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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 21134/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

579L);[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CS) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE];tutti rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrenti-controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrente-Numero registro generale 5406/2025Numero sezionale 4935/2026Numero di raccolta generale 21134/2026Data pubblicazione 22/06/2026avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Calabria n. 2241/2024 depositata il 27/8/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che, con treseparati ricorsi, la Paypublicity di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. e idue soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano altrettanti avvisi diaccertamento per IVA ed IRAP relative all’anno 2014.Con tali avvisi si contestava l’indebita deduzione di spese persponsorizzazione di una associazione sportiva dilettantistica.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Cosenza, riuniti i ricorsi, lirigettava.2.

La società ed i soci proponevano appello al quale resisteva l’Agenziadelle Entrate.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria rigettaval’appello.

Osservava, infatti, che l’erronea indicazione dell’anno (2013 inluogo di 2014) nell’invito a comparire era immediatamente percepibilecome errore materiale, che non aveva inciso sul diritto di difesa deicontribuenti né sulla motivazione degli atti e che, in ogni caso, icontribuenti avevano omesso di «allegare i motivi specifici cheavrebbe[ro] addotto in sede di confronto con l’Amministrazionefinanziaria»; infine, non era ravvisabile neppure il vizio di motivazione delprovvedimento, dal momento che erano comprensibili le ragioni dellapretesa.Con riguardo al merito, rilevava che non era dimostrata la destinazionedelle spese in favore di un’associazione sportiva dilettantistica, in quanto«per l’anno di imposta 2013, la ASD Kermes (in favore della qualesarebbero state destinate le spese di sponsorizzazione) non ha presentatoNumero registro generale 5406/2025Numero sezionale 4935/2026Numero di raccolta generale 21134/2026Data pubblicazione 22/06/2026dichiarazione dei redditi e non ha posto in essere operazioni imponibiliin giudicato e avente ad oggetto proprio il disconoscimento della natura diassociazione sportiva dilettantistica della ridetta ASD.

Tanto chiarito, eraonere del contribuente, non adeguatamente assolto, dare prova deipresupposti dei costi e oneri deducibili».3.

Avverso tale sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi.Ha resistito con controricorso l’Amministrazione.È stata formulata proposta di definizione accelerata del giudizio aisensi dell’art. 380 bis c.p.c., ma i ricorrenti hanno chiesto la decisione edhanno depositato una memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, i contribuenti hanno denunciato ilvizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione degli artt. 12l. 212/2000 e 5 d.lgs. 218/1997.

A loro avviso, il diritto al contraddittorioandrebbe riconosciuto anche in caso di accertamenti “a tavolino”, quantomeno quando hanno ad oggetto tributi armonizzati; nel caso di specie icontribuenti non avevano potuto esercitarlo anche in considerazionedell’erronea indicazione dell’annualità di riferimento nell’invito acomparire; la violazione del contraddittorio determinerebbe quindil’invalidità dell’atto «rispetto alla quale è superfluo cercare di individuarese l'eventuale contraddittorio sarebbe stato utile o meno (Comm. trib. reg.Basilicata sez.

I - Potenza, 10/12/2019, n. 504)».1.2 Il motivo è infondato.Nella disciplina anteriore all’introduzione dell’art. 6 bis l. 212/2000 pereffetto dell’art. 1 d.lgs. 219/2023 – che regola attualmente le modalità delcontraddittorio per tutti i tributi, ma non trova applicazione, rationetemporis, alla vicenda in esame - l’obbligo del contraddittorio preventivoNumero registro generale 5406/2025Numero sezionale 4935/2026Numero di raccolta generale 21134/2026Data pubblicazione 22/06/2026vigeva «quanto ai tributi cd. non armonizzati, solo se espressamenteprevisto, mentre ha valenza generalizzata per i soli tributi cd. armonizzati,comportando la relativa violazione l'invalidità dell'atto, purché ilcontribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto gli elementiin fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizionemeramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella nonidonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo,secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice dimerito» (Cass. Sez.

