allorché esso sia tempestivamente pervenuto anche nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ponendosi a carico dell'impugnante il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo.

4. Nella specie, l'ordinanza impugnata emessa il 13/09/2021 dal Tribunale del riesame di Cagliari è stata notificata in data 06/10/2021 (sia al difensore che alla parte personalmente).

Il ricorso per cassazione è stato depositato in data 19.10.2021 presso la cancelleria della Corte di appello di Cagliari, anziché presso il Tribunale di Cagliari, dove il ricorso è stato inoltrato e ricevuto il 22.10.2021.

Di conseguenza il ricorso deve considerarsi tardivo, perché al momento in cui perveniva alla cancelleria del Tribunale di Cagliari era già decorso il termine dei quindici giorni (l'ultimo giorno utile per il deposito del ricorso era il 21/10/2021, giovedì).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 13/09/2021 del Tribunale di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaletefano Tocci, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Cagliari rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, con la quale era stata rigettata l'istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo emesso dallo stesso Giudice in data 20/04/2012, ai sensi degli artt. 321, comma 2, cod.proc.pen. e 12-sexíes I. n. 356/1992 in relazione al reato di cui all' art. 73 d.P.R. n. 309/1990. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 12-sexíes d.l. 306/1992 e 240-bis cod.pen. in relazione al fumus commissí delíctí. Argomenta che il decreto di sequestro preventivo, disposto nell'anno 2012 a seguito di un precedente sequestro probatorio emesso nell'anno 2004, era relativo a procedimenti penali degli anni 2003 e 2004 ancora pendenti nella fase delle indagini preliminari, in relazione a reati ormai prescritti; inoltre la prova giustificativa delle disponibilità finanziarie offerta era stata erroneamente valutata dal Tribunale, rapportandola temporalmente all'anno 2012 e non, invece, correttamente all'anno 2004, quando era stato disposto l'iniziale sequestro probatorio. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova giustificativa della provenienza lecita delle somme in sequestro rispetto alle disponibilità finanziarie, censurando la motivazione esposta dal Tribunale in ordine al giudizio di comparazione rapportato all'anno 2012 al momento del sequestro probatorio. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va ricordato che il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo, cod.proc.pen. contro le ordinanze emesse dal Tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali, rispettivamente ex artt. 324 e 322-bis c.p.p., non è quello di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma primo, dello stesso codice, che si riferisce esclusivamente alla materia delle misure cautelari personali e non viene richiamato dal successivo art. 325 (il quale fa riferimento solo ai commi terzo e quarto dell'art. 311), bensì quello di quindici giorni, previsto in via generale dall'art. 585, comma primo, lett. a), c.p.p. per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio (Sez. U, n. 5 del 20/04/1994, Iorizzo, Rv. 197701 - 01; Sez. 3, n. 13737 del 15/11/2018, dep. 2019, Ficarra, Rv. 275190; Sez. 2, n. 3261 del 30/11/2018, dep. 2019, Bossi, Rv. 274894; Sez. 2, n. 49966 del 15/09/2015, P.M. in proc. Miccicché ed altri, Rv. 265559 - 01). 3. Costituisce, poi, ius receptum l'affermazione che il ricorso per cassazione presentato presso cancelleria di giudice diverso rispetto al tribunale del riesame che ha emesso il provvedimento contro il quale si intenda ricorrere per cassazione, ancorché tempestivamente depositato, è, tuttavia, inammissibile (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep.14/01/2021, Rv.280167 - 01; Sez. 2 n. 3261 del 30/11/2018, dep.23/01/2019, Rv.274894 - 01; Sez. 1, n. 6912 dei 14/10/2011, dep. 2012, Rv. 252072-01; Sez. 5, n. 42401 del 22/09/2009, Rv. 245391-01Sez. Fer., n. 35125 del 19/08/2008, Milazzo ed altro, Rv. 240668). L'art. 311, comma 3, cod. proc. pen. - richiamato dall'art. 325, comma 3, cod.proc.pen. - prevede, infatti, inequivocabilmente che, il ricorso per cassazione avverso le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310 cod. proc. pen. debba essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, con disciplina speciale che deroga alle norme che regolano in via generale la presentazione dell'impugnazione: le forme di cui all'art. 582 cod.proc.pen. sono, infatti, richiamate dai soli artt. 309, 310, 322-bis e 324 c.p.p. per le istanze di riesame ed appello cautelare, non anche dagli artt. 311 e 325 cod.proc.pen. per il ricorso per cassazione. Il ricorso per cassazione presentato nella cancelleria di giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento cautelare impugnato non è radicalmente inammissibile, ma può essere ritenuto ammissibile allorché esso sia tempestivamente pervenuto anche nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ponendosi a carico dell'impugnante il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. 4. Nella specie, l'ordinanza impugnata emessa il 13/09/2021 dal Tribunale del riesame di Cagliari è stata notificata in data 06/10/2021 (sia al difensore che alla parte personalmente). Il ricorso per cassazione è stato depositato in data 19.10.2021 presso la cancelleria della Corte di appello di Cagliari, anziché presso il Tribunale di Cagliari, dove il ricorso è stato inoltrato e ricevuto il 22.10.2021. Di conseguenza il ricorso deve considerarsi tardivo, perché al momento in cui perveniva alla cancelleria del Tribunale di Cagliari era già decorso il termine dei quindici giorni (l'ultimo giorno utile per il deposito del ricorso era il 21/10/2021, giovedì). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i