CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28685/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a ALESSANDRIA il 05/07/1970 avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 38052/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i delitti di cui agli artt. 337- 582 c.p.); Esaminato il motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativo alla mancata sostituzione della pena detentiva; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.M