U. n. 21271/2025; cfr. anche Cass. Sez.

U. n.24823/2015).Non è quindi applicabile l’art. 12, comma 7, l. 212/2000 che riguardale sole ipotesi di accesso alla sede dell’impresa, mentre, nel caso di specie,per espressa ammissione dei ricorrenti, l’accertamento è avvenuto “atavolino” (cfr. pagina 7 del ricorso per cassazione).1.3 Con riguardo alla fattispecie in esame, poiché gli avvisi riguardanoanche tributi armonizzati, doveva comunque essere garantito ilcontraddittorio; tuttavia, «le modalità per la sua realizzazione non sono aforma vincolata, essendo sufficiente assicurare l'effettività dello stesso,indipendentemente dagli strumenti in concreto adottati, quali il ricorso aprocedure partecipative o l'impiego di altri meccanismi finalizzatiall'interlocuzione preventiva, come l'inoltro di questionari ed ilriconoscimento dell'accesso agli atti» (Cass. 18489/2024; nello stessosenso, cfr. Cass. 20436/2021, in motivazione).Nel caso di specie i giudici d’appello hanno ritenuto, con valutazione dimerito non sindacabile, condivisibile quanto accertato nella sentenza diprimo grado in ordine all’idoneità dell’invito a comparire – seppur conindicazione erronea dell’anno di riferimento – a garantire il diritto di difesadei contribuenti che avevano poi svolto le proprie argomentazioni in ordineall’annualità oggetto di accertamento.Numero registro generale 5406/2025Numero sezionale 4935/2026Numero di raccolta generale 21134/2026Data pubblicazione 22/06/2026Inoltre, come si evince dalla pronuncia delle Sezioni unite soprariportata, è necessaria l’indicazione delle argomentazioni che i contribuentiavrebbero potuto far valere in sede di contraddittorio endoprocedimentaleperché possa farsi luogo alla cd. prova di resistenza; la CGT di secondogrado ha rilevato - anche in questo caso con valutazione di merito - lamancanza di tali indicazioni; peraltro, i contribuenti nulla hanno dedottonel ricorso al riguardo.Solo nelle memorie depositate il 6/3 e l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] hanno rappresentatoche «avrebbero immediatamente eccepito l'applicabilità della presunzioneassoluta di cui all'art. 90, co. 8, L. 289/2002, supportando l'argomentocon la documentazione contrattuale e le prove dell'attività promozionale.Tale argomentazione, come dimostrato ex post dalle due ordinanze diquesta Corte, non solo non era pretestuosa, ma era fondata e avrebbeavuto un'elevatissima probabilità di condurre a un esito diverso delprocedimento, evitando l'emissione stessa degli avvisi di accertamento.

Laprova di resistenza, pertanto, deve ritenersi superata».A parte la tardività di tale deduzione, come si vedrà con riguardo alterzo motivo, si tratta di argomentazioni del tutto ininfluenti.2.1 Con il secondo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione dell’art. 7, commi 1° e3°, l. 212/2000 e 2 l. 241/1990.I ricorrenti hanno lamentato che la motivazione degli avvisi sarebbesolo apparente, in quanto «tutti, fanno riferimento a circostanza fattualeerronea e non rispondente al vero, essendo contenuta nella motivazionedegli atti stessi – segnatamente pag. 3 dell’avviso di accertamento n.TD3020303000/2018 diretto alla Paypublicity – la circostanza dell’invio deiinvito n. 100783/2017 notificato il 26/08/2017 con il quale l’Ufficioavrebbe richiesto chiarimenti alla società soggetta ad attività diaccertamento onde dimostrare l’effettività dei costi sostenuti a titolo disponsorizzazione mediante invio della documentazione contabile.Numero registro generale 5406/2025Numero sezionale 4935/2026Numero di raccolta generale 21134/2026Data pubblicazione 22/06/2026Tale presupposto fattuale non risponde all’effettivo svolgimento dellavicenda sottoposta all’attenzione di codesta S.R.Secondo quanto di già esposto, infatti, per come rilevato anche nellecontrodeduzioni all’appello e costituzione in giudizio (pag. 4) ed ammessodalla stessa Amministrazione finanziaria nella propria comparsa dicostituzione nel primo grado di giudizio, l’invito del quale si discorrefaceva riferimento all’anno 2014 e non già all’anno 2013 ed allo stesso lasocietà aveva fornito utile riscontro inviando la relativa documentazione.Non solo, dunque, è stata omessa, per come supra rilevato, lainstaurazione del contraddittorio, ma viepiù i provvedimenti impugnati –quello diretto alla Paypublicity e gli altri diretti ai soci che al primo siriferiscono per relationem – si disvelano caratterizzati da apparatomotivazionale sol apparente e, quindi fallace, in quanto taleconclusivamente caratterizzato da illegittimità per violazione di legge».2.2 Il motivo è inammissibile e comunque infondato.Sotto il primo profilo va rilevato che «nel giudizio tributario, qualora ilricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionalesotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità dellamotivazione dell'avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riportitestualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumonoerroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verificadella censura esclusivamente mediante l'esame del ricorso» (Cass. n.16147/2017; nello stesso senso Cass. n. 13358/2025; Cass. n.9536/2013); nel caso di specie, non solo non vi è la trascrizione delcontenuto degli avvisi, ma gli stessi neppure sono allegati al ricorso.Sotto un diverso aspetto, non si comprende come il richiamo all’invitocontenente il riferimento erroneo all’anno 2013 possa influire sullamotivazione dell’avviso; emerge peraltro chiaramente anche con riguardoa tale aspetto il difetto di specificità del motivo che non consente dicomprendere il contenuto dell’atto.Numero registro generale 5406/2025Numero sezionale 4935/2026Numero di raccolta generale 21134/2026Data pubblicazione 22/06/20262.3 Peraltro, con motivazione di merito non sindacabile in questa sede,la CGT di secondo grado ha rilevato che l’erronea indicazione dell’annonell’invito era comunque immediatamente percepibile come errore e che,comunque, l’avviso consentiva «di conoscere la natura e l'entità dellapretesa tributaria, fondata sulla indeducibilità di spese disponsorizzazione».Tanto è senz’altro sufficiente, dovendosi tenere distinti il piano dellamotivazione dell'avviso di accertamento da quello della prova dellapretesa impositiva (Cass. n. 8016/2024; Cass. n. 25321/2024).3.1 Con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione degli artt. 90, comma 8,l. 289/2002 e 109, comma 5°, d.P.R. 917/1986.

I ricorrenti hanno dedottoche la CGT di secondo grado ha valutato come “antieconomici” ed“esagerati” i costi sostenuti dalla società, senza considerare che l’art. 90,comma 8, l. 289/2002 pone una presunzione assoluta di inerenza dei costisostenuti per sponsorizzazioni fino ad € 200.000; nel caso di specie,risultavano rispettate tutte le condizioni previste per la deducibilità deicosti «avendo la stessa sentenza impugnata dato conto della esposizionedel logo della Paypublicity presso il palazzetto dello sport nonchésull’abbigliamento ufficiale della squadra di volley, nel quale dunque èinverata la esenzione dalla valutazione circa la congruità di tali speserispetto agli utili».3.2 Il motivo così formulato è inammissibile, giacché non coglie lareale ratio decidendi su cui si fonda la sentenza di primo grado.L’art. 90, comma 8, l. 289/2002 prevede che «Il corrispettivo indenaro o in natura in favore di società, associazioni sportivedilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché diassociazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovaniliriconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozionesportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuoNumero registro generale 5406/2025Numero sezionale 4935/2026Numero di raccolta generale 21134/2026Data pubblicazione 22/06/2026complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità,volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogantemediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74,comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».Come rilevato in numerose pronunce di questa Corte, la norma inquestione ha stabilito una presunzione legale assoluta circa la naturapubblicitaria e non di rappresentanza delle spese di sponsorizzazione, acondizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportivadilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) lasponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dellosponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essereuna specifica attività promozionale (Cass. n. 14232/2017), senza cherilevino requisiti ulteriori (cfr., ex multis, Cass. n. 2985/2022).Le spese che presentano tali caratteristiche sono dunque deducibili enon è sindacabile la scelta dell'imprenditore di promuovere il nome, ilmarchio o l'immagine attraverso iniziative pubblicitarie nel settore sportivodilettantistico; non si può, quindi, negare lo scomputo dei costi disponsorizzazione sulla base di una asserita assenza di una direttaaspettativa di ritorno commerciale, né è consentita la contestazione dellaincongruità o dell'antieconomicità del costo, dal momento che nel campodelle sponsorizzazioni è improponibile, se non impossibile, individuarel'ammontare «congruo» di una sponsorizzazione, poiché queste spese, disolito, sono sostenute nella prospettiva di aumentare i ricavi, senza che visia alcuna garanzia che tale obiettivo possa essere davvero conseguito(Cass. n. 21452/2021).Sussiste, pertanto, una presunzione assoluta di inerenza e congruitàdelle sponsorizzazioni rese a favore di imprese o associazioni sportivedilettantistiche, laddove risultino soddisfatti i requisiti sopra indicati, ossiache i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell'immagine oNumero registro generale 5406/2025Numero sezionale 4935/2026Numero di raccolta generale 21134/2026Data pubblicazione 22/06/2026dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a frontedell'erogazione, una specifica attività promozionale del beneficiario dellamedesima (Cass. n. 1420/2018; Cass. n. 11797/2019; Cass. n.8540/2020), essendo in tal caso integralmente deducibili tali spese dalsoggetto sponsor (Cass. n. 21452/2021).3.3 Nel caso di specie, tuttavia, non ha alcun rilievo la disciplina di cuiall’art. 90, comma 8, l. 289/2002; la CGT di secondo grado, come risultadalla motivazione della sentenza impugnata sopra riportata, non ha affattoaffermato che le spese sostenute per la sponsorizzazione dell’ASD sonoincongrue o esagerate, come dedotto dalla ricorrente, bensì che non eradimostrato l’esborso di tali somme in favore dell’associazione, né la naturadi ASD dell’ente in favore del quale sarebbero state versate; in pratica hanegato in fatto l’esistenza dei presupposti per l’operatività dellapresunzione.3.4 La ricorrente, probabilmente resasi conto di tale circostanza allaluce della proposta di definizione accelerata, ha sostanzialmentemodificato, nelle memorie, il motivo di ricorso, evidenziando che ladecisione sul punto della CGT di secondo grado si fondava sul fatto che,nell’anno 2013, l’ASD non aveva presentato dichiarazioni, né posto inessere operazioni imponibili, sebbene gli avvisi oggetto del presentegiudizio riguardassero l’annualità 2014.

Inoltre, ha evidenziato che lasentenza resa nel procedimento n. 4456/2018 non sarebbe mai stataprodotta nel presente giudizio, riguarderebbe il 2013 e che, comunque,dalla stessa non potrebbe trarsi la prova che nel 2014 la Kermes nonavesse la natura di ASD; dalla documentazione depositata daicontribuenti, invece, emergeva con chiarezza che le giocatricidell’associazione in questione esponevano sulle maglie il nome dellasocietà.3.5 Orbene, a parte l’evidente novità di tali deduzioni rispettoall’originario motivo di ricorso, deve osservarsi che si tratta di osservazioniNumero registro generale 5406/2025Numero sezionale 4935/2026Numero di raccolta generale 21134/2026Data pubblicazione 22/06/2026che attengono alla valutazione delle prove e che, dunque, non possonoessere prese in considerazione in questa sede.

Con il ricorso percassazione, infatti, il ricorrente non può rimettere in discussione,contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto, trattodall'analisi degli elementi di valutazione disponibili, compiuto dal giudicedel merito, al quale resta riservata l’individuazione delle fonti del proprioconvincimento, la valutazione delle prove, il controllo della loroquelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n.23872/2020, Cass. n. 9097/2017).

Può al più dolersi dell’erroneaapplicazione delle norme in materia di valutazione delle prove (come, adesempio, quelle sulla prova per presunzioni) o far valere il vizio dimotivazione entro i limiti ristretti in cui ciò è ancora possibile.

Con taliulteriori considerazioni contenute nelle memorie, tuttavia, la doglianza nonè stata articolata con tali modalità, in quanto la ricorrente si è limitata acontrapporre alla valutazione complessiva delle prove compiuta dal giudiced’appello una diversa ricostruzione dei fatti.Dunque, anche per questa ragione, oltre che per la tardività, taledoglianza è inammissibile.3.6 È appena il caso di aggiungere che sono irrilevanti le ordinanze diquesta Corte nn. 24516/2025 e 24517/2025 (allegate alle memorie) cheriguardano, rispettivamente, le annualità 2015 e 2013 con le quali sonostati accolti i ricorsi dei contribuenti; le sentenze impugnate con i ricorsiche hanno dato luogo a tali decisioni si fondavano, evidentemente, suargomentazioni differenti, come risulta dalle ordinanze in questione, in cuisi rappresenta che il giudice d’appello aveva rigettato le impugnazioni deiricorrenti ritenendo i costi sostenuti per le sponsorizzazioni esagerati,antieconomici e, pertanto, ingiustificabili.

Si tratta, quindi, di motivazionidifferenti rispetto a quella sulla quale si fonda la sentenza impugnata inquesta sede.Numero registro generale 5406/2025Numero sezionale 4935/2026Numero di raccolta generale 21134/2026Data pubblicazione 22/06/20264.

In definitiva, il ricorso va rigettato.In considerazione della soccombenza, i ricorrenti vanno condannati, insolido tra loro, al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate dellespese del presente giudizio di legittimità.Occorre altresì disporre la condanna dei ricorrenti al pagamento di €5.900 in favore dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 96, comma 3°, c.p.c.e di € 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96,comma 4°, c.p.c., in quanto il giudizio è stato definito in conformità allaproposta di definizione accelerata (art. 380 bis, comma 3°, c.p.c.).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favoredell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida in € 5.900 per compenso professionale, oltre alle speseeventualmente prenotate a debito.Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, di€ 5.900 ai sensi dell’art. 96, comma 3°, c.p.c. e, in favore della cassadelle ammende, di € 3.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma 4°, c.p.c..Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/6/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
579L);[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CS) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE];tutti rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrenti-controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrente-Numero registro generale 5406/2025Numero sezionale 4935/2026Numero di raccolta generale 21134/2026Data pubblicazione 22/06/2026avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Calabria n. 2241/2024 depositata il 27/8/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che, con treseparati ricorsi, la Paypublicity di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. e idue soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano altrettanti avvisi diaccertamento per IVA ed IRAP relative all’anno 2014.Con tali avvisi si contestava l’indebita deduzione di spese persponsorizzazione di una associazione sportiva dilettantistica.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Cosenza, riuniti i ricorsi, lirigettava.2. La società ed i soci proponevano appello al quale resisteva l’Agenziadelle Entrate.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria rigettaval’appello. Osservava, infatti, che l’erronea indicazione dell’anno (2013 inluogo di 2014) nell’invito a comparire era immediatamente percepibilecome errore materiale, che non aveva inciso sul diritto di difesa deicontribuenti né sulla motivazione degli atti e che, in ogni caso, icontribuenti avevano omesso di «allegare i motivi specifici cheavrebbe[ro] addotto in sede di confronto con l’Amministrazionefinanziaria»; infine, non era ravvisabile neppure il vizio di motivazione delprovvedimento, dal momento che erano comprensibili le ragioni dellapretesa.Con riguardo al merito, rilevava che non era dimostrata la destinazionedelle spese in favore di un’associazione sportiva dilettantistica, in quanto«per l’anno di imposta 2013, la ASD Kermes (in favore della qualesarebbero state destinate le spese di sponsorizzazione) non ha presentatoNumero registro generale 5406/2025Numero sezionale 4935/2026Numero di raccolta generale 21134/2026Data pubblicazione 22/06/2026dichiarazione dei redditi e non ha posto in essere operazioni imponibiliin giudicato e avente ad oggetto proprio il disconoscimento della natura diassociazione sportiva dilettantistica della ridetta ASD. Tanto chiarito, eraonere del contribuente, non adeguatamente assolto, dare prova deipresupposti dei costi e oneri deducibili».3. Avverso tale sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi.Ha resistito con controricorso l’Amministrazione.È stata formulata proposta di definizione accelerata del giudizio aisensi dell’art. 380 bis c.p.c., ma i ricorrenti hanno chiesto la decisione edhanno depositato una memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, i contribuenti hanno denunciato ilvizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione degli artt. 12l. 212/2000 e 5 d.lgs. 218/1997. A loro avviso, il diritto al contraddittorioandrebbe riconosciuto anche in caso di accertamenti “a tavolino”, quantomeno quando hanno ad oggetto tributi armonizzati; nel caso di specie icontribuenti non avevano potuto esercitarlo anche in considerazionedell’erronea indicazione dell’annualità di riferimento nell’invito acomparire; la violazione del contraddittorio determinerebbe quindil’invalidità dell’atto «rispetto alla quale è superfluo cercare di individuarese l'eventuale contraddittorio sarebbe stato utile o meno (Comm. trib. reg.Basilicata sez. I - Potenza, 10/12/2019, n. 504)».1.2 Il motivo è infondato.Nella disciplina anteriore all’introduzione dell’art. 6 bis l. 212/2000 pereffetto dell’art. 1 d.lgs. 219/2023 – che regola attualmente le modalità delcontraddittorio per tutti i tributi, ma non trova applicazione, rationetemporis, alla vicenda in esame - l’obbligo del contraddittorio preventivoNumero registro generale 5406/2025Numero sezionale 4935/2026Numero di raccolta generale 21134/2026Data pubblicazione 22/06/2026vigeva «quanto ai tributi cd. non armonizzati, solo se espressamenteprevisto, mentre ha valenza generalizzata per i soli tributi cd. armonizzati,comportando la relativa violazione l'invalidità dell'atto, purché ilcontribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto gli elementiin fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizionemeramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella nonidonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo,secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice dimerito» (Cass. Sez. U. n. 21271/2025; cfr. anche Cass. Sez. U. n.24823/2015).Non è quindi applicabile l’art. 12, comma 7, l. 212/2000 che riguardale sole ipotesi di accesso alla sede dell’impresa, mentre, nel caso di specie,per espressa ammissione dei ricorrenti, l’accertamento è avvenuto “atavolino” (cfr. pagina 7 del ricorso per cassazione).1.3 Con riguardo alla fattispecie in esame, poiché gli avvisi riguardanoanche tributi armonizzati, doveva comunque essere garantito ilcontraddittorio; tuttavia, «le modalità per la sua realizzazione non sono aforma vincolata, essendo sufficiente assicurare l'effettività dello stesso,indipendentemente dagli strumenti in concreto adottati, quali il ricorso aprocedure partecipative o l'impiego di altri meccanismi finalizzatiall'interlocuzione preventiva, come l'inoltro di questionari ed ilriconoscimento dell'accesso agli atti» (Cass. 18489/2024; nello stessosenso, cfr. Cass. 20436/2021, in motivazione).Nel caso di specie i giudici d’appello hanno ritenuto, con valutazione dimerito non sindacabile, condivisibile quanto accertato nella sentenza diprimo grado in ordine all’idoneità dell’invito a comparire – seppur conindicazione erronea dell’anno di riferimento – a garantire il diritto di difesadei contribuenti che avevano poi svolto le proprie argomentazioni in ordineall’annualità oggetto di accertamento.Numero registro generale 5406/2025Numero sezionale 4935/2026Numero di raccolta generale 21134/2026Data pubblicazione 22/06/2026Inoltre, come si evince dalla pronuncia delle Sezioni unite soprariportata, è necessaria l’indicazione delle argomentazioni che i contribuentiavrebbero potuto far valere in sede di contraddittorio endoprocedimentaleperché possa farsi luogo alla cd. prova di resistenza; la CGT di secondogrado ha rilevato - anche in questo caso con valutazione di merito - lamancanza di tali indicazioni; peraltro, i contribuenti nulla hanno dedottonel ricorso al riguardo.Solo nelle memorie depositate il 6/3 e l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] hanno rappresentatoche «avrebbero immediatamente eccepito l'applicabilità della presunzioneassoluta di cui all'art. 90, co. 8, L. 289/2002, supportando l'argomentocon la documentazione contrattuale e le prove dell'attività promozionale.Tale argomentazione, come dimostrato ex post dalle due ordinanze diquesta Corte, non solo non era pretestuosa, ma era fondata e avrebbeavuto un'elevatissima probabilità di condurre a un esito diverso delprocedimento, evitando l'emissione stessa degli avvisi di accertamento. Laprova di resistenza, pertanto, deve ritenersi superata».A parte la tardività di tale deduzione, come si vedrà con riguardo alterzo motivo, si tratta di argomentazioni del tutto ininfluenti.2.1 Con il secondo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione dell’art. 7, commi 1° e3°, l. 212/2000 e 2 l. 241/1990.I ricorrenti hanno lamentato che la motivazione degli avvisi sarebbesolo apparente, in quanto «tutti, fanno riferimento a circostanza fattualeerronea e non rispondente al vero, essendo contenuta nella motivazionedegli atti stessi – segnatamente pag. 3 dell’avviso di accertamento n.TD3020303000/2018 diretto alla Paypublicity – la circostanza dell’invio deiinvito n. 100783/2017 notificato il 26/08/2017 con il quale l’Ufficioavrebbe richiesto chiarimenti alla società soggetta ad attività diaccertamento onde dimostrare l’effettività dei costi sostenuti a titolo disponsorizzazione mediante invio della documentazione contabile.Numero registro generale 5406/2025Numero sezionale 4935/2026Numero di raccolta generale 21134/2026Data pubblicazione 22/06/2026Tale presupposto fattuale non risponde all’effettivo svolgimento dellavicenda sottoposta all’attenzione di codesta S.R.Secondo quanto di già esposto, infatti, per come rilevato anche nellecontrodeduzioni all’appello e costituzione in giudizio (pag. 4) ed ammessodalla stessa Amministrazione finanziaria nella propria comparsa dicostituzione nel primo grado di giudizio, l’invito del quale si discorrefaceva riferimento all’anno 2014 e non già all’anno 2013 ed allo stesso lasocietà aveva fornito utile riscontro inviando la relativa documentazione.Non solo, dunque, è stata omessa, per come supra rilevato, lainstaurazione del contraddittorio, ma viepiù i provvedimenti impugnati –quello diretto alla Paypublicity e gli altri diretti ai soci che al primo siriferiscono per relationem – si disvelano caratterizzati da apparatomotivazionale sol apparente e, quindi fallace, in quanto taleconclusivamente caratterizzato da illegittimità per violazione di legge».2.2 Il motivo è inammissibile e comunque infondato.Sotto il primo profilo va rilevato che «nel giudizio tributario, qualora ilricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionalesotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità dellamotivazione dell'avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riportitestualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumonoerroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verificadella censura esclusivamente mediante l'esame del ricorso» (Cass. n.16147/2017; nello stesso senso Cass. n. 13358/2025; Cass. n.9536/2013); nel caso di specie, non solo non vi è la trascrizione delcontenuto degli avvisi, ma gli stessi neppure sono allegati al ricorso.Sotto un diverso aspetto, non si comprende come il richiamo all’invitocontenente il riferimento erroneo all’anno 2013 possa influire sullamotivazione dell’avviso; emerge peraltro chiaramente anche con riguardoa tale aspetto il difetto di specificità del motivo che non consente dicomprendere il contenuto dell’atto.Numero registro generale 5406/2025Numero sezionale 4935/2026Numero di raccolta generale 21134/2026Data pubblicazione 22/06/20262.3 Peraltro, con motivazione di merito non sindacabile in questa sede,la CGT di secondo grado ha rilevato che l’erronea indicazione dell’annonell’invito era comunque immediatamente percepibile come errore e che,comunque, l’avviso consentiva «di conoscere la natura e l'entità dellapretesa tributaria, fondata sulla indeducibilità di spese disponsorizzazione».Tanto è senz’altro sufficiente, dovendosi tenere distinti il piano dellamotivazione dell'avviso di accertamento da quello della prova dellapretesa impositiva (Cass. n. 8016/2024; Cass. n. 25321/2024).3.1 Con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione degli artt. 90, comma 8,l. 289/2002 e 109, comma 5°, d.P.R. 917/1986. I ricorrenti hanno dedottoche la CGT di secondo grado ha valutato come “antieconomici” ed“esagerati” i costi sostenuti dalla società, senza considerare che l’art. 90,comma 8, l. 289/2002 pone una presunzione assoluta di inerenza dei costisostenuti per sponsorizzazioni fino ad € 200.000; nel caso di specie,risultavano rispettate tutte le condizioni previste per la deducibilità deicosti «avendo la stessa sentenza impugnata dato conto della esposizionedel logo della Paypublicity presso il palazzetto dello sport nonchésull’abbigliamento ufficiale della squadra di volley, nel quale dunque èinverata la esenzione dalla valutazione circa la congruità di tali speserispetto agli utili».3.2 Il motivo così formulato è inammissibile, giacché non coglie lareale ratio decidendi su cui si fonda la sentenza di primo grado.L’art. 90, comma 8, l. 289/2002 prevede che «Il corrispettivo indenaro o in natura in favore di società, associazioni sportivedilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché diassociazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovaniliriconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozionesportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuoNumero registro generale 5406/2025Numero sezionale 4935/2026Numero di raccolta generale 21134/2026Data pubblicazione 22/06/2026complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità,volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogantemediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74,comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».Come rilevato in numerose pronunce di questa Corte, la norma inquestione ha stabilito una presunzione legale assoluta circa la naturapubblicitaria e non di rappresentanza delle spese di sponsorizzazione, acondizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportivadilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) lasponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dellosponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essereuna specifica attività promozionale (Cass. n. 14232/2017), senza cherilevino requisiti ulteriori (cfr., ex multis, Cass. n. 2985/2022).Le spese che presentano tali caratteristiche sono dunque deducibili enon è sindacabile la scelta dell'imprenditore di promuovere il nome, ilmarchio o l'immagine attraverso iniziative pubblicitarie nel settore sportivodilettantistico; non si può, quindi, negare lo scomputo dei costi disponsorizzazione sulla base di una asserita assenza di una direttaaspettativa di ritorno commerciale, né è consentita la contestazione dellaincongruità o dell'antieconomicità del costo, dal momento che nel campodelle sponsorizzazioni è improponibile, se non impossibile, individuarel'ammontare «congruo» di una sponsorizzazione, poiché queste spese, disolito, sono sostenute nella prospettiva di aumentare i ricavi, senza che visia alcuna garanzia che tale obiettivo possa essere davvero conseguito(Cass. n. 21452/2021).Sussiste, pertanto, una presunzione assoluta di inerenza e congruitàdelle sponsorizzazioni rese a favore di imprese o associazioni sportivedilettantistiche, laddove risultino soddisfatti i requisiti sopra indicati, ossiache i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell'immagine oNumero registro generale 5406/2025Numero sezionale 4935/2026Numero di raccolta generale 21134/2026Data pubblicazione 22/06/2026dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a frontedell'erogazione, una specifica attività promozionale del beneficiario dellamedesima (Cass. n. 1420/2018; Cass. n. 11797/2019; Cass. n.8540/2020), essendo in tal caso integralmente deducibili tali spese dalsoggetto sponsor (Cass. n. 21452/2021).3.3 Nel caso di specie, tuttavia, non ha alcun rilievo la disciplina di cuiall’art. 90, comma 8, l. 289/2002; la CGT di secondo grado, come risultadalla motivazione della sentenza impugnata sopra riportata, non ha affattoaffermato che le spese sostenute per la sponsorizzazione dell’ASD sonoincongrue o esagerate, come dedotto dalla ricorrente, bensì che non eradimostrato l’esborso di tali somme in favore dell’associazione, né la naturadi ASD dell’ente in favore del quale sarebbero state versate; in pratica hanegato in fatto l’esistenza dei presupposti per l’operatività dellapresunzione.3.4 La ricorrente, probabilmente resasi conto di tale circostanza allaluce della proposta di definizione accelerata, ha sostanzialmentemodificato, nelle memorie, il motivo di ricorso, evidenziando che ladecisione sul punto della CGT di secondo grado si fondava sul fatto che,nell’anno 2013, l’ASD non aveva presentato dichiarazioni, né posto inessere operazioni imponibili, sebbene gli avvisi oggetto del presentegiudizio riguardassero l’annualità 2014. Inoltre, ha evidenziato che lasentenza resa nel procedimento n. 4456/2018 non sarebbe mai stataprodotta nel presente giudizio, riguarderebbe il 2013 e che, comunque,dalla stessa non potrebbe trarsi la prova che nel 2014 la Kermes nonavesse la natura di ASD; dalla documentazione depositata daicontribuenti, invece, emergeva con chiarezza che le giocatricidell’associazione in questione esponevano sulle maglie il nome dellasocietà.3.5 Orbene, a parte l’evidente novità di tali deduzioni rispettoall’originario motivo di ricorso, deve osservarsi che si tratta di osservazioniNumero registro generale 5406/2025Numero sezionale 4935/2026Numero di raccolta generale 21134/2026Data pubblicazione 22/06/2026che attengono alla valutazione delle prove e che, dunque, non possonoessere prese in considerazione in questa sede. Con il ricorso percassazione, infatti, il ricorrente non può rimettere in discussione,contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto, trattodall'analisi degli elementi di valutazione disponibili, compiuto dal giudicedel merito, al quale resta riservata l’individuazione delle fonti del proprioconvincimento, la valutazione delle prove, il controllo della loroquelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n.23872/2020, Cass. n. 9097/2017). Può al più dolersi dell’erroneaapplicazione delle norme in materia di valutazione delle prove (come, adesempio, quelle sulla prova per presunzioni) o far valere il vizio dimotivazione entro i limiti ristretti in cui ciò è ancora possibile. Con taliulteriori considerazioni contenute nelle memorie, tuttavia, la doglianza nonè stata articolata con tali modalità, in quanto la ricorrente si è limitata acontrapporre alla valutazione complessiva delle prove compiuta dal giudiced’appello una diversa ricostruzione dei fatti.Dunque, anche per questa ragione, oltre che per la tardività, taledoglianza è inammissibile.3.6 È appena il caso di aggiungere che sono irrilevanti le ordinanze diquesta Corte nn. 24516/2025 e 24517/2025 (allegate alle memorie) cheriguardano, rispettivamente, le annualità 2015 e 2013 con le quali sonostati accolti i ricorsi dei contribuenti; le sentenze impugnate con i ricorsiche hanno dato luogo a tali decisioni si fondavano, evidentemente, suargomentazioni differenti, come risulta dalle ordinanze in questione, in cuisi rappresenta che il giudice d’appello aveva rigettato le impugnazioni deiricorrenti ritenendo i costi sostenuti per le sponsorizzazioni esagerati,antieconomici e, pertanto, ingiustificabili. Si tratta, quindi, di motivazionidifferenti rispetto a quella sulla quale si fonda la sentenza impugnata inquesta sede.Numero registro generale 5406/2025Numero sezionale 4935/2026Numero di raccolta generale 21134/2026Data pubblicazione 22/06/20264. In definitiva, il ricorso va rigettato.In considerazione della soccombenza, i ricorrenti vanno condannati, insolido tra loro, al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate dellespese del presente giudizio di legittimità.Occorre altresì disporre la condanna dei ricorrenti al pagamento di €5.900 in favore dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 96, comma 3°, c.p.c.e di € 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96,comma 4°, c.p.c., in quanto il giudizio è stato definito in conformità allaproposta di definizione accelerata (art. 380 bis, comma 3°, c.p.c.). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favoredell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida in € 5.900 per compenso professionale, oltre alle speseeventualmente prenotate a debito.Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, di€ 5.900 ai sensi dell’art. 96, comma 3°, c.p.c. e, in favore della cassadelle ammende, di € 3.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma 4°, c.p.c..Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/6/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]