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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2022

Cassazione n. 34168/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 emessa dalla Corte d'appello di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria presentata per il ricorrente; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, il quale contesta il mancato riconoscimento della forza maggiore o del caso fortuito in ordine a due episodi di omesso versamento di IVA di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, espone diverse da quelle consentite in sede di legittimità, perché le stesse sono costituite da doglianze che, lungi dall'evidenziare l'omessa considerazione in sentenza di fatti idonei ad intgrare le situazioni previste dall'art. 45 cod. pen., si limitano a giustificare il mancato versamento delle cospicue somme dovute con riguardo a due distinte società con l'esigenza di assicurare la continuità aziendale e di dover /6/ fronteggiare una crisi di liquidità determinata dalla crisi internazionale del settore immobiliare; Considerato che il secondo motivo di ricorso, il quale contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, enuncia censure manifestamente infondate, in considerazione del rilievo della sentenza impugnata in ordine alla abitualità della condotta illecita (il ricorrente è già gravato di due precedenti irrevocabili per il medesimo reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, uno relativo al 2007 e l'altro riferito al 2009, e, secondo la costante giurisprudenza, a partire da Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591- 01, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 giugno 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 emessa dalla Corte d'appello di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria presentata per il ricorrente; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, il quale contesta il mancato riconoscimento della forza maggiore o del caso fortuito in ordine a due episodi di omesso versamento di IVA di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, espone diverse da quelle consentite in sede di legittimità, perché le stesse sono costituite da doglianze che, lungi dall'evidenziare l'omessa considerazione in sentenza di fatti idonei ad intgrare le situazioni previste dall'art. 45 cod. pen., si limitano a giustificare il mancato versamento delle cospicue somme dovute con riguardo a due distinte società con l'esigenza di assicurare la continuità aziendale e di dover /6/ fronteggiare una crisi di liquidità determinata dalla crisi internazionale del settore immobiliare; Considerato che il secondo motivo di ricorso, il quale contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, enuncia censure manifestamente infondate, in considerazione del rilievo della sentenza impugnata in ordine alla abitualità della condotta illecita (il ricorrente è già gravato di due precedenti irrevocabili per il medesimo reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, uno relativo al 2007 e l'altro riferito al 2009, e, secondo la costante giurisprudenza, a partire da Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591- 01, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2022
Sentenza Cassazione n. 34168/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris