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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 febbraio 1972

Cassazione n. 24778/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/02/1972 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/01/1972 avverso la sentenza emessa il 22/04/2021 dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare i ricorsi inammissibili. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza indicata in epigrafe riformava la condanna disposta per estorsione (art. 629 cod. pen.) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riqualificando tuttavia il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle persone (art. 393 cod. pen.), commesso in concorso con altri imputati, per aver sollecitato il pagamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di due fatture relative a due diverse forniture di mobili di cui [OSCURATO:PERSONA] si riteneva creditore.

2. Avverso la citata sentenza presentano ricorso gli imputati, attraverso i rispettivi difensori.

3. [OSCURATO:PERSONA], nell'unico motivo di ricorso, lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione.

In particolare, il ricorrente osserva come la derubricazione del fatto da estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle persone non esime il giudice dall'onere di motivare sia la sussistenza degli elementi costituivi del reato, con particolare riguardo al requisito della violenza (che deve essere inverata e soltanto potenziale), sia la presenza delle condizioni alle quali opera il concorso di persone, ai sensi dell'art. 110 cod. pen. 4.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi.

4.1. Il primo motivo lamenta violazione della legge processuale in relazione all'art. 546 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] dell'appello non avrebbe fornito alcuna risposta alle doglianze espresse in secondo grado, non avendo motivato in ordine: alla identificazione di [OSCURATO:PERSONA], che non è stato riconosciuto dalla persona offesa e a cui le intercettazioni non sono riferibili; al contributo che avrebbe dato ai fini del concorso di persone nel reato.

4.2. Il secondo motivo di ricorso censura l'erronea applicazione della legge penale.

La fattispecie di riferimento sarebbe dovuta essere non già l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle persone (art. 393 cod. pen.), bensì l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle cose (art. 392 cod. pen.), posto che le minacce di asportazione e di distruzione proferite dall'imputato si indirizzano alla merce.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni in I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che i ricorsi si prestano ad essere trattati in forma congiunta, nessuna delle doglianze in esse espresse merita accoglimento.2.

Quanto alla ritenuta mancata identificazione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], vero è che la sentenza di appello, a proposito dell'intimazione del pagamento, fa riferimento «in particolare» a Musella.

D'altra parte, accedendo alla ricostruzione analiticamente compiuta in primo grado, essa spiega chiaramente che Bertelli si era rivolto a Musella e a Sorrentino per ottenere da Lanza il pagamento del suo debito e parla in più punti della presenza di entrambi gli imputati (oltre ad una terza persona, giudicata autonomamente) sul luogo e al tempo delle minacce proferite all'indirizzo del debitore.

Tale presenza è ovviamente suscettibile di integrare i requisiti del concorso di persona, sub specie, in particolare, di concorso morale, laddove abbia fornito un contributo causale essenziale alla realizzazione del reato.

Il che è stato ritenuto da entrambi i giudici di merito con motivazione esente da vizi di manifesta illogicità e dunque non censurabile in questa sede.

Quanto al difetto di motivazione, sul punto lamentato ancora nel ricorso di Sorrentino, è appena il caso di aggiungere che, in sede di appello, l'obbligo di motivazione è direttamente proporzionale al grado di specificità e fondatezza dei motivi, viepiù ove si sia in presenza di una c.d.

"doppia conforme".

Per tali ragioni, il motivo di ricorso risulta manifestamente infondato.

2. Manifestamente infondati sono anche ì motivi dì ricorso attinenti all'errata qualificazione giuridica del fatto, lamentata da entrambi gli imputati, sebbene sotto aspetti diversi.

Già nell'imputazione riportata nella sentenza impugnata è precisato come gli "esattori" abbiano agito «con reiterate minacce [...] sia implicitamente con toni e atteggiamenti minacciosi sia esplicitamente con riferimento alla merce giacente in negozio ("o cacci i soldi o ci portiamo tutta la roba che è qui in terra"; avremmo fatto meglio a spaccare tutto prima e poi a ragionare")».

La sussistenza della minaccia è quindi fuori di dubbio (ciò che il giudice di secondo grado ha revocato in dubbio, come risulta dalla "derubricazione" del fatto, originariamente configurato quale estorsione, è soltanto l'ingiustizia del vantaggio che il soggetto attivo mirava a realizzare tramite la riscossione del credito).

Altrettanto innegabilmente, sebbene riferita all'asportazione o alla distruzione dì merce, tale minaccia era indirizzata alla persona fisica dì Lanza.

Risulta dunque integrato uno dei due elementi costitutivi previsti in alternativa tra loro dal delitto di c.d. ragion fattasi mediante violenza alle persone che, oltre alla violenza, contempla appunto, quale modalità esecutiva del reato, anche la sola minaccia.Né - in risposta alle doglianze di Musella - residua spazio alcuno per la qualificazione del fatto, piuttosto, in termini di (meno grave) esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante "violenza sulle cose".

Dalla ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito non emerge infatti vi sia stata alcuna alterazione dello stato dei luoghi.

Emerge, invece - lo si ripete - il proferimento delle suddette minacce all'indirizzo del debitore, seppure aventi ad oggetto l'asportazione/distruzione della merce.

3. In conclusione, il giudice di appello ha fatto una buona applicazione del principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite che, nel definire il confine tra estorsione e reati di c.d. ragion fattasi, ha recentemente stabilito: «i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia» (Sez.

U., n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), qualificando il fatto ai sensi dell'art. 393 cod. pen. 4.

I ricorsi vanno dunque respinti.

5. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/02/1972 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/01/1972 avverso la sentenza emessa il 22/04/2021 dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare i ricorsi inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza indicata in epigrafe riformava la condanna disposta per estorsione (art. 629 cod. pen.) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riqualificando tuttavia il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle persone (art. 393 cod. pen.), commesso in concorso con altri imputati, per aver sollecitato il pagamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di due fatture relative a due diverse forniture di mobili di cui [OSCURATO:PERSONA] si riteneva creditore. 2. Avverso la citata sentenza presentano ricorso gli imputati, attraverso i rispettivi difensori. 3. [OSCURATO:PERSONA], nell'unico motivo di ricorso, lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione. In particolare, il ricorrente osserva come la derubricazione del fatto da estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle persone non esime il giudice dall'onere di motivare sia la sussistenza degli elementi costituivi del reato, con particolare riguardo al requisito della violenza (che deve essere inverata e soltanto potenziale), sia la presenza delle condizioni alle quali opera il concorso di persone, ai sensi dell'art. 110 cod. pen. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi. 4.1. Il primo motivo lamenta violazione della legge processuale in relazione all'art. 546 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] dell'appello non avrebbe fornito alcuna risposta alle doglianze espresse in secondo grado, non avendo motivato in ordine: alla identificazione di [OSCURATO:PERSONA], che non è stato riconosciuto dalla persona offesa e a cui le intercettazioni non sono riferibili; al contributo che avrebbe dato ai fini del concorso di persone nel reato. 4.2. Il secondo motivo di ricorso censura l'erronea applicazione della legge penale. La fattispecie di riferimento sarebbe dovuta essere non già l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle persone (art. 393 cod. pen.), bensì l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle cose (art. 392 cod. pen.), posto che le minacce di asportazione e di distruzione proferite dall'imputato si indirizzano alla merce. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni in I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che i ricorsi si prestano ad essere trattati in forma congiunta, nessuna delle doglianze in esse espresse merita accoglimento.2. Quanto alla ritenuta mancata identificazione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], vero è che la sentenza di appello, a proposito dell'intimazione del pagamento, fa riferimento «in particolare» a Musella. D'altra parte, accedendo alla ricostruzione analiticamente compiuta in primo grado, essa spiega chiaramente che Bertelli si era rivolto a Musella e a Sorrentino per ottenere da Lanza il pagamento del suo debito e parla in più punti della presenza di entrambi gli imputati (oltre ad una terza persona, giudicata autonomamente) sul luogo e al tempo delle minacce proferite all'indirizzo del debitore. Tale presenza è ovviamente suscettibile di integrare i requisiti del concorso di persona, sub specie, in particolare, di concorso morale, laddove abbia fornito un contributo causale essenziale alla realizzazione del reato. Il che è stato ritenuto da entrambi i giudici di merito con motivazione esente da vizi di manifesta illogicità e dunque non censurabile in questa sede. Quanto al difetto di motivazione, sul punto lamentato ancora nel ricorso di Sorrentino, è appena il caso di aggiungere che, in sede di appello, l'obbligo di motivazione è direttamente proporzionale al grado di specificità e fondatezza dei motivi, viepiù ove si sia in presenza di una c.d. "doppia conforme". Per tali ragioni, il motivo di ricorso risulta manifestamente infondato. 2. Manifestamente infondati sono anche ì motivi dì ricorso attinenti all'errata qualificazione giuridica del fatto, lamentata da entrambi gli imputati, sebbene sotto aspetti diversi. Già nell'imputazione riportata nella sentenza impugnata è precisato come gli "esattori" abbiano agito «con reiterate minacce [...] sia implicitamente con toni e atteggiamenti minacciosi sia esplicitamente con riferimento alla merce giacente in negozio ("o cacci i soldi o ci portiamo tutta la roba che è qui in terra"; avremmo fatto meglio a spaccare tutto prima e poi a ragionare")». La sussistenza della minaccia è quindi fuori di dubbio (ciò che il giudice di secondo grado ha revocato in dubbio, come risulta dalla "derubricazione" del fatto, originariamente configurato quale estorsione, è soltanto l'ingiustizia del vantaggio che il soggetto attivo mirava a realizzare tramite la riscossione del credito). Altrettanto innegabilmente, sebbene riferita all'asportazione o alla distruzione dì merce, tale minaccia era indirizzata alla persona fisica dì Lanza. Risulta dunque integrato uno dei due elementi costitutivi previsti in alternativa tra loro dal delitto di c.d. ragion fattasi mediante violenza alle persone che, oltre alla violenza, contempla appunto, quale modalità esecutiva del reato, anche la sola minaccia.Né - in risposta alle doglianze di Musella - residua spazio alcuno per la qualificazione del fatto, piuttosto, in termini di (meno grave) esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante "violenza sulle cose". Dalla ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito non emerge infatti vi sia stata alcuna alterazione dello stato dei luoghi. Emerge, invece - lo si ripete - il proferimento delle suddette minacce all'indirizzo del debitore, seppure aventi ad oggetto l'asportazione/distruzione della merce. 3. In conclusione, il giudice di appello ha fatto una buona applicazione del principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite che, nel definire il confine tra estorsione e reati di c.d. ragion fattasi, ha recentemente stabilito: «i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia» (Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), qualificando il fatto ai sensi dell'art. 393 cod. pen. 4. I ricorsi vanno dunque respinti. 5. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
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