CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33783/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26036/2020proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -intimata – -avverso la sentenza n. 787/12/2020 emessa dalla CTR [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificata il 06/07/2020 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla Avviso accertamento contabilizzazione fatture per operazioni soggettivamente inesistenti – Recupero a tassazione [OSCURATO:PERSONA] di Bologna avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate le aveva contestato la contabilizzazione, nell’anno 2011, di fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. relative ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, recuperando a tassazione Iva l’importo di euro 131.246,00. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, evidenziando che, da un lato, era onere dell’amministrazione finanziaria fornire la prova che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene o il servizio, sapesse o potesse sapere (con l’uso della diligenza media) che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione fosse iscritta in un’evasione o in una frode e, dall’altro lato, gli elementi indicati dall’Agenzia come anomali non avevano un valore né grave né preciso e, comunque, erano stati contrastati dalle giustificazioni addotte dalla contribuente. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico articolato motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico articolato motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., 19 e 21, comma 7, dPR n. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR analizzato atomisticamente, anziché unitariamente, i singoli elementi d’indagine e, richiedendo all’Ufficio la piena prova del coinvolgimento della società cessionaria nel meccanismo fraudolento, operato un’illegittima inversione dell’onere probatorio. 1.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. Con il motivo in esame, la ricorrente - lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate - allega un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente la ricorrente nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo. Infatti, è appena il caso di rilevare come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all'art. 2729 c.c.) non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l'apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza. Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe dei motivi d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate dall'odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o delle circostanze ritenute rilevanti. Si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato. Ciò posto, i motivi d'impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti. A ben vedere, la ricorrente sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa nella presente sede di legittimità. Del resto, essendosi al cospetto di una cd. doppia conforme e non avendo la ricorrente neppure dedotto che le due sentenze emesse dalla CTPe dalla CTR si fondassero su ragioni in fatto differenti, sarebbe stata preclusa, ai sensi del quarto comma dell’art. 348 ter c.p.c., la possibilità di far valere vizi motivazionali. 1.2. Rappresenta, in ogni caso, un principio ormai consolidato in seno a questa Corte, quello per cui, in tema di IVA, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (cfr., da ultimo, Sez. 5, Ordinanza n. 15369 del 20/07/2020, Sez. 5, Sentenza n. 27566 del 30/10/2018 e Sez. 5, Sentenza n. 9851 del 20/04/2018). Ebbene, non essendo quindi stato violato il principio di ripartizione dell’onere probatorio, la CTR, con argomentazioni congrue sul piano logico- giuridico e corrette dal punto di vista giuridico, ha escluso che gli elementi indicati dall’Agenzia come anomali avessero un valore grave e/o preciso, rilevando che, comunque, gli stessi erano stati idoneamente contrastati dalle giustificazioni addottedalla contribuente. In particolare, avuto riguardo alla circostanza che, con riferimento ad acquisti per complessivi euro 154.880,00, i pagamenti erano avvenuti due giorni prima dell’emissione delle relative due fatture (da parte della [OSCURATO:SOCIETA].) e 2-5 giorni prima della consegna della merce, la contribuente ha dimostrato che tale prassi era praticata da una pluralità di suoi fornitori di hardware e di prodotti informatici, non potendo, per l’effetto, indurla a sospettare dell’esistenza di una frode. Con riferimento alla (ri)vendita di sistemi operativi “[OSCURATO:PERSONA] 7” sei giorni prima di averne la disponibilità dalla [OSCURATO:SOCIETA]., i giudici di seconde cure hanno evidenziato che tale prassi non presentava caratteri di anomalia, potendo comportare, semmai, un rischio per il (ri)venditore, ma non indurre a nutrire dubbi sulla serietà del fornitore. Da ultimo, per quanto concerne gli acquisti dal fornitore [OSCURATO:SOCIETA]. a prezzi inferiori rispetto ai prezzi praticati dagli altri fornitori, la CTR ha posto in rilievo che riguardava nove schede madri Asus pagate al prezzo di euro 84,72 ciascuna, laddove il fornitore le aveva acquistate tre mesi prima al prezzo unitario di euro 106,70 (sicchè la questione aveva ad oggetto l’irrisoria somma complessiva di euro 197,82, a fronte dell’entità delle operazioni contestate, ammontanti ad euro 640.543,00), che il trimestre intercorso tra le due operazioni giustificava la diminuzione del prezzo, in ragione della notoria rapida obsolescenza dei prodotti informatici, e che si trattava di un’unica cessione e per una sola tipologia di prodotto. 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento. Nessuna pronuncia va adottata in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo l’intimata svolto difese. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio