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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 febbraio 2023

Cassazione n. 07780/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 37110-2019 proposto da: MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, ed [OSCURATO:PERSONA] L' UMBRIA - ambito territoriale di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.37110/2019 Cron.

Rep.

Ud.14/02/2023 CC avverso la sentenza n. 136/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 14/06/2019 R.G.N. 310/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 6 febbraio 2020, la Corte d’Appello di Perugia in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Terni, sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio scolastico regionale dell’Umbria, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dei contratti a tempo determinato in virtù dei quali le istanti erano state impiegate per l’insegnamento della religione cattolica con conversione a tempo indeterminato del rapporto e condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive o in subordine al solorisarcimento del danno, condannava il Ministero al pagamento in favore dell’istante di un’indennità risarcitoria commisurata a 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita dalla stessa; - che la decisione della Corte territoriale discen de dall’aver questa ritenuto applicabile la disciplina antidiscriminatoria in materia di assunzioni a termine anche nei confronti degli insegnanti di religione cattolica nonostante il peculiare regime di accesso ai ruoli che limita al 70% del fabbisogno totale le cattedre da coprire mediante assunzioni e tempo indeterminato ed illegittimo nella fattispecie il ricorso ai contratti a termine essendo i rapporti in questione tutti relativi a supplenze annuali su “organico di diritto” aventi ad oggetto posti disponibili e vacanti spesso concernenti i medesimi istituti scolastici; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il MIUR, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale la Fioretti intimata non ha svolto alcuna attività difensiva; CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c., del principio dispositivo e dell’onere di allegazione delle parti nonché dell’art. 1, l. n. 186/2003,imputa alla Corte territoriale di essersi pronunziata sulla ricorrenza dell’abuso del ricorso al contratto a termine pur a fronte del mancato assolvimento da parte delle istanti degli oneri di allegazione e prova circa l’imputabilità delle cattedre coperte alla quota del 70% dei posti di insegnamento da assegnare a tempo indeterminato; - che il motivo deve ritenersi infondato. - Questa Corte ha già affermato che, nel sistema proprio dei docenti di religione, vige un principio di necessaria annualità delleassunzioni a tempo determinato (Cass. 1066/2016, cit.), nel senso che gli incarichi a termine devono coprire l’intero anno scolastico fino al 31.8 (in quella sede fu infatti ritenuta l’illegittimità di contratti conclusi tout court da ottobre- novembre fino a giugno dell’anno successivo) e si è altresì precisato che andava nel caso concreto esclusa la ricorrenza delle esigenza temporanee quali tipizzate dalla contrattazione collettiva ivi applicabile (comparto enti locali, in quanto la causa riguardava l'insegnamento religioso nelle scuole dell'infanzia comunali. - D’altra parte, dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, risulta che, dopo la L. 186/2003 è stato indetto un unico concorso, nell’ormai lontano 2004, il che ha impedito il funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei tratti di precarizzazione che solo all’origine del presente giudizio e di altre analoghe controversie.

In ciò sta l’abuso lesivo dell’[OSCURATO:PERSONA], che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell’illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell’inosservanza dell’obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore. - In questa situazione, non è ravvisabile alcuna violazione dell’art.2697 cc (nella distribuzione dell’onere probatorio) né tanto meno dell’art.115 cpc, dovendo, al riguardo ricordarsi il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque, secondo i casi, nei limiti consentiti dall’art. 360, co. 1, n. 5 o n. 4 c.p.c. (vedi, per tutte: nel § 5 di Cass. n. 35666/2021); il che nella specie non è avvenuto. - che il ricorso va, dunque, rigettato, senza attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità in difetto di qualsiasi attività difensiva dell’intimata; - Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass.

S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 37110-2019 proposto da: MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, ed [OSCURATO:PERSONA] L' UMBRIA - ambito territoriale di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.37110/2019 Cron. Rep. Ud.14/02/2023 CC avverso la sentenza n. 136/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 14/06/2019 R.G.N. 310/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 6 febbraio 2020, la Corte d’Appello di Perugia in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Terni, sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio scolastico regionale dell’Umbria, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dei contratti a tempo determinato in virtù dei quali le istanti erano state impiegate per l’insegnamento della religione cattolica con conversione a tempo indeterminato del rapporto e condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive o in subordine al solorisarcimento del danno, condannava il Ministero al pagamento in favore dell’istante di un’indennità risarcitoria commisurata a 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita dalla stessa; - che la decisione della Corte territoriale discen de dall’aver questa ritenuto applicabile la disciplina antidiscriminatoria in materia di assunzioni a termine anche nei confronti degli insegnanti di religione cattolica nonostante il peculiare regime di accesso ai ruoli che limita al 70% del fabbisogno totale le cattedre da coprire mediante assunzioni e tempo indeterminato ed illegittimo nella fattispecie il ricorso ai contratti a termine essendo i rapporti in questione tutti relativi a supplenze annuali su “organico di diritto” aventi ad oggetto posti disponibili e vacanti spesso concernenti i medesimi istituti scolastici; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il MIUR, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale la Fioretti intimata non ha svolto alcuna attività difensiva; CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c., del principio dispositivo e dell’onere di allegazione delle parti nonché dell’art. 1, l. n. 186/2003,imputa alla Corte territoriale di essersi pronunziata sulla ricorrenza dell’abuso del ricorso al contratto a termine pur a fronte del mancato assolvimento da parte delle istanti degli oneri di allegazione e prova circa l’imputabilità delle cattedre coperte alla quota del 70% dei posti di insegnamento da assegnare a tempo indeterminato; - che il motivo deve ritenersi infondato. - Questa Corte ha già affermato che, nel sistema proprio dei docenti di religione, vige un principio di necessaria annualità delleassunzioni a tempo determinato (Cass. 1066/2016, cit.), nel senso che gli incarichi a termine devono coprire l’intero anno scolastico fino al 31.8 (in quella sede fu infatti ritenuta l’illegittimità di contratti conclusi tout court da ottobre- novembre fino a giugno dell’anno successivo) e si è altresì precisato che andava nel caso concreto esclusa la ricorrenza delle esigenza temporanee quali tipizzate dalla contrattazione collettiva ivi applicabile (comparto enti locali, in quanto la causa riguardava l'insegnamento religioso nelle scuole dell'infanzia comunali. - D’altra parte, dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, risulta che, dopo la L. 186/2003 è stato indetto un unico concorso, nell’ormai lontano 2004, il che ha impedito il funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei tratti di precarizzazione che solo all’origine del presente giudizio e di altre analoghe controversie. In ciò sta l’abuso lesivo dell’[OSCURATO:PERSONA], che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell’illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell’inosservanza dell’obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore. - In questa situazione, non è ravvisabile alcuna violazione dell’art.2697 cc (nella distribuzione dell’onere probatorio) né tanto meno dell’art.115 cpc, dovendo, al riguardo ricordarsi il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque, secondo i casi, nei limiti consentiti dall’art. 360, co. 1, n. 5 o n. 4 c.p.c. (vedi, per tutte: nel § 5 di Cass. n. 35666/2021); il che nella specie non è avvenuto. - che il ricorso va, dunque, rigettato, senza attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità in difetto di qualsiasi attività difensiva dell’intimata; - Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2
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