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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 luglio 2025

Cassazione n. 00633/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] RUSSO Sent. n.sez. 3523/2025 CC - 03/12/2025 R.G.N. 27351/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 633/2026 Roma, lì, 08/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 08 luglio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la concessione della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento terapeutico, ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n. 309/1990, perché egli risulta condannato per reati ostativi previsti dall’art. 4-bis Ord. pen. ed ha in espiazione una pena complessiva superiore a quattro anni di reclusione, mentre la norma consente l’applicazione di tale misura, in favore di soggetti tossicodipendenti, se la pena in espiazione non supera i sei anni di reclusione, o quattro anni di reclusione quando vi sia stata condanna per un reato previsto dall’art. 4-bis Ord. pen.

La Corte di cassazione, inoltre, ha ritenuto che, in questo caso, non possa neppure procedersi allo scioglimento del cumulo, perché ciò violerebbe il dettato dell’art. 94 d.P.R. n. 309/1990, consentendo, di fatto, di aggirare i limiti posti dal legislatore.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con cui deduce la nullità dell’ordinanza, per violazione di norme processuali.

Il Tribunale ha applicato un indirizzo della Corte di cassazione che non è consolidato, essendovi anche pronunce contrarie, che hanno ritenuto che la presenza di un reato ostativo, all’interno in un cumulo, non può porre nel nulla i principi costituzionali di ragionevolezza, uguaglianza e funzione rieducativa della pena.

Lo scioglimento del cumulo, ai fini dell’applicazione dell’affidamento in prova terapeutico, consentirebbe il legittimo accesso ai benefici penitenziari, quando le pene del reato ostativo sono state già espiate.

Nel caso del ricorrente le pene relative ai reati ostativi sono state da tempo interamente espiate, e sono in corso di espiazione le pene irrogate per reati non ostativi dal momento che, in ossequio al principio del favor rei, la pena inflitta per reati ostativi deve ritenersi espiata per prima.

Lo scioglimento del cumulo è funzionale alla individuazione del momento in cui la pena irrogata per reati ostativi è stata espiata, espiazione che comporta l'inapplicabilità del divieto di concessione dei benefici penitenziari.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.

2. Il ricorrente richiama un indirizzo giurisprudenziale che risulta superato, dal momento che questa Corte ha stabilito, a partire dalle sentenze Sez. 1, n. 41322 del 07/10/2009, Rv. 245057, e Sez. 1, n. 51882 del 13/09/2016, Rv. 268843, e con solo occasionali pronunce divergenti, che «In tema di affidamento in prova terapeutico, poiché la condizione di accesso alla misura prevede che la pena detentiva inflitta o ancora da espiare sia contenuta nel limite di sei anni ovvero di quattro anni, se relativa a titolo esecutivo comprendente reati di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, non è consentita la scissione virtuale del cumulo, in caso di pena da espiare superiore ai quattro anni, al fine di imputare quella già espiata ai reati in questione» (Sez. 1, n. 37523 del 02/07/2024, Rv. 287078; Sez. 1, n. 29873 del 24/03/2023, Rv. 284824; Sez. 1, n. 23279 del 03/03/2021, Rv. 281613; Sez. 1, n. 12339 del 20/02/2020, Rv. 278701; Sez. 1, n. 42088 del 18/07/2019, Rv. 277294, tra le molte).

Questo indirizzo interpretativo deve essere confermato, perché aderente al testo normativo e fedele alla volontà del legislatore, che ha voluto stabilire limiti di pena diversi a seconda della presenza, tra le condanne in esecuzione a carico del soggetto che richieda l'affidamento in prova ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309/1990, di uno dei reati previsti dall'art. 4-bis Ord. pen. come ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, ritenendo una tale condanna dimostrativa della maggiore pericolosità del reo.

Il testo dell'art. 94 d.P.R. n. 309/1990 recita che il beneficio è concedibile solo «quando deve essere espiata una pena detentiva … non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni»: esso, dunque, lega il diverso limite di pena non al fatto che sia in concreto in espiazione la pena per un reato ostativo, ma al fatto che il titolo esecutivo includa un tale reato.

Diversamente, l'art. 4-bis Ord. pen., nel prevedere i limiti alla concedibilità dei benefici penitenziari ai soggetti condannati per specifici delitti, parla di soggetti «detenuti» per i singoli reati ostativi, testo che legittima l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui tali limiti riguardano chi sta espiando la pena irrogata per tali reati, e non chi ha già espiato le relative pene e rimane detenuto per espiare le pene irrogate per reati non ostativi, e che rende pertanto legittimo lo scioglimento del cumulo delle pene, al fine di verificare a quale titolo sia virtualmente imputabile lo stato di detenzione (si veda, tra le molte, Sez. 1, n. 35827 del 25/06/2024, Rv. 286986).

Una diversa interpretazione dell'art. 94 d.P.R. n. 309/1990, conforme a quella seguita per la concessione di altri benefici e prevedente, perciò, lo scioglimento del cumulo, contrasterebbe radicalmente con la previsione normativa, e quindi con la volontà espressa dal legislatore.

La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha ritenuto che tale previsione normativa non sia irrazionale o ingiustificata, perché risponde alla finalità, avvertita dal legislatore, di limitare l'applicazione di questa misura alternativa in funzione della maggiore pericolosità dei condannati per reati ostativi, pericolosità che impone un diverso bilanciamento tra le esigenze di tutela della collettività e quelle di recupero del soggetto dalla sua dipendenza.

Il divieto di scioglimento del cumulo, in questo caso specifico, non è perciò in contrasto con il principio giurisprudenziale che riconosce la legittimità di tale scioglimento al fine di consentire l'accesso ai benefici penitenziari per il soggetto condannato per reati ostativi, che abbia già virtualmente espiato la pena irrogata per essi: la diversità delle interpretazioni è imposta dal diverso contenuto delle norme applicabili, ed è giustificata anche dalla diversità dei limiti previsti per la concedibilità dei benefici ai condannati per reati ostativi, essendo tali limiti plurimi e di varia natura con riferimento a quelli previsti dall'art. 4-bis Ord. pen., mentre nel caso dell'affidamento previsto dall'art. 94 d.P.R. n. 309/1990 l'unico limite consiste nella quantità di pena da espiare.

La norma dell'art. 94 d.P.R. n. 309/1990, perciò, non appare contrastare con i criteri di ragionevolezza, di uguaglianza e di funzione rieducativa della pena.

L'ordinanza impugnata, pertanto, si è correttamente conformata all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, che deve essere ritenuto preferibile perché più aderente al testo normativo e alla volontà del legislatore; essa non presenta, perciò, i vizi lamentati dal ricorrente.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 03 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] RUSSO Sent. n.sez. 3523/2025 CC - 03/12/2025 R.G.N. 27351/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 633/2026 Roma, lì, 08/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 08 luglio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la concessione della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento terapeutico, ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n. 309/1990, perché egli risulta condannato per reati ostativi previsti dall’art. 4-bis Ord. pen. ed ha in espiazione una pena complessiva superiore a quattro anni di reclusione, mentre la norma consente l’applicazione di tale misura, in favore di soggetti tossicodipendenti, se la pena in espiazione non supera i sei anni di reclusione, o quattro anni di reclusione quando vi sia stata condanna per un reato previsto dall’art. 4-bis Ord. pen. La Corte di cassazione, inoltre, ha ritenuto che, in questo caso, non possa neppure procedersi allo scioglimento del cumulo, perché ciò violerebbe il dettato dell’art. 94 d.P.R. n. 309/1990, consentendo, di fatto, di aggirare i limiti posti dal legislatore. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con cui deduce la nullità dell’ordinanza, per violazione di norme processuali. Il Tribunale ha applicato un indirizzo della Corte di cassazione che non è consolidato, essendovi anche pronunce contrarie, che hanno ritenuto che la presenza di un reato ostativo, all’interno in un cumulo, non può porre nel nulla i principi costituzionali di ragionevolezza, uguaglianza e funzione rieducativa della pena. Lo scioglimento del cumulo, ai fini dell’applicazione dell’affidamento in prova terapeutico, consentirebbe il legittimo accesso ai benefici penitenziari, quando le pene del reato ostativo sono state già espiate. Nel caso del ricorrente le pene relative ai reati ostativi sono state da tempo interamente espiate, e sono in corso di espiazione le pene irrogate per reati non ostativi dal momento che, in ossequio al principio del favor rei, la pena inflitta per reati ostativi deve ritenersi espiata per prima. Lo scioglimento del cumulo è funzionale alla individuazione del momento in cui la pena irrogata per reati ostativi è stata espiata, espiazione che comporta l'inapplicabilità del divieto di concessione dei benefici penitenziari. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. 2. Il ricorrente richiama un indirizzo giurisprudenziale che risulta superato, dal momento che questa Corte ha stabilito, a partire dalle sentenze Sez. 1, n. 41322 del 07/10/2009, Rv. 245057, e Sez. 1, n. 51882 del 13/09/2016, Rv. 268843, e con solo occasionali pronunce divergenti, che «In tema di affidamento in prova terapeutico, poiché la condizione di accesso alla misura prevede che la pena detentiva inflitta o ancora da espiare sia contenuta nel limite di sei anni ovvero di quattro anni, se relativa a titolo esecutivo comprendente reati di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, non è consentita la scissione virtuale del cumulo, in caso di pena da espiare superiore ai quattro anni, al fine di imputare quella già espiata ai reati in questione» (Sez. 1, n. 37523 del 02/07/2024, Rv. 287078; Sez. 1, n. 29873 del 24/03/2023, Rv. 284824; Sez. 1, n. 23279 del 03/03/2021, Rv. 281613; Sez. 1, n. 12339 del 20/02/2020, Rv. 278701; Sez. 1, n. 42088 del 18/07/2019, Rv. 277294, tra le molte). Questo indirizzo interpretativo deve essere confermato, perché aderente al testo normativo e fedele alla volontà del legislatore, che ha voluto stabilire limiti di pena diversi a seconda della presenza, tra le condanne in esecuzione a carico del soggetto che richieda l'affidamento in prova ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309/1990, di uno dei reati previsti dall'art. 4-bis Ord. pen. come ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, ritenendo una tale condanna dimostrativa della maggiore pericolosità del reo. Il testo dell'art. 94 d.P.R. n. 309/1990 recita che il beneficio è concedibile solo «quando deve essere espiata una pena detentiva … non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni»: esso, dunque, lega il diverso limite di pena non al fatto che sia in concreto in espiazione la pena per un reato ostativo, ma al fatto che il titolo esecutivo includa un tale reato. Diversamente, l'art. 4-bis Ord. pen., nel prevedere i limiti alla concedibilità dei benefici penitenziari ai soggetti condannati per specifici delitti, parla di soggetti «detenuti» per i singoli reati ostativi, testo che legittima l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui tali limiti riguardano chi sta espiando la pena irrogata per tali reati, e non chi ha già espiato le relative pene e rimane detenuto per espiare le pene irrogate per reati non ostativi, e che rende pertanto legittimo lo scioglimento del cumulo delle pene, al fine di verificare a quale titolo sia virtualmente imputabile lo stato di detenzione (si veda, tra le molte, Sez. 1, n. 35827 del 25/06/2024, Rv. 286986). Una diversa interpretazione dell'art. 94 d.P.R. n. 309/1990, conforme a quella seguita per la concessione di altri benefici e prevedente, perciò, lo scioglimento del cumulo, contrasterebbe radicalmente con la previsione normativa, e quindi con la volontà espressa dal legislatore. La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha ritenuto che tale previsione normativa non sia irrazionale o ingiustificata, perché risponde alla finalità, avvertita dal legislatore, di limitare l'applicazione di questa misura alternativa in funzione della maggiore pericolosità dei condannati per reati ostativi, pericolosità che impone un diverso bilanciamento tra le esigenze di tutela della collettività e quelle di recupero del soggetto dalla sua dipendenza. Il divieto di scioglimento del cumulo, in questo caso specifico, non è perciò in contrasto con il principio giurisprudenziale che riconosce la legittimità di tale scioglimento al fine di consentire l'accesso ai benefici penitenziari per il soggetto condannato per reati ostativi, che abbia già virtualmente espiato la pena irrogata per essi: la diversità delle interpretazioni è imposta dal diverso contenuto delle norme applicabili, ed è giustificata anche dalla diversità dei limiti previsti per la concedibilità dei benefici ai condannati per reati ostativi, essendo tali limiti plurimi e di varia natura con riferimento a quelli previsti dall'art. 4-bis Ord. pen., mentre nel caso dell'affidamento previsto dall'art. 94 d.P.R. n. 309/1990 l'unico limite consiste nella quantità di pena da espiare. La norma dell'art. 94 d.P.R. n. 309/1990, perciò, non appare contrastare con i criteri di ragionevolezza, di uguaglianza e di funzione rieducativa della pena. L'ordinanza impugnata, pertanto, si è correttamente conformata all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, che deve essere ritenuto preferibile perché più aderente al testo normativo e alla volontà del legislatore; essa non presenta, perciò, i vizi lamentati dal ricorrente. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 03 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]