CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 24680/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 marzo 2021, la Corte d'appello di Firenze ha confermato - quanto alla responsabilità penale - la sentenza del Tribunale di Prato del 24 febbraio 2020, con la quale l'imputato era stato condannato - per quanto qui rileva - alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché illecitamente cedeva a terzi, dietro corrispettivo in denaro, sostanza stupefacente del tipo eroina, per un peso complessivo lordo di grammi 1,59. La Corte territoriale, ritenendo di mitigare il trattamento sanzionatorio applicato nella sentenza di primo grado, in ragione della effettiva entità del fatto, ha rideterminato la pena in diminuzione, in mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio della motivazione, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando l'erronea valutazione di elementi positivi, quali la giovane età dell'imputato, la ridotta portata dei fatti per lo scarso quantitativo di stupefacente, l'assenza di sentenze definitive a suo carico e il contesto di disagio personale determinato dalla sua condizione di irregolarità nel territorio nazionale. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile, perché basato su censure formulate in modo non specifico, che hanno ad oggetto profili sui quali la motivazione della sentenza impugnata risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente. La Corte territoriale -- al contrario di quanto lamentato dalla difesa - ha correttamente valutato gli elementi prospettati con l'atto di appello a sostegno del riconoscimento delle attenuanti generiche, valorizzando in senso negativo: a) la condotta di vita irregolare dell'imputato; b) l'esistenza di precedenti di analoga natura; c) la circostanza che il medesimo tragga dall'attività illecita il proprio sostentamento. Inoltre, la Corte d'appello ha osservato che l'entità del fatto contestato, già considerata ai fini della qualificazione del reato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e per mezzo della riduzione della pena, non risulta comunque minimale, trattandosi di condotta di spaccio in pieno giorno di sostanza stupefacente del tipo eroina da parte di un soggetto, stabilmente dedito a tale attività delinquenziale, trovato in possesso di banconote del valore complessivo di euro 170,00. 4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2022 Il Consigliere este