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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 18936/2022

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ORDINANZA sul ricorso 25906/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], 31 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] come da procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege R.G.N. 25906/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Torino, - intimato - avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di TORINO, depositato il 06/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] di pace di Torino, con decreto del 6 marzo 2020, ha prorogato il periodo di trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri "Brunelleschi" di Torino per ulteriori trenta giorni. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha giustificato la proroga alla luce della richiesta di documenti identificativi rivolta alla [OSCURATO:PERSONA] del Marocco.

Il cittadino extracomunitario ha proposto ricorso per cassazione avverso detto decreto, affidandolo a tre motivi, corroborati da memoria.

L'amministrazione ha svolto controricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il ricorso è articolato nei seguenti tre motivi: I) Violazione degli artt. 14, commi 5 e 7, del d.lgs. n.286/1998 - illegittima adozione di un nuovo decreto di trattenimento con nuovo R.G.N. 25906/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] integrale decorso del termine di trattenimento - manifesta illegittimità dell'ordine di trattenimento adottato dalla Questura il 7 gennaio 2020; Violazione degli artt. 112 cod.proc.civ., 14, comma 5, del d.lgs. n.286/1998, 12, par. 1 e 15, par. 2, Direttiva 115/2008/CE, 111 Cost. - nullità del decreto di proroga del trattenimento per omessa pronuncia in merito alla richiesta di rigetto per la manifesta illegittimità del decreto di trattenimento adottato dal [OSCURATO:PERSONA] di Torino il 7 gennaio 2020 in quanto emesso dopo l'interruzione del trattenimento a causa dell'arresto dello straniero, condotto coattivamente presso la Casa circondariale di Torino ed ivi ristretto dal 5 al 7 gennaio 2020 e del computo del termine massimo di trattenimento; II) Violazione degli artt. 14, comma 5, del d.lgs. n.286/1998, 15, par. 4, Direttiva 115/2008/CE -, illegittimità della proroga del trattenimento per mancanza degli elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero e assenza di una ragionevole prospettiva di allontanamento; III) Violazione degli artt. 14, comma 5, del d.lgs. n.286/1998, 125, comma terzo, cod.proc.civ. e 111 Cost. - nullità del provvedimento per mancanza della motivazione.

2.1. Il terzo motivo è fondato e va accolto.

2.2. Il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata.

Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge R.G.N. 25906/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento (come la convalida originaria del trattenimento) deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass.n. 18748/2015; Cass. n. 6064/2019).

Del resto, anche l'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 prevede espressamente che il giudice provvede alla convalida «con decreto motivato».

2.3. Nel caso di specie, la convalida è stata decisa con provvedimento immotivato, reso all'esito dell'udienza, del seguente tenore: «[OSCURATO:PERSONA] proroga».

Dalla nota motivazionale aggiuntiva, in parte prestampata, si ricava esclusivamente la permanenza dei presupposti e l'asserzione che le doglianze della difesa erano state oggetto di valutazione all'udienza di proroga del [OSCURATO:DATA_NASCITA]: tuttavia, non risulta che le questioni sottoposte al Giudice di pace dalla difesa, in merito alla violazione dell'art.14, comma 7, del d.lgs. cit. ed all'incidenza sulla durata del trattenimento dell'arresto dello straniero intervenuto nel corso dello stesso - siano state prese in esame in alcun modo, anche solo per disattenderle e confutare i fatti dedotti, né nel presente provvedimento, né in quello precedente richiamato per relationem, come si evince dal ricorso, ove è puntualmente trascritto anche il provvedimento adottato all'esito della pregressa procedura di proroga.

La motivazione risulta essere, pertanto, ampiamente al di sotto del «minimo costituzionale» (Cass. Sez..

U. nn. 8053 e 8054/2014;R.G.N. 25906/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]. n. 25216/2014; Cass. n. 9253/2017; Cass. Sez.

U. n. 17619/2017; Cass. n. 16611/2018).

2.4. Ciò comporta la nullità del provvedimento perché - come già affermato in relazione al procedimento camerale di opposizione all'espulsione (Cass. n. 28158 del 24/11/2017; (Cass. n. 18108 del 4/8/2010) - il provvedimento del giudice di pace, anche se adottato all'esito del procedimento camerale di proroga del trattenimento, è affetto da nullità ove sia del tutto privo dell'esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione, trattandosi di un procedimento contenzioso avente ad oggetto diritti soggettivi.

2.5. Resta assorbito l'esame dei motivi primo e secondo.

3. In conclusione, il terzo motivo va accolto, assorbiti i motivi primo e secondo; il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio al Giudice di pace di Torino in persona di altro magistrato per il riesame e la compiuta motivazione, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente grado.

Non si applica l'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002, essendo il ricorso esente dal contributo unificato.

