CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2026
Cassazione n. 06640/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE D'APPELLO DI ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha riformato quella del Tribunale capitolino e rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione per il delitto di bancarotta semplice; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della penale responsabilità dell'imputato- non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Dalla sentenza di primo grado emerge che il Silvestri, nella prospettiva difensiva ritenuto amministratore di fatto, era invece da ritenersi il commercialista della società. In tal senso, il motivo di ricorso, prospettando un diverso ruolo del [OSCURATO:PERSONA], nella sostanza chiede a questa Corte una rivalutazione in fatto non consentita. D'altro canto, e comunque, la stessa Corte di appello, dopo aver ribadito che [OSCURATO:PERSONA] deve rispondere dei doveri violati in quanto amministratore di diritto, comunque, seguendo la prospettazione difensiva, chiarisce che anche a voler ritenere l'imputato f7 , amministratore di diritto estraneo alla gestione della fallita, comunque, allo stesso spettava la tenuta delle scritture contabili e la vigilanza a riguardo. Si tratta di argomenti corretti e non manifestamente illogici. E ciò rileva anche in relazione al coefficiente soggettivo, pure se colposo, perché, anche in riferimento alla bancarotta semplice documentale, la colpa dell'imprenditore non è esclusa dall'affidamento a soggetti estranei all'amministrazione dell'azienda della tenuta delle scritture e dei libri contabili, perché su di lui grava, oltre all'onere di un'oculata scelta del professionista incaricato e alla connessa eventuale "culpa in eligendo", anche quella di controllarne l'operato (Sez. 5, n. 24297 del 11/03/2015, Cutrera, Rv. 265138 - 01; conf. N. 12765 del 1989, N. 32586 del 2007 Rv. 237105 - 01). D'altro canto, la sentenza di primo grado evidenziava che la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] derivava anche dall'aver costui svolto anche per altre società il ruolo di amministratore unico, quindi risultando consapevole dei doveri derivanti dalla carica. Con tale argomento l'atto di appello non si confronta, cosicché deve rilevarsi come il motivo in esame sia manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - segue la richiesta avanzata con la memoria depositata in appello, quindi tempestivamente. Non di meno, però, all'istanza difensiva generica avanzata in appello - senza allegazione delle circostanze che integravano la tenuità - è seguita una motivazione di diniego che fonda sulla mancata tenuta di scritture contabili da parte di chi avrebbe svolto il ruolo di prestanome, quindi al fine di agevolare gli effettivi gestori in danno dei creditori. Si tratta di motivazione congrua, rispetto alla quale il motivo di ricorso rilancia profili positivi, come la condotta collaborativa e l'incensuratezza, che in vero risultano valutati per l'attenuazione della pena e che dunque la Corte territoriale ha ritenuto incidenti sulla dosimetria, ritenendoli subvalenti rispetto alla gravità della condotta. La valutazione è in sintonia con il principio per il quale ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2026 Il