CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 maggio 2024
Cassazione n. 19074/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28855-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 128, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] giudizio per rinuncia R.G.N. 28855/2020 Cron. Rep. Ud.15/05/2024 CC avverso la sentenza n. 922/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/04/2020 R.G.N. 23/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 3989/2017, che aveva respinto le sue domande volte a: sentir dichiarare la natura giornalistica e subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra lei e la Rossel CIE s.a. dal 25.4.1978 al 31.12.2013, con la qualifica di corrispondente dall’estero, ai sensi dell’art. 11 CNLG, che equipara tale figura a quella di caposervizio; per l’effetto, condannare la società convenuta al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 419.887,27, di cui € 365.741,62 per differenze retributive ed € 54.145,65 per TFR, limitatamente al periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2013, con riserva di agire anche per il pregresso, come da conteggi allegati, o alla diversa somma accertata in corso di causa, oltre accessori. 2. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 3. Ha resistito l’intimata con controricorso. CONSIDERATOCHE 1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con atto depositato telematicamente in data 2.5.2024, con i relativi allegati, ha rappresentato e documentato il decesso, sopravvenuto al deposito del ricorso per cassazione, dell’originaria ricorrente [OSCURATO:PERSONA], e l’essere [OSCURATO:PERSONA] erede di quest’ultima, per il quale si è costituito, e detto difensore, all’uopo munito di procura speciale rilasciatagli dal Bacalov, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione proposto dalla defunta dante causa; tale atto di rinuncia è stato poi notificato alla controricorrente; a sua volta, quest’ultima, a mezzo dei suoi difensori/procuratori speciali, con atto depositato telematicamente l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiarato di accettare tale rinuncia; 2. essendo la rinuncia e l’accettazione regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.; 3. giusta l’art. 391, ult. comma, c.p.c., avendo la controricorrente aderito alla rinuncia al ricorso, nulla si dispone quanto alle spese processuali; 4. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale,lato sensu sanzionatoria , non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nell'Adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].