Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 889/2011
ECLI:EU:C:2011:790
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 29 novembre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI
(causa C‑76/11 P)
«[OSCURATO:PERSONA] – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Artt. 8, n. 4, e 52, n. 1, lett. c) – Marchio comunitario figurativo [OSCURATO:PERSONA] – Domanda di dichiarazione di nullità fondata su un marchio nazionale figurativo non registrato [OSCURATO:PERSONA] – Rinvio al diritto nazionale che disciplina il marchio anteriore – Regime dell’azione di “common law” per abuso di denominazione (“action for passing off”)»
1.
[OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (v. punto 53)
2.
[OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Controllo,
da parte del Tribunale, della valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Art. 256, n. 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 73)
[OSCURATO:PERSONA] proposta avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] / UAMI
- [OSCURATO:PERSONA] (T‑303/08), con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal titolare del marchio
figurativo comunitario «[OSCURATO:PERSONA]», per prodotti della classe 30, contro la decisione R 889/2007-1 della prima
commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 7 maggio 2008, che annulla la decisione
della divisione di annullamento recante rigetto della domanda di dichiarazione di nullità di detto marchio, presentata dal
titolare del marchio figurativo nazionale non registrato «[OSCURATO:PERSONA]», per prodotti della classe 30 – Interpretazione
e applicazione dell’art. 8, n. 4, del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto art. 8, n. 4, del regolamento (CE) n. 207/2009).
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.