P.Q.M. - Accoglie il terzo motivo, assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato con rinvio al Giudice di pace di Torino in persona di al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 25906/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], 31 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] come da procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege R.G.N. 25906/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Torino, - intimato - avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di TORINO, depositato il 06/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] di pace di Torino, con decreto del 6 marzo 2020, ha prorogato il periodo di trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri "Brunelleschi" di Torino per ulteriori trenta giorni. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha giustificato la proroga alla luce della richiesta di documenti identificativi rivolta alla [OSCURATO:PERSONA] del Marocco. Il cittadino extracomunitario ha proposto ricorso per cassazione avverso detto decreto, affidandolo a tre motivi, corroborati da memoria. L'amministrazione ha svolto controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorso è articolato nei seguenti tre motivi: I) Violazione degli artt. 14, commi 5 e 7, del d.lgs. n.286/1998 - illegittima adozione di un nuovo decreto di trattenimento con nuovo R.G.N. 25906/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] integrale decorso del termine di trattenimento - manifesta illegittimità dell'ordine di trattenimento adottato dalla Questura il 7 gennaio 2020; Violazione degli artt. 112 cod.proc.civ., 14, comma 5, del d.lgs. n.286/1998, 12, par. 1 e 15, par. 2, Direttiva 115/2008/CE, 111 Cost. - nullità del decreto di proroga del trattenimento per omessa pronuncia in merito alla richiesta di rigetto per la manifesta illegittimità del decreto di trattenimento adottato dal [OSCURATO:PERSONA] di Torino il 7 gennaio 2020 in quanto emesso dopo l'interruzione del trattenimento a causa dell'arresto dello straniero, condotto coattivamente presso la Casa circondariale di Torino ed ivi ristretto dal 5 al 7 gennaio 2020 e del computo del termine massimo di trattenimento; II) Violazione degli artt. 14, comma 5, del d.lgs. n.286/1998, 15, par. 4, Direttiva 115/2008/CE -, illegittimità della proroga del trattenimento per mancanza degli elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero e assenza di una ragionevole prospettiva di allontanamento; III) Violazione degli artt. 14, comma 5, del d.lgs. n.286/1998, 125, comma terzo, cod.proc.civ. e 111 Cost. - nullità del provvedimento per mancanza della motivazione. 2.1. Il terzo motivo è fondato e va accolto. 2.2. Il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge R.G.N. 25906/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento (come la convalida originaria del trattenimento) deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass.n. 18748/2015; Cass. n. 6064/2019). Del resto, anche l'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 prevede espressamente che il giudice provvede alla convalida «con decreto motivato». 2.3. Nel caso di specie, la convalida è stata decisa con provvedimento immotivato, reso all'esito dell'udienza, del seguente tenore: «[OSCURATO:PERSONA] proroga». Dalla nota motivazionale aggiuntiva, in parte prestampata, si ricava esclusivamente la permanenza dei presupposti e l'asserzione che le doglianze della difesa erano state oggetto di valutazione all'udienza di proroga del [OSCURATO:DATA_NASCITA]: tuttavia, non risulta che le questioni sottoposte al Giudice di pace dalla difesa, in merito alla violazione dell'art.14, comma 7, del d.lgs. cit. ed all'incidenza sulla durata del trattenimento dell'arresto dello straniero intervenuto nel corso dello stesso - siano state prese in esame in alcun modo, anche solo per disattenderle e confutare i fatti dedotti, né nel presente provvedimento, né in quello precedente richiamato per relationem, come si evince dal ricorso, ove è puntualmente trascritto anche il provvedimento adottato all'esito della pregressa procedura di proroga. La motivazione risulta essere, pertanto, ampiamente al di sotto del «minimo costituzionale» (Cass. Sez.. U. nn. 8053 e 8054/2014;R.G.N. 25906/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]. n. 25216/2014; Cass. n. 9253/2017; Cass. Sez. U. n. 17619/2017; Cass. n. 16611/2018). 2.4. Ciò comporta la nullità del provvedimento perché - come già affermato in relazione al procedimento camerale di opposizione all'espulsione (Cass. n. 28158 del 24/11/2017; (Cass. n. 18108 del 4/8/2010) - il provvedimento del giudice di pace, anche se adottato all'esito del procedimento camerale di proroga del trattenimento, è affetto da nullità ove sia del tutto privo dell'esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione, trattandosi di un procedimento contenzioso avente ad oggetto diritti soggettivi. 2.5. Resta assorbito l'esame dei motivi primo e secondo. 3. In conclusione, il terzo motivo va accolto, assorbiti i motivi primo e secondo; il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio al Giudice di pace di Torino in persona di altro magistrato per il riesame e la compiuta motivazione, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente grado. Non si applica l'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002, essendo il ricorso esente dal contributo unificato. P.Q.M. - Accoglie il terzo motivo, assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato con rinvio al Giudice di pace di Torino in persona di al
Decreto Cassazione n. 18936/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris