Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 agosto 1968

Cassazione n. 47413/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/08/1968 avverso l'ordinanza del 21/04/2022 del TRIB.

LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG/[OSCURATO:PERSONA] i A •C0C-o-32.

Ce@ c2AR csue c C-0 ,() pot ; e xs, teA70 di."( Yfj [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 21 aprile 2022 il Tribunale di Bari - in procedura ex art. 310 cod.proc.pen. - ha respinto l'appello introdotto da D'[OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione emessa dal GIP della medesima sede in data 24 gennaio 2022. 1.1 n tema della decisione è rappresentato dalla valutazione di perdurante necessità e adeguatezza della misura della custodia in carcere, applicata a far data dal 18 ottobre 2021.

Nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta integrata la gravità indiziaria per più condotte, rubricate in termini di falsità in atto pubblico aggravata da finalità di agevolazione mafiosa e corruzione parimenti aggravata (fatti del settembre 2018).

Le condotte risultano poste in essere dal D'Arcangelo nella qualità di Comandante di un reparto della polizia locale di Sammichele di Bari e sono finalizzate, come esposto nella decisione, ad agevolare [OSCURATO:PERSONA], dato l'interesse di costui - che in quella data aveva partecipato ad un omicidio - a costituirsi un alibi .

Il fatto nuovo, rispetto alle precedenti valutazioni, è rappresentato essenzialmente dalle avvenute dimissioni del D'Arcangelo dal rapporto di impiego con l'amministrazione comunale.

2. In motivazione il Tribunale : a) ribadisce la sussistenza del pericolo di reiterazione delle condotte criminose, ritenendo non decisivo il dato delle avvenute dimissioni ; b) in particolare viene evidenziato che anche da 'privato cittadino' il D'Arcangelo, data l'intensità dei rapporti intrattenuti con noti esponenti della malavita organizzata, può commettere atti di concorso o agevolazione in delitti tipici dell'agire mafioso; c) tale considerazione è sostenuta dalla pregressa ostentazione di tali rapporti anche con i colleghi di servizio e dalla tendenza mostrata dal D'Arcangelo ad imporre ai sottoposti condotte illecite anche con metodi intimidatori, esercitando pressioni anche su esponenti politici locali.

Si compie altresì riferimento ad una amicizia intrattenuta dal D'Arcangelo con un poliziotto in servizio presso la Questura di Bari.Ciò posto, si ritiene inalterato il profilo di consistenza delle esigenze cautelari e tuttora adeguata la misura in atto, peraltro sostenuta da presunzione relativa ex lege .

3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - D'[OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 3.1 La difesa evidenzia come il Tribunale si sia esclusivamente soffermato sul profilo della 'permanenza' delle esigenze cautelari (nonostante il fatto nuovo rappresentato dalla cessazione del rapporto di impiego) ma non ha per nulla affrontato il tema principale dell'appello, rappresentato dalla scelta della misura idonea a scongiurare i pericula libertatis.

Viene, in sostanza, rielaborato il tema delle esigenze cautelari, non più correlato alla specificità delle funzioni esercitate in passato quanto a profili personologici, ricostruiti, peraltro, in modo affettato e non rispondente ai materiali cognitivi disponibili.

Si evidenzia, sul tema, che il D'Arcangelo non risponde, neanche in sede di - avvenuto - esercizio dell'azione penale del reato di cui all'art.416 bis cod.pen. .

Si insiste pertanto nella deduzione di omessa motivazione sul punto specifico oggetto di domanda.

4. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 4.1 n giudizio espresso dal Tribunale riguarda essenzialmente la permanenza delle esigenze cautelari, con particolare riferimento al pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle per cui si procede.

Tale attualizzazione, a fronte del fatto nuovo dedotto, era peraltro necessaria (posto che - astrattamente - la cessazione del rapporto di impiego avrebbe potuto determinare una valutazione di sopravvenuta insussistenza delle esigenze de qua) e risulta realizzata in riferimento ad elementi di fatto apprezzati in modo non illogico.

E' stata valorizzata la particolare familiarità con esponenti del clan locale e la intensità del rapporto intervenuto nel corso del tempo (di cui l'episodio oggetto del procedimento è congrua spia), aspetti che legittimamente rendono concreto il pericolo di reiterazione. 4.2 Quanto al parametro della 'attualità e concretezza' del pericolo, va qui ribadito che l'espressa previsione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, introdotta dalla legge 16 aprile 25, n. 47 nel testo dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., si configura come una mera endiadi e rappresenta un richiamo simbolico all'osservanza di una nozione già presente nel sistema normativo preesistente alla novella, poichè insita in quella di concretezza (v.

Sez.

I n. 5787 del 21.10.2015, Calandrino, rv 265985, alle cui argomentazioni si fa rinvio, nonchè, tra le altre, Sez.

VI n. 15978 del 27.11.2015, Garrone, rv 266988; Sez.

VI n. 9894 del 16.2.2016, rv 266421 ).

Il giudizio prognostico, ove espresso in termini di pericolosità si fonda sempre sul medesimo schema logico (v. art. 203 cod.pen.) rappresentato da una componente 'storica' (la ricostruzione della o delle condotte poste in essere dal soggetto attenzionato e delle loro modalità concrete di realizzazione) che influisce in modo decisivo sulla fase propriamente prognostica, rappresentandone il fondamento e condizionandone razionalmente gli esiti.

La prognosi è per sua natura un giudizio rivolto al futuro, qui in termini di pericolo, il che esclude che possano introdursi elementi di certezza sulle future condotte, antitetici alla stesso concetto evocato dal legislatore.

In altri termini, affermare che un pericolo è concreto (l'opposto di astratto) significa trarre dalla parte storica del giudizio gli indicatori idonei a sostenere una ragionevole probabilità di realizzazione di ulteriori condotte di particolare gravità o comunque analoghe a quelle già poste in essere.

Si tratta di una particolare condizione attribuita al soggetto che, in quanto concreta, è - per forza di cose - anche attuale, nel senso che gli indicatori emersi sulla personalità devono renderla palese al momento della decisione.

Ciò non significa - però - che il 'nuovo reato' debba essere già individuabile o individuato come di subitanea realizzazione, posto che la misura cautelare non necessariamente è tesa ad interrompere una condotta «perdurante» o su cui vi siano evidenze di programmazione imminenti, trattandosi di misura che, ove assistita da una prognosi realmente basata sull'analisi dei comportamenti pregressi e del loro significato, tende ad inibire un pericolo, dunque una ragionevole probabilità di reiterazione, in un futuro prossimo, di condotte lesive di beni giuridici di particolare rilievo (sul tema, oltre alle decisioni già citate, v. altresì Sez.

H n. 47891 del 7.9.2016, rv 268366; Sez.

Il n. 44946 del 13.9.2016, rv 267965; Sez.

Il n. 47619 del 19.10.2016, rv 268508; in senso contrario Sez.

III n. 11372 dei 10.11.2015, rv 266481 che ritiene di contro necessaria la constatazione della immediata prossimità di occasioni di ripetizione dell'illecito) .4.3 Ciò posto, la decisione è effettivamente carente in chiave di analisi delle ragioni per cui «quel pericolo» non possa essere adeguatamente contenuto attraverso l'applicazione della misura degli arresti domiciliari.

Il fatto nuovo portato all'attenzione dei giudici del merito (cessazione del rapporto di impiego) obiettivamente riduce le possibili occasioni di riproduzione diretta del comportamento già constatato ed è dunque idoneo ad incrinare la presunzione (relativa) di adeguatezza della custodia in carcere, rendendo necessaria una piena valutazione dei profili di adeguatezza, che il Tribunale non realizza. 4.4 Va infatti ricordato che, ferma restando la necessità di apprezzare il «grado» delle esigenze cautelari (art. 275 col), la scelta della misura va realizzata in chiave di «adeguatezza», il che comporta la necessità di effettuare un giudizio comparativo tra il tipo (e non solo il grado) di pericolo e la «efficacia contenitiva» derivante dall'applicazione della misura meno afflitiva degli arresti domiciliari.

In altre parole, la inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari (eventualmente aggravata da divieti di comunicazione) è, secondo gli insegnamenti nomofilattici, da rapportarsi in concreto : a) alla prognosi negativa in punto di auto-osservanza dei limiti correlati alle caratteristiche intrinseche della misura (il soggetto, per la particolare aggressività verso terzi o per la inaffidabilità dimostrata dalla biografia criminale è altamente probabile che non rispetterà i limiti, anche comunicativi, imposti, violandoli allo scopo di reiterare il reato) ; b) alla esistenza di ragioni particolari, come la conflittualità familiare o l'assenza di alternative di collocazione, che rendono il domicilio luogo assolutamente inidoneo a contenere le constatate esigenze cautelari (si vedano, sul tema del contenuto del giudizio di adeguatezza, con particolare riferimento alla misura degli arresti domiciliari, Sez.

III n. 5121 del 4.12.2013, rv 258832; Sez.

I n. 22167 del 24.5.2005, rv 232396, nonchè - in via generale - quanto affermato da Sez.

I n. 30561 del 15.7.2010, rv 248322, per cui in tema di misure cautelari, l'adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, per quanto specificamente riguarda le esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, lett. c cod. proc. pen., può essere ritenuta soltanto quando elementi specifici, inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità del soggetto indichino quest'ultimo come propenso all'inosservanza degli obblighi connessi ad una diversa misura). 4.5 Su tali aspetti, nucleo essenziale della domanda di parte, il Tribunale non sviluppa considerazioni concrete, finendo con il riproporre il tema della presunzione (meramente relativa e, come si è detto, contrastata dal novum) di adeguatezza.

Va pertanto disposto l'annullamento della decisione, con rinvio per nuovo esame come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'adeguatezza della misura cautelare e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bari, competente ai sensi dell'art.309 co.7 c.p.p. .

Rigetta nel resto il ricorso.

Manda alla cancelleria per gli ad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/08/1968 avverso l'ordinanza del 21/04/2022 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG/[OSCURATO:PERSONA] i A •C0C-o-32. Ce@ c2AR csue c C-0 ,() pot ; e xs, teA70 di."( Yfj [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 21 aprile 2022 il Tribunale di Bari - in procedura ex art. 310 cod.proc.pen. - ha respinto l'appello introdotto da D'[OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione emessa dal GIP della medesima sede in data 24 gennaio 2022. 1.1 n tema della decisione è rappresentato dalla valutazione di perdurante necessità e adeguatezza della misura della custodia in carcere, applicata a far data dal 18 ottobre 2021. Nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta integrata la gravità indiziaria per più condotte, rubricate in termini di falsità in atto pubblico aggravata da finalità di agevolazione mafiosa e corruzione parimenti aggravata (fatti del settembre 2018). Le condotte risultano poste in essere dal D'Arcangelo nella qualità di Comandante di un reparto della polizia locale di Sammichele di Bari e sono finalizzate, come esposto nella decisione, ad agevolare [OSCURATO:PERSONA], dato l'interesse di costui - che in quella data aveva partecipato ad un omicidio - a costituirsi un alibi . Il fatto nuovo, rispetto alle precedenti valutazioni, è rappresentato essenzialmente dalle avvenute dimissioni del D'Arcangelo dal rapporto di impiego con l'amministrazione comunale. 2. In motivazione il Tribunale : a) ribadisce la sussistenza del pericolo di reiterazione delle condotte criminose, ritenendo non decisivo il dato delle avvenute dimissioni ; b) in particolare viene evidenziato che anche da 'privato cittadino' il D'Arcangelo, data l'intensità dei rapporti intrattenuti con noti esponenti della malavita organizzata, può commettere atti di concorso o agevolazione in delitti tipici dell'agire mafioso; c) tale considerazione è sostenuta dalla pregressa ostentazione di tali rapporti anche con i colleghi di servizio e dalla tendenza mostrata dal D'Arcangelo ad imporre ai sottoposti condotte illecite anche con metodi intimidatori, esercitando pressioni anche su esponenti politici locali. Si compie altresì riferimento ad una amicizia intrattenuta dal D'Arcangelo con un poliziotto in servizio presso la Questura di Bari.Ciò posto, si ritiene inalterato il profilo di consistenza delle esigenze cautelari e tuttora adeguata la misura in atto, peraltro sostenuta da presunzione relativa ex lege . 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - D'[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 3.1 La difesa evidenzia come il Tribunale si sia esclusivamente soffermato sul profilo della 'permanenza' delle esigenze cautelari (nonostante il fatto nuovo rappresentato dalla cessazione del rapporto di impiego) ma non ha per nulla affrontato il tema principale dell'appello, rappresentato dalla scelta della misura idonea a scongiurare i pericula libertatis. Viene, in sostanza, rielaborato il tema delle esigenze cautelari, non più correlato alla specificità delle funzioni esercitate in passato quanto a profili personologici, ricostruiti, peraltro, in modo affettato e non rispondente ai materiali cognitivi disponibili. Si evidenzia, sul tema, che il D'Arcangelo non risponde, neanche in sede di - avvenuto - esercizio dell'azione penale del reato di cui all'art.416 bis cod.pen. . Si insiste pertanto nella deduzione di omessa motivazione sul punto specifico oggetto di domanda. 4. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 4.1 n giudizio espresso dal Tribunale riguarda essenzialmente la permanenza delle esigenze cautelari, con particolare riferimento al pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle per cui si procede. Tale attualizzazione, a fronte del fatto nuovo dedotto, era peraltro necessaria (posto che - astrattamente - la cessazione del rapporto di impiego avrebbe potuto determinare una valutazione di sopravvenuta insussistenza delle esigenze de qua) e risulta realizzata in riferimento ad elementi di fatto apprezzati in modo non illogico. E' stata valorizzata la particolare familiarità con esponenti del clan locale e la intensità del rapporto intervenuto nel corso del tempo (di cui l'episodio oggetto del procedimento è congrua spia), aspetti che legittimamente rendono concreto il pericolo di reiterazione. 4.2 Quanto al parametro della 'attualità e concretezza' del pericolo, va qui ribadito che l'espressa previsione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, introdotta dalla legge 16 aprile 25, n. 47 nel testo dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., si configura come una mera endiadi e rappresenta un richiamo simbolico all'osservanza di una nozione già presente nel sistema normativo preesistente alla novella, poichè insita in quella di concretezza (v. Sez. I n. 5787 del 21.10.2015, Calandrino, rv 265985, alle cui argomentazioni si fa rinvio, nonchè, tra le altre, Sez. VI n. 15978 del 27.11.2015, Garrone, rv 266988; Sez. VI n. 9894 del 16.2.2016, rv 266421 ). Il giudizio prognostico, ove espresso in termini di pericolosità si fonda sempre sul medesimo schema logico (v. art. 203 cod.pen.) rappresentato da una componente 'storica' (la ricostruzione della o delle condotte poste in essere dal soggetto attenzionato e delle loro modalità concrete di realizzazione) che influisce in modo decisivo sulla fase propriamente prognostica, rappresentandone il fondamento e condizionandone razionalmente gli esiti. La prognosi è per sua natura un giudizio rivolto al futuro, qui in termini di pericolo, il che esclude che possano introdursi elementi di certezza sulle future condotte, antitetici alla stesso concetto evocato dal legislatore. In altri termini, affermare che un pericolo è concreto (l'opposto di astratto) significa trarre dalla parte storica del giudizio gli indicatori idonei a sostenere una ragionevole probabilità di realizzazione di ulteriori condotte di particolare gravità o comunque analoghe a quelle già poste in essere. Si tratta di una particolare condizione attribuita al soggetto che, in quanto concreta, è - per forza di cose - anche attuale, nel senso che gli indicatori emersi sulla personalità devono renderla palese al momento della decisione. Ciò non significa - però - che il 'nuovo reato' debba essere già individuabile o individuato come di subitanea realizzazione, posto che la misura cautelare non necessariamente è tesa ad interrompere una condotta «perdurante» o su cui vi siano evidenze di programmazione imminenti, trattandosi di misura che, ove assistita da una prognosi realmente basata sull'analisi dei comportamenti pregressi e del loro significato, tende ad inibire un pericolo, dunque una ragionevole probabilità di reiterazione, in un futuro prossimo, di condotte lesive di beni giuridici di particolare rilievo (sul tema, oltre alle decisioni già citate, v. altresì Sez. H n. 47891 del 7.9.2016, rv 268366; Sez. Il n. 44946 del 13.9.2016, rv 267965; Sez. Il n. 47619 del 19.10.2016, rv 268508; in senso contrario Sez. III n. 11372 dei 10.11.2015, rv 266481 che ritiene di contro necessaria la constatazione della immediata prossimità di occasioni di ripetizione dell'illecito) .4.3 Ciò posto, la decisione è effettivamente carente in chiave di analisi delle ragioni per cui «quel pericolo» non possa essere adeguatamente contenuto attraverso l'applicazione della misura degli arresti domiciliari. Il fatto nuovo portato all'attenzione dei giudici del merito (cessazione del rapporto di impiego) obiettivamente riduce le possibili occasioni di riproduzione diretta del comportamento già constatato ed è dunque idoneo ad incrinare la presunzione (relativa) di adeguatezza della custodia in carcere, rendendo necessaria una piena valutazione dei profili di adeguatezza, che il Tribunale non realizza. 4.4 Va infatti ricordato che, ferma restando la necessità di apprezzare il «grado» delle esigenze cautelari (art. 275 col), la scelta della misura va realizzata in chiave di «adeguatezza», il che comporta la necessità di effettuare un giudizio comparativo tra il tipo (e non solo il grado) di pericolo e la «efficacia contenitiva» derivante dall'applicazione della misura meno afflitiva degli arresti domiciliari. In altre parole, la inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari (eventualmente aggravata da divieti di comunicazione) è, secondo gli insegnamenti nomofilattici, da rapportarsi in concreto : a) alla prognosi negativa in punto di auto-osservanza dei limiti correlati alle caratteristiche intrinseche della misura (il soggetto, per la particolare aggressività verso terzi o per la inaffidabilità dimostrata dalla biografia criminale è altamente probabile che non rispetterà i limiti, anche comunicativi, imposti, violandoli allo scopo di reiterare il reato) ; b) alla esistenza di ragioni particolari, come la conflittualità familiare o l'assenza di alternative di collocazione, che rendono il domicilio luogo assolutamente inidoneo a contenere le constatate esigenze cautelari (si vedano, sul tema del contenuto del giudizio di adeguatezza, con particolare riferimento alla misura degli arresti domiciliari, Sez. III n. 5121 del 4.12.2013, rv 258832; Sez. I n. 22167 del 24.5.2005, rv 232396, nonchè - in via generale - quanto affermato da Sez. I n. 30561 del 15.7.2010, rv 248322, per cui in tema di misure cautelari, l'adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, per quanto specificamente riguarda le esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, lett. c cod. proc. pen., può essere ritenuta soltanto quando elementi specifici, inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità del soggetto indichino quest'ultimo come propenso all'inosservanza degli obblighi connessi ad una diversa misura). 4.5 Su tali aspetti, nucleo essenziale della domanda di parte, il Tribunale non sviluppa considerazioni concrete, finendo con il riproporre il tema della presunzione (meramente relativa e, come si è detto, contrastata dal novum) di adeguatezza. Va pertanto disposto l'annullamento della decisione, con rinvio per nuovo esame come da dispositivo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'adeguatezza della misura cautelare e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bari, competente ai sensi dell'art.309 co.7 c.p.p. . Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli ad