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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 giugno 2024

Cassazione n. 29103/2024

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l decreto ingiuntivo Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - rel.Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]– CC Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere . - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso di cui al nr.

R.G. 28151/2017, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . in liquidazione, in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) controricorrente avverso il decreto nr. 4536/2017, depositato in data 12/10/2017, del Tribunale di Venezia ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/6/2024 giugno 2024 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO: 1) che con atto depositato il 12/6/2024 [OSCURATO:SOCIETA]. ha rinunciato al ricorso proposto per ottenere la cassazione del decreto del Tribunale di Venezia del 12.7.2017 , di rigett o della sua opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; 2)che il processo va pertanto dichiarato estinto; 3) che tuttavia, poiché la rinuncia non è stata accettata dal Fallimento controricorrente e poiché non ricorrono ragioni atte a determinare il superamento del principio di causalità , le spese vanno poste a carico della parte ricorrente, che ha dato luogo al giudizio, e si liquidano in dispositivo; 4) che è invece esclusa l’applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485); P.Q.M.

La Corte, visto l’art. 391 c.p.c., d ichiara estinto il processo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in favore del Fallimento controricorrente in € 2.700 di cui € 200 per esborsi,oltre [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 25

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l decreto ingiuntivo Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - rel.Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]– CC Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere . - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso di cui al nr. R.G. 28151/2017, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . in liquidazione, in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) controricorrente avverso il decreto nr. 4536/2017, depositato in data 12/10/2017, del Tribunale di Venezia ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/6/2024 giugno 2024 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO: 1) che con atto depositato il 12/6/2024 [OSCURATO:SOCIETA]. ha rinunciato al ricorso proposto per ottenere la cassazione del decreto del Tribunale di Venezia del 12.7.2017 , di rigett o della sua opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; 2)che il processo va pertanto dichiarato estinto; 3) che tuttavia, poiché la rinuncia non è stata accettata dal Fallimento controricorrente e poiché non ricorrono ragioni atte a determinare il superamento del principio di causalità , le spese vanno poste a carico della parte ricorrente, che ha dato luogo al giudizio, e si liquidano in dispositivo; 4) che è invece esclusa l’applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485); P.Q.M. La Corte, visto l’art. 391 c.p.c., d ichiara estinto il processo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in favore del Fallimento controricorrente in € 2.700 di cui € 200 per esborsi,oltre [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario nella misura del 15%. Così deciso in Roma, il 25
Decreto Cassazione n. 29103/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris