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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 889/2011

ECLI:EU:C:2011:790
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 29 novembre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI (causa C‑76/11 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Artt. 8, n. 4, e 52, n. 1, lett. c) – Marchio comunitario figurativo [OSCURATO:PERSONA] – Domanda di dichiarazione di nullità fondata su un marchio nazionale figurativo non registrato [OSCURATO:PERSONA] – Rinvio al diritto nazionale che disciplina il marchio anteriore – Regime dell’azione di “common law” per abuso di denominazione (“action for passing off”)»

1. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (v. punto 53)

2. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Controllo, da parte del Tribunale, della valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, n. 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 73) [OSCURATO:PERSONA] proposta avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] / UAMI - [OSCURATO:PERSONA] (T‑303/08), con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal titolare del marchio figurativo comunitario «[OSCURATO:PERSONA]», per prodotti della classe 30, contro la decisione R 889/2007-1 della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 7 maggio 2008, che annulla la decisione della divisione di annullamento recante rigetto della domanda di dichiarazione di nullità di detto marchio, presentata dal titolare del marchio figurativo nazionale non registrato «[OSCURATO:PERSONA]», per prodotti della classe 30 – Interpretazione e applicazione dell’art. 8, n. 4, del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto art. 8, n. 4, del regolamento (CE) n. 207/2009).

Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 29 novembre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI (causa C‑76/11 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Artt. 8, n. 4, e 52, n. 1, lett. c) – Marchio comunitario figurativo [OSCURATO:PERSONA] – Domanda di dichiarazione di nullità fondata su un marchio nazionale figurativo non registrato [OSCURATO:PERSONA] – Rinvio al diritto nazionale che disciplina il marchio anteriore – Regime dell’azione di “common law” per abuso di denominazione (“action for passing off”)» 1. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (v. punto 53) 2. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Controllo, da parte del Tribunale, della valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, n. 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 73) [OSCURATO:PERSONA] proposta avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] / UAMI - [OSCURATO:PERSONA] (T‑303/08), con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal titolare del marchio figurativo comunitario «[OSCURATO:PERSONA]», per prodotti della classe 30, contro la decisione R 889/2007-1 della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 7 maggio 2008, che annulla la decisione della divisione di annullamento recante rigetto della domanda di dichiarazione di nullità di detto marchio, presentata dal titolare del marchio figurativo nazionale non registrato «[OSCURATO:PERSONA]», per prodotti della classe 30 – Interpretazione e applicazione dell’art. 8, n. 4, del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto art. 8, n. 4, del regolamento (CE) n. 207/2009). Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.