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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28743/2026

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LE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di sei mesi di reclusione e di 150,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 349, secondo comma, cod. pen., articolando un solo motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio e la conseguente affermazione di responsabilità dell'imputato; Rilevato che l'unico motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché, oltre che costituite da mere doglianze in punto di fatto, le stesse sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata, in modo congruo, ed in linea con quella di primo grado, ha ritenuto fondata la dichiarazione di penale responsabilità dell'attuale ricorrente per aver determinato o comunque consentito l'ingresso di due semirimorchi carichi di rifiuti all'interno di un'area sequestrata ed affidata alla sua custodia, evidenziando come la piena consapevolezza del medesimo di tale fatto è desumibile in particolare: (a) dalla riconducibilità dell'area all'imputato e dalla sua nomina quale custode della stessa; (b) dalla presenza dei due semirimorchi per un periodo non breve, protrattosi dall'8 al 14 aprile 2021, e cessato solo effetto del sopralluogo della polizia giudiziaria; (c) dalla natura e dalle dimensioni di tali mezzi, appunto due semirimorchi carichi di rifiuti, ampiamente visibili e non introducibili in modo fugace su un fondo; (d) dall'inserimento della condotta nel contesto di una più ampia attività illecita di gestione dei rifiuti realizzata dall'imputato e dal figlio, costituita dallo stoccaggio e smontaggio di mezzi pesanti risalente nel tempo, e compiuta anche sul fondo interessato dal fatto per il quale è stata pronunciata condanna nel presente processo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle 4krnmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/r nio Corly(.2¦A\ ' se-e, [OSCURATO:PERSONA] F°.í CELLFRIA Sezione VII Rsi7ale 29 L 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa K 1v fmenze

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di sei mesi di reclusione e di 150,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 349, secondo comma, cod. pen., articolando un solo motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio e la conseguente affermazione di responsabilità dell'imputato; Rilevato che l'unico motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché, oltre che costituite da mere doglianze in punto di fatto, le stesse sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata, in modo congruo, ed in linea con quella di primo grado, ha ritenuto fondata la dichiarazione di penale responsabilità dell'attuale ricorrente per aver determinato o comunque consentito l'ingresso di due semirimorchi carichi di rifiuti all'interno di un'area sequestrata ed affidata alla sua custodia, evidenziando come la piena consapevolezza del medesimo di tale fatto è desumibile in particolare: (a) dalla riconducibilità dell'area all'imputato e dalla sua nomina quale custode della stessa; (b) dalla presenza dei due semirimorchi per un periodo non breve, protrattosi dall'8 al 14 aprile 2021, e cessato solo effetto del sopralluogo della polizia giudiziaria; (c) dalla natura e dalle dimensioni di tali mezzi, appunto due semirimorchi carichi di rifiuti, ampiamente visibili e non introducibili in modo fugace su un fondo; (d) dall'inserimento della condotta nel contesto di una più ampia attività illecita di gestione dei rifiuti realizzata dall'imputato e dal figlio, costituita dallo stoccaggio e smontaggio di mezzi pesanti risalente nel tempo, e compiuta anche sul fondo interessato dal fatto per il quale è stata pronunciata condanna nel presente processo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle 4krnmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/r nio Corly(.2¦A\ ' se-e, [OSCURATO:PERSONA] F°.í CELLFRIA Sezione VII Rsi7ale 29 L 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa K 1v fmenze
Sentenza Cassazione n. 28743/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris