CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 41015/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 25 novembre 2022, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza, del 26 ottobre 2022, presentata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 327 bis - 391 bis co. 10 -11 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di procedere con incidente probatorio all'escussione dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ( rispettivamente figli e vedova del deceduto [OSCURATO:PERSONA]), sul presupposto che, da tali dichiarazioni possano pervenire - nella prospettazione difensiva - nuove prove ai fini della revisione del giudicato di cui alla sentenza emessa dalla Corte di Assise di appello di Napoli, del 15 febbraio 2007, divenuta irrevocabile il 22 gennaio 2008, ai sensi dell'art. 630 co. 1 lett. c), cod. proc. pen... 1.1. La Corte di appello, dopo avere replicato alla censura difensiva con la quale si denunciava il travisamento del contenuto dell'istanza difensiva da parte del Collegio della Corte di appello che si era determinato con la precedente ordinanza del 3/10/2022, e ritenuto che "il dato eventualmente acquisito sarebbe privo del carattere della decisività a fronte delle prove già acquisite nel giudizio di cognizione e nei numerosi giudizi di revisione già esperiti", ha dichiarato inammissibile l'istanza in quanto mera riproposizione di quella già valutata dalla medesima Corte con ordinanza del 03 ottobre 2022, alla quale si è integralmente richiamata. L'inammissibilità è stata ritenuta sotto un duplice profilo. Da un lato, la corte territoriale ha messo in luce come l'istanza fosse una mera reiterazione di analoga istanza, depositata in data 3/10/2022, già rigettata; d'altro lato, ha evidenziato la palese superfluità o inidoneità della richiesta escussione dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio. 2. Il ricorso nell'interesse di Nunziata, è affidato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge un unico motivo, con cui denuncia l'abnormità della declaratoria di inammissibilità 'in concreto' della richiesta di procedere con incidente probatorio e la nullità del provvedimento impugnato ex art. 606 lett. c) ed e) in relazione agli articoli 393 - 327 bis 2^ comma cod. proc. pen.. 2.1. Con un preliminare rilievo, la difesa ricorrente - sul presupposto che l'ordinamento non contemplerebbe un mezzo di impugnazione del provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio, formulata ai sensi degli artt. 391-bis - 327 bis 2^ comma cod. proc. pen. - invoca una interpretazione estensiva della disciplina di cui all'art. 666 co. 6 cod. proc. pen, onde consentirne - pena la irrazionalità del sistema e il contrasto con gli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale, - l'operatività anche ai provvedimento del Giudice della revisione. Diversamente, atteso il principio di tassatività di cui all'art. 568 c.p.p., si sollecita l'intervento del giudice delle Leggi sulla compatibilità costituzionale del combinato disposto degli artt. 391 bis co. 10 e 327 -bis co. 2 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la impugnabilità del provvedimento negativo del Giudice della revisione. 2.1.2. Con un secondo rilievo, denuncia la abnormità del provvedimento impugnato, poiché la Corte territoriale, effettuando una valutazione "in concreto" dell'istanza, non si sarebbe limitata al vaglio di una "immediatamente evidente superfluità" delle prove da acquisire con l'incidente probatorio, incorrendo, altresì, in un "equivoco" circa il "reale tenore della richiesta": quanto all'oggetto delle deposizione dei testi Vitulano e Arvoino, sostiene, infatti, la difesa ricorrente che la Corte territoriale avrebbe interpretato la richiesta nel senso di acquisire l'informazione intorno alla circostanza che i sacchi di noccioline, caricati sull'autoarticolato condotto dalla vittima, la sera dell'omicidio, recasse un cartellino co, la indicazione di una ditta diversa da quella del Vitulano. Diversamente, l'istanza è finalizzata a conoscere se fosse nota nell'ambiente familiare e lavorativo del Vitulano, che questi effettuasse carichi anche per conto della ditta del Viterbese. 3. Il Procuratore generale - premessa la competenza del Giudice della revisione, così come correttamente individuata dal ricorrente, e la ricorribilità del provvedimento di rigetto, ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., e riconosciuto il potere del Giudice della revisione, in fase rescindente, di vagliare la rilevanza della deposizione rispetto ai presupposti della revisione - ha concluso per il rigetto del ricorso per carenza dell'interesse attuale, sul rilievo che l'istanza in esame era stata presentata nella pendenza del giudizio di legittimità istaurato con ricorso avverso l' ordinanza con la quale al Corte di appello di Roma aveva rigettato la terza istanza di revisione ( nelle more deciso all'udienza del 24 maggio 2023). 4. Ha presentato memoria integrativa la difesa del ricorrente, con la quale, nel replicare al P.G., ritenuto sussistente e attuale l'interesse del ricorrente, all'esito del rigetto del ricorso per cassazione avente a oggetto la terza istanza di revisione, conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è inammissibile. 1. Con riguardo al preliminare tema della impugnabilità del provvedimento, si osserva che la richiesta di incidente probatorio, finalizzata alla assunzione della testimonianza che la difesa non abbia potuto raccogliere in vista della richiesta di revisione, trova riferimento normativo nel disposto di cui al secondo comma dell'art. 327 bis cod. proc. pen. e va rivolta al Giudice della revisione, come già affermato da questa Corte, in analogia a quanto previsto nell'art. 391 bis cod. proc. pen., commi 10 e 11, secondo cui il pubblico ministero ed il giudice ivi indicati per il caso particolare (paradigmatico) della fase delle indagini preliminari si identificano in generale nel pubblico ministero e nel giudice della fase cui l'indagine difensiva è funzionale. Nel caso in esame, essa è quella (sia pure futura ed eventuale) della revisione del processo (Così, Sez. 1, n. 15433 del 24/02/2010, Rv. 247239). Consegue a ciò che, ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., la Corte di appello può dichiarare, anche d'ufficio, la inammissibilità dell'istanza, e, quindi, l'infondatezza della censura per il mancato previo "coinvolgimento" del Pubblico ministero. 1.1. Quanto al tema della ricorribilità per cassazione, essa è consentita dalla citata disposizione di legge, da cui deriva anche il superamento dei "dubbi" difensivi sul punto. 2. Manifestamente infondata la questione con !a quale si deduce la abnormità del provvedimento impugnato. Con riguardo all'ambito del controllo che compete alla Corte distrettuale, deve ritenersi che, diversamente da quanto lamentato, il giudice debba vagliare la rilevanza della deposizione rispetto ai presupposti della revisione. 2.1. Per un verso, si è, infatti, affermato che la richiesta, effettuata ai sensi dell'art. 391-bis, comma undicesimo, cod. proc. pen., e diretta a che il giudice proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza o all'esame della persona che abbia esercitato la facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione, non presuppone alcun automatismo, implicando una valutazione positiva del giudice circa la rilevanza ai fini investigativi delle circostanze in relazione alle quali si vuole che la persona sia sentita. (Sez. 3, n. 1399 del 14/12/2011 (dep. 2012 ) Rv. 251645). 2.2. Sotto altro profilo, in tema di revisione, questa Corte ha già chiarito che la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta, quando abbia ad oggetto "prove nuove", «implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché, però, riscontrabili ictu oculi» (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259779; Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, Russo, Rv. 257496). Più chiaramente, si è affermato che il giudice di merito, nel corso della fase preliminare, ha il limitato compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella "noviter producta", debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti ( Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Rv. 260563). Da queste premesse discende la definizione del perimetro del giudizio di inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., che potrà essere pronunciata solo quando «le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio»; al contrario, è «del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio» (Sez. 6, n. 18818 del 08/03/2013, Rv. 255477; conf. Sez. 2, n. 19648 del 03102/2021, Rv. 281422). 2.3. Ora, nel caso di specie, come si è visto, viene in rilievo una richiesta di incidente probatorio in vista di un instaurando giudizio di revisione, in relazione alla quale l'ordinanza impugnata, dopo avere ritenuto possibile procedere con incidente probatorio all'escussione dei testimoni che la Difesa indica come necessari per formare quella prova nuova sulla quale intende chiedere il giudizio di revisione, ha affrontato il tema della verifica dell'effettivo rispetto, nell'esercizio di tale facoltà, delle regole che più in generale presiedono alla valutazione delle richieste di revisione, e, ritenuta soddisfatta, per facta concludentia, la prima condizione, costituita dal rifiuto dei testimoni a rendere le dichiarazioni a loro richieste in sede di investigazioni difensive, ha, invece, considerato non soddisfatta l'ulteriore condizione, costituita dalla idoneità o non superfluità delle circostanze sulle quali i testimoni avrebbero dovuto essere escussi a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio. Nello specifico, la Corte di appello ha ritenuto che la circostanza che, presso la ditta Vitulano, venissero caricati anche sacchi di nocciole di altre ditte fosse nota ( o meno) a un ampio numero di persone non presentasse il carattere della decisività, come già peraltro affermato in precedenti decisioni anche del giudice di legittimità, essendo stato già posto in evidenza come lo stesso Nunziata avesse dichiarato di avere appreso delle circostanze della rapina e dell'omicidio da Prisco e Malinconico, da lui indicati come gli autori del fatto delittuoso. La Corte di appello - al di là della classificazione di cui si legge nel provvedimento impugnato - ha proceduto, sempre sul piano astratto, prima alla verifica della ammissibilità della domanda introduttiva, secondo richiamati parametri normativi, e, poi, ancora in limine, alla verifica che le prove che si chiedeva di acquisire presentassero, ictu ocu/i, il carattere della decisività, che, nella prospettiva della instauranda revisione, è da intendersi quale determinante idoneità di produrre, in linea teorica, un ribaltamento del giudizio di condanna. In tal senso, risulta chiaro dal provvedimento impugnato che la Corte di appello ha ritenuto le testimonianze in questione "inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio". 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della