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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 31435/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.[OSCURATO:PERSONA]

1. D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 17/12/2020 che ha confermato la condanna alla pena di giustizia inflitta al ricorrente dal Tribunale di Cosenza in ordine al delitto di ricettazione.

Al riguardo deduce:

1.1. errata applicazione della legge penale in relazione agli artt. 190, 495 e 603 cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU e vizio di motivazione con riferimento al diniego di rinnovazione istruttoria dell'esame della p.o. e dell'imputato.

A fronte di un'integrazione probatoria volta a sollecitare l'esame della persona offesa e quello dell'imputato, necessaria anche in punto di corretta qualificazione giuridica del fatto (in ipotesi da ascrivere al ricorrente come furto, ovvero al fine di chiarire circostanze di fatto attinenti alle condizioni del mezzo tali da poter escludere l'elemento soggettivo della ricettazione stante l'assenza di segni di effrazione sul mezzo e potendo la ricezione conseguire a modalità lecite), la Corte di merito aveva reso una motivazione scarna, apparente ed illogica, assumendo l'esaustività del compendio probatorio raccolto nonostante fossero rimasti ignoti il luogo ed il momento in cui il ricorrente avesse avuto il possesso del bene, se fosse stato il primo prenditore della res o se altri avessero rubato prima facie il motociclo o se il ricorrente ne fosse venuto in possesso successivamente, se l'avesse rinvenuto per strada e, presupponendo, quanto all'esame dell'imputato, anche un disinteresse ad essere sentito al processo sulla scorta dell'assenza all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (dovuta invece a mero disguido), non tenendo conto che l'imputato era presente per rendere l'esame a quella antecedente del 7/12/2016, poi rinviata per decisione giudiziale.

1.2. violazione di legge e vizio di motivazione laddove la Corte di merito presume la prova della conoscenza in capo al ricorrente della provenienza illecita del bene, obnubilando il dato decisivo dell'assenza di segni di effrazione sul mezzo che ne rendessero verosimile la provenienza delittuosa (accertata dai verbalizzanti esclusivamente dopo la verifica sul numero di telaio) e valorizzando la mancanza di spiegazioni sulle modalità con cui ne è venuto in possesso, pur non essendogli stata concessa l'opportunità di rendere esame (e in considerazione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti o senza difensore).

1.3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego dell'ipotesi attenuata di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen., in difetto di qualsivoglia valutazione sulle modalità della condotta e sul grado di offensività, a fronte di un fatto-reato che sulla scorta di una coerente valutazione degli indici fattuali avrebbe consentito di inquadrare la vicenda nell'alveo della speciale tenuità, trattandosi di un bene di modico valore sottratto alle [OSCURATO:PERSONA].

1.4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 62 n. 4 cod. pen. in difetto di qualsiasi valutazione sulle modalità della condotta e sul grado di offensività.

Quanto all'attenuante comune si erano disattese le indicazioni dettate da questa Corte ai fini di una corretta valutazione dell'entità del danno sia con riferimento al criterio obiettivo del pregiudizio che a quello subiettivo delle condizioni economiche del soggetto passivo.

Quanto alle attenuanti generiche si era fatto riferimento ai soli precedenti penali e ad una generica, ma non specificata, modalità dell'azione, in assenza, peraltro, dell'esame dell'imputato che avrebbe consentito al ricorrente di tratteggiare la realità della vicenda.

2. Il PG presso questa Corte, con requisitoria in data 9/06/2022, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

3. Con memoria in data 22/06/2022, la difesa del ricorrente, sul rilievo dell'assenza di decisività delle argomentazioni di cui alla requisitoria del P.G., ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1-2.

I primi due motivi sono manifestamente infondati.

Come noto, l'esame dell'imputato non assunto in primo grado, al pari degli altri mezzi di prova, può trovare ingresso nel giudizio di appello, mediante ordinanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen., soltanto ove ritenuto necessario sulla base di specifiche esigenze, che è onere della parte instante indicare e documentare (Sez. 2, n. 37883 del 20/07/2017, Rv. 271141).

Al riguardo, la Corte di merito ha ritenuto superfluo l'atto istruttorio in ragione dell'acquisizione di un quadro probatorio completo a suo carico che deponeva già per l'esclusione dell'ipotesi alternativa (avere commesso un furto) che lo stesso si propugnava di allegare.

In particolare, a fronte della possibilità di rendere giustificazioni sin da quando è stato fermato dalla polizia giudiziaria e nel corso del procedimento (ex art. 415-bis cod. proc. pen.), si è constatato il successivo disinteresse legato non solo alla mancata comparizione dell'udienza all'uopo fissata, ma soprattutto a quella di discussione del 06/09/2017, ove il ricorrente fu assente per rinunzia, con la conseguenza che del tutto corretta è la decisione assunta in quella sede dal Tribunale di procedere alla discussione e deliberare la sentenza.

A ciò, peraltro, va anche aggiunto l'ulteriore rilievo che lo stesso imputato, il quale dopo la decisione del primo giudice aveva evidenziato come la sua mancata comparizione all'udienza di discussione fosse dovuta ad un "disguido", ha ulteriormente rinunziato a comparire in appello, ove avrebbe potuto rendere dichiarazioni spontanee.

Peraltro, la generica prospettazione di avere commesso un reato meno grave, in ipotesi non perseguibile per mancanza di querela, si scontra con le circostanze di fatto asseverate dal giudice del merito, essendo emerso come la ricettazione abbia riguardato un bene esposto alla pubblica fede, di cui si era smontato e abbandonato il portapacchi e destinato a pubblico servizio.

Dalla lettura della sentenza di primo grado risulta, infatti, che il furto del mezzo, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., è avvenuto davanti al centro di distribuzione di [OSCURATO:PERSONA] a Roges di Rende.

Di conseguenza l'alternativa di tipo "qualificatorio" invocata dal ricorrente si rivela, in concreto, più grave di quella per cui si procede, tenuto conto che ricorre l'ipotesi del furto pluriaggravato ai sensi degli artt. 624 - 625 nn. 2 e 7 e 61 n. 11 cod. pen. in relazione all'ultimo comma dell'art. 625 cod. pen.

Inoltre, il giudice del merito ha accertato non solo che il furto fu commesso il 10/08/2015 a fronte del fermo dell'imputato avvenuto il 18 dello stesso mese, ma soprattutto che al mezzo era stata allocata una targa con codice alfanumerico inesistente e presentava la scocca già riverniciata (il colore grigio al posto del giallo che notoriamente caratterizza i ciclomotori delle Poste, visibile all'interno del bauletto e nella zona sottostante il manubrio), al fine di occultarne la provenienza furtiva da [OSCURATO:PERSONA].

Con la conseguenza che essendo state compiute operazioni volte ad occultare la provenienza delittuosa del bene ricorreva la diversa e più grave ipotesi del riciclaggio.

Tali elementi esteriori non rendono affatto decisivo, ai fini del dolo, l'assenza di possibili forzature del blocco di accensione, avendo comunque il giudice del merito fornito una descrizione del fatto - in uno con la circostanza che l'imputato circolava senza la carta di circolazione, il certificato di proprietà ed era privo del casco - che danno ampiamente conto della piena consapevolezza di disporre di un bene di provenienza delittuosa, al di là pur dell'assenza di qualsiasi spiegazione sulle modalità in forza delle quali il ricorrente è entrato in possesso del bene.

Di conseguenza, corretta è altresì la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto superfluo l'esame della persona offesa al fine di indagare sulle circostanze in cui si sarebbe verificato il furto.3.

Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Ai fini dell'esclusione dell'ipotesi attenuata della ricettazione, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte a mente del quale l'espressione "fatto di particolare tenuità", di cui al secondo comma dell'art.648 cod. pen., non va riferita rEm esclusivamente al valore della cosa ricettata, ma a tutti quegli elementi, di natura sia soggettiva che oggettiva, che possono caratterizzare il caso concreto e possono quindi assumere un significato determinante ai fini del riconoscimento o dell'esclusione della circostanza attenuante.

In tema di ricettazione, infatti, il valore del bene - peraltro nel caso in esame non affatto modico - è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, mentre se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante "de qua", e che va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (quale l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Rv. 258118; Sez. 1, n. 33510 del 07/07/2010, Rv. 248119).

Nel caso in esame, il giudizio di disvalore posto a fondamento del diniego rinviene tanto l'indicazione di elementi negativi attinenti alla personalità (si sono richiamati i precedenti penali), quanto alle modalità del fatto.

4. Parimenti manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso.

4.1. L'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. rinviene congrua motivazione, in ossequio al principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la configurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato).(Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241; Sez. 2, n. 7806 del 20/11/2020, non mass.).Al di là dell'assenza del pregiudizio di irrisorio valore in relazione ad un motociclo, va anche rimarcato come si trattasse di bene destinato all'assolvimento di un servizio pubblico, quale quello di recapito della corrispondenza.

4.2. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269).

E il richiamo ai precedenti penali, di cui uno specifico, in assenza di specifici elementi positivi ritualmente introdotti al processo, risulta pienamente adeguato a dare contezza del diniego.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.[OSCURATO:PERSONA] 1. D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 17/12/2020 che ha confermato la condanna alla pena di giustizia inflitta al ricorrente dal Tribunale di Cosenza in ordine al delitto di ricettazione. Al riguardo deduce: 1.1. errata applicazione della legge penale in relazione agli artt. 190, 495 e 603 cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU e vizio di motivazione con riferimento al diniego di rinnovazione istruttoria dell'esame della p.o. e dell'imputato. A fronte di un'integrazione probatoria volta a sollecitare l'esame della persona offesa e quello dell'imputato, necessaria anche in punto di corretta qualificazione giuridica del fatto (in ipotesi da ascrivere al ricorrente come furto, ovvero al fine di chiarire circostanze di fatto attinenti alle condizioni del mezzo tali da poter escludere l'elemento soggettivo della ricettazione stante l'assenza di segni di effrazione sul mezzo e potendo la ricezione conseguire a modalità lecite), la Corte di merito aveva reso una motivazione scarna, apparente ed illogica, assumendo l'esaustività del compendio probatorio raccolto nonostante fossero rimasti ignoti il luogo ed il momento in cui il ricorrente avesse avuto il possesso del bene, se fosse stato il primo prenditore della res o se altri avessero rubato prima facie il motociclo o se il ricorrente ne fosse venuto in possesso successivamente, se l'avesse rinvenuto per strada e, presupponendo, quanto all'esame dell'imputato, anche un disinteresse ad essere sentito al processo sulla scorta dell'assenza all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (dovuta invece a mero disguido), non tenendo conto che l'imputato era presente per rendere l'esame a quella antecedente del 7/12/2016, poi rinviata per decisione giudiziale. 1.2. violazione di legge e vizio di motivazione laddove la Corte di merito presume la prova della conoscenza in capo al ricorrente della provenienza illecita del bene, obnubilando il dato decisivo dell'assenza di segni di effrazione sul mezzo che ne rendessero verosimile la provenienza delittuosa (accertata dai verbalizzanti esclusivamente dopo la verifica sul numero di telaio) e valorizzando la mancanza di spiegazioni sulle modalità con cui ne è venuto in possesso, pur non essendogli stata concessa l'opportunità di rendere esame (e in considerazione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti o senza difensore). 1.3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego dell'ipotesi attenuata di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen., in difetto di qualsivoglia valutazione sulle modalità della condotta e sul grado di offensività, a fronte di un fatto-reato che sulla scorta di una coerente valutazione degli indici fattuali avrebbe consentito di inquadrare la vicenda nell'alveo della speciale tenuità, trattandosi di un bene di modico valore sottratto alle [OSCURATO:PERSONA]. 1.4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 62 n. 4 cod. pen. in difetto di qualsiasi valutazione sulle modalità della condotta e sul grado di offensività. Quanto all'attenuante comune si erano disattese le indicazioni dettate da questa Corte ai fini di una corretta valutazione dell'entità del danno sia con riferimento al criterio obiettivo del pregiudizio che a quello subiettivo delle condizioni economiche del soggetto passivo. Quanto alle attenuanti generiche si era fatto riferimento ai soli precedenti penali e ad una generica, ma non specificata, modalità dell'azione, in assenza, peraltro, dell'esame dell'imputato che avrebbe consentito al ricorrente di tratteggiare la realità della vicenda. 2. Il PG presso questa Corte, con requisitoria in data 9/06/2022, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Con memoria in data 22/06/2022, la difesa del ricorrente, sul rilievo dell'assenza di decisività delle argomentazioni di cui alla requisitoria del P.G., ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1-2. I primi due motivi sono manifestamente infondati. Come noto, l'esame dell'imputato non assunto in primo grado, al pari degli altri mezzi di prova, può trovare ingresso nel giudizio di appello, mediante ordinanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen., soltanto ove ritenuto necessario sulla base di specifiche esigenze, che è onere della parte instante indicare e documentare (Sez. 2, n. 37883 del 20/07/2017, Rv. 271141). Al riguardo, la Corte di merito ha ritenuto superfluo l'atto istruttorio in ragione dell'acquisizione di un quadro probatorio completo a suo carico che deponeva già per l'esclusione dell'ipotesi alternativa (avere commesso un furto) che lo stesso si propugnava di allegare. In particolare, a fronte della possibilità di rendere giustificazioni sin da quando è stato fermato dalla polizia giudiziaria e nel corso del procedimento (ex art. 415-bis cod. proc. pen.), si è constatato il successivo disinteresse legato non solo alla mancata comparizione dell'udienza all'uopo fissata, ma soprattutto a quella di discussione del 06/09/2017, ove il ricorrente fu assente per rinunzia, con la conseguenza che del tutto corretta è la decisione assunta in quella sede dal Tribunale di procedere alla discussione e deliberare la sentenza. A ciò, peraltro, va anche aggiunto l'ulteriore rilievo che lo stesso imputato, il quale dopo la decisione del primo giudice aveva evidenziato come la sua mancata comparizione all'udienza di discussione fosse dovuta ad un "disguido", ha ulteriormente rinunziato a comparire in appello, ove avrebbe potuto rendere dichiarazioni spontanee. Peraltro, la generica prospettazione di avere commesso un reato meno grave, in ipotesi non perseguibile per mancanza di querela, si scontra con le circostanze di fatto asseverate dal giudice del merito, essendo emerso come la ricettazione abbia riguardato un bene esposto alla pubblica fede, di cui si era smontato e abbandonato il portapacchi e destinato a pubblico servizio. Dalla lettura della sentenza di primo grado risulta, infatti, che il furto del mezzo, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., è avvenuto davanti al centro di distribuzione di [OSCURATO:PERSONA] a Roges di Rende. Di conseguenza l'alternativa di tipo "qualificatorio" invocata dal ricorrente si rivela, in concreto, più grave di quella per cui si procede, tenuto conto che ricorre l'ipotesi del furto pluriaggravato ai sensi degli artt. 624 - 625 nn. 2 e 7 e 61 n. 11 cod. pen. in relazione all'ultimo comma dell'art. 625 cod. pen. Inoltre, il giudice del merito ha accertato non solo che il furto fu commesso il 10/08/2015 a fronte del fermo dell'imputato avvenuto il 18 dello stesso mese, ma soprattutto che al mezzo era stata allocata una targa con codice alfanumerico inesistente e presentava la scocca già riverniciata (il colore grigio al posto del giallo che notoriamente caratterizza i ciclomotori delle Poste, visibile all'interno del bauletto e nella zona sottostante il manubrio), al fine di occultarne la provenienza furtiva da [OSCURATO:PERSONA]. Con la conseguenza che essendo state compiute operazioni volte ad occultare la provenienza delittuosa del bene ricorreva la diversa e più grave ipotesi del riciclaggio. Tali elementi esteriori non rendono affatto decisivo, ai fini del dolo, l'assenza di possibili forzature del blocco di accensione, avendo comunque il giudice del merito fornito una descrizione del fatto - in uno con la circostanza che l'imputato circolava senza la carta di circolazione, il certificato di proprietà ed era privo del casco - che danno ampiamente conto della piena consapevolezza di disporre di un bene di provenienza delittuosa, al di là pur dell'assenza di qualsiasi spiegazione sulle modalità in forza delle quali il ricorrente è entrato in possesso del bene. Di conseguenza, corretta è altresì la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto superfluo l'esame della persona offesa al fine di indagare sulle circostanze in cui si sarebbe verificato il furto.3. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Ai fini dell'esclusione dell'ipotesi attenuata della ricettazione, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte a mente del quale l'espressione "fatto di particolare tenuità", di cui al secondo comma dell'art.648 cod. pen., non va riferita rEm esclusivamente al valore della cosa ricettata, ma a tutti quegli elementi, di natura sia soggettiva che oggettiva, che possono caratterizzare il caso concreto e possono quindi assumere un significato determinante ai fini del riconoscimento o dell'esclusione della circostanza attenuante. In tema di ricettazione, infatti, il valore del bene - peraltro nel caso in esame non affatto modico - è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, mentre se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante "de qua", e che va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (quale l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Rv. 258118; Sez. 1, n. 33510 del 07/07/2010, Rv. 248119). Nel caso in esame, il giudizio di disvalore posto a fondamento del diniego rinviene tanto l'indicazione di elementi negativi attinenti alla personalità (si sono richiamati i precedenti penali), quanto alle modalità del fatto. 4. Parimenti manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso. 4.1. L'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. rinviene congrua motivazione, in ossequio al principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la configurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato).(Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241; Sez. 2, n. 7806 del 20/11/2020, non mass.).Al di là dell'assenza del pregiudizio di irrisorio valore in relazione ad un motociclo, va anche rimarcato come si trattasse di bene destinato all'assolvimento di un servizio pubblico, quale quello di recapito della corrispondenza. 4.2. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269). E il richiamo ai precedenti penali, di cui uno specifico, in assenza di specifici elementi positivi ritualmente introdotti al processo, risulta pienamente adeguato a dare contezza del diniego. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorre
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