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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 luglio 2026

Cassazione n. 23273/2026

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eriina, rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Regione [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, Agenzia Delle Entrate - Riscossione inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-controricorrenti-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Calabrian.2696/2025 depositata il 13/10/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 23718/2025Numero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 23273/2026Data pubblicazione 15/07/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delleparti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 10/07/2026Maria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eriina, rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Regione [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, Agenzia Delle Entrate - Riscossione inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-controricorrenti-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Calabrian.2696/2025 depositata il 13/10/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 23718/2025Numero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 23273/2026Data pubblicazione 15/07/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delleparti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 10/07/2026Maria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23273/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris