CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 settembre 1979
Cassazione n. 03739/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PA) il 091:11/1991 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PA) il 23/09/1979 avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE di APPELLO di PALERMO. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi; uditi, per [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, e per [OSCURATO:PERSONA] l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo, in accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso, l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono disgiuntamente contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Palermo, in riforma del verdetto assolutorio pronunciato dal Tribunale di Palermo, con sentenza del 28/09/2017, perché il fatto non sussiste, ha dichiarato i predetti imputati colpevoli di concorso nella ricettazione di kg 165 di rame, condannandoli alle pene per ciascuno ritenute di giustizia. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, presentati per motivi in parte non consentiti, in parte manifestamente infondati, in parte dedotti in carenza d'interesse, sono inammissibili. 1. Entrambi i ricorrenti impugnano, in primo luogo, l'intervenuta affermazione di responsabilità: - l'Accomando deducendo violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. (per essere stata a suo avviso indebitamente disposta in appello la rinnovazione del dibattimento), nonché dell'art. 648 cod. pen., con vizi di motivazione; - il Puccio, deducendo violazione degli ai-1ft. 62, 63, 191 cod. proc. pen. (poiché le dichiarazioni degli imputati - all'epoca indagati - riportate nel verbale di sequestro sarebbero inutilizzabili) nonché dell'art. 648 cod. pen., con vizi di motivazione; 1.1. I motivi riguardanti le conclusive affermazioni di responsabilità degli imputati in ordine al reato loro ascritto sono in parte non consentiti, in parte manifestamente infondati, in parte dedotti in carenza d'interesse. 1.1.1. Deve premettersi che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, P.G. in proc. Troise, Rv. 272430), che il collegio condivide e ribadisce, il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale ed adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (c.d. "motivazione rafforzata"). 1.1.2. Questa Corte è, inoltre, ferma nel ritenere che la prova del reato di ricettazione possa essere raggiunta valorizzando la disponibilità della refurtiva e l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la 6 quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in male (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179): peraltro, l'imputato non ha l'onere di provare la legittima provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non un onere probatorio, bensì un mero onere di allegazione di elementi, dal quale potrebbe conseguire l'individuazione di temi di prova dei quale onerare la parte pubblica, oppure in ordine ai quali il giudicante debba esercitare i poteri officiosi, e che comunque possono essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, in motivazione). 1.1.3. Ciò premesso, osserva il collegio che, nel caso di specie, la Corte di appello ha correttamente valorizzato, a fondamento della riforma dell'originario verdetto assolutorio, la circostanza certa che gli imputati furono sorpresi in disponibilità di kg 165 di rame, le cui condizioni ne palesavano la provenienza furtiva ("i fili di rame non erano ammatassati, ma risultavano sguainati di recente, avendo ancora tracce di graffi e segni di uso, senza dire che i prevenuti avevano seco, trovata infatti per terra dentro il loro garage, una tenaglia a tronchese": f. 1 della sentenza impugnata) - incidentalmente desumibile, e correttamente desunta nel caso di specie - e della quale non hanno fornito giustificazione alcuna, elementi a torto non adeguatamente valorizzati dal Tribunale, in violazione dell'orientamento di questa Corte innanzi riportato. 1.1.4. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. ha di norma carattere facoltativo, essendo rimessa alla discrezionalità della Corte di appello, il che non la renderebbe di per sé impugnabile. Nel caso in esame, peraltro, come espressamente chiarito dalla Corte di appello, la rinnovazione del dibattimento in appello, disposta per esaminare due CC operanti, si imponeva ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.: invero, come già chiarito da questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 14062 del 16/03/2021, Rv. 281661), la regola processuale posta dall'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. configura una garanzia fondamentale dell'ordinamento, la cui violazione qualificherebbe la sentenza come emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Peraltro, se le dichiarazioni in tal modo acquisite si rivelino irrilevanti ai fini della decisione, l'imputato non avrebbe interesse a dolersi della loro acquisizione; se, al contrario, e come avvenuto nel caso di specie, esse si rivelino rilevanti ai fini della conclusiva decisione, ciò dimostrerebbe in re ipsa l'assoluta necessità, e quindi la legittimità, della loro acquisizione. 1.1.5. La dichiarazioni degli indagati riportate in verbale di sequestro non sono state valorizzate ai fini della decisione (la Corte di appello ha solo verificat favor, se in esse potesse ravvisarsi apprezzabile giustificazione della disponibilità di quanto tratto in sequestro, altrimenti non fornita dagli indagati/imputati), e non vi è quindi interesse degli imputati a dolersi di una loro utilizzazione contra reum, che in concreto non vi è stata. 2. L'Accomando deduce, inoltre, violazione degli artt. 62-bis, 648, comma secondo, e 62, comma primo, n. 4, cod. pen., con vizi di motivazione, quanto al diniego delle relative circostanze attenuanti. 2.1. Trattasi di doglianze manifestamente infondate, avendo la Corte di appello incensurabilmente valorizzato, a fondamento delle contestate statuizioni, la gravità del fatto, motivatamente argomentata (f. 2 della sentenza impugnata), i precedenti penali, anche specifici, del Puccio, il valore di mercato del rame in oggetto, oltre che - in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche - l'assoluta assenza di elementi sintomatici della necessaria meritevolezza (che neppure il ricorso indica convincentemente, tal non essendo, per legge, l'incensuratezza dell'Accomando). 3. Nel corso della discussione, la difesa ha lamentato la presunta illegalità della pena, per omessa riduzione per il rito abbreviato. 3.1. Questa Corte (Sez. 5, n. 45360 del 04/10/2019, Rv. 277956; Sez. 5, n. 8639 del 20/01/2016, Rv. 266080; Sez. 6, n. 20275 del 07/05/2013; Sez. 2, n. 22136 del 19/02/2013, Rv. 255729) ha, peraltro, già osservato, in senso contrario, che è rilevabile di ufficio dalla Corte di cassazione l'illegalità della pena solo quando la stessa, così come indicata nel dispositivo, non sia per legge irrogabile, ma non anche quando - come nel caso di specie - il trattamento sanzionatorio indicato in dispositivo possa essere di per sé complessivamente legittimo, ed il vizio attenga al percorso argomentativo (desumibile dalla decisione della sentenza impugnata) attraverso il quale il giudice è giunto alla conclusiva determinazione dell'entità della condanna, che può essere sindacato soltanto d'impulso dell'interessato, nel caso di specie rimasto inerte, in difetto di un motivo di ricorso ad hoc. 4. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi, i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità delle rispettive colpe, appare equo quantificare per ciascuno di essi nella somma di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend