CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2024
Cassazione n. 30998/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 28 agosto 2023 la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], riformando la sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 di reclusione ed C 2.000 di multa, rideterminava la pena in complessivi anni 1 e mesi 8 di reclusione ed C 4.000 di multa, avendolo ritenuto colpevole dei reato contestato; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla negata applicazione dell'esimente di cui all'art. 75 del D.P.R. 309 del 1990; che con il secondo motivo di impugnazione il Ferrigno censurava il provvedimento impugnato in punto di motivazione lamentando la mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con argomentazione priva di vizi logici o giuridici, ha escluso la ricorrenza dell'invocata esimente di cui all'art. 75 del citato D.P.R. 309 del 1990 dando rilievo tanto alle modalità dell'arresto, contraddistinte dalla fuga del Ferrigno alla vista degli operanti, nonché al rilevante dato ponderale dello stupefacente rinvenuto sull'imputato, pari ad 817 dosi medie, e dal fatto che lo stesso fosse stato trovato in possesso di una importante somma di denaro; che anche il secondo motivo, con cui il ricorrente lamentava la mancata applicazione della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 del D.P.R. 309 del 1990, risulta manifestamente infondato in guanto la Corte d'appello reggina, sulla scorta delle medesime argomentazioni con cui ha negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 75 del medesimo D.P.R. 309 del 1990, ne ha escluso la ricorrenza; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma eguitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]