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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16059/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 611, comma 1 -bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova in data 30/01/2024, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati ascrittigli, disapplicata la recidiva, riduceva la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62 n. 4 e 81 cod. pen., nonché carenza ed illogicità della motivazione.

Rileva che la Corte territoriale ha negato il riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, ritenendo che il danno abbia riguardato una pluralità di arredi, resi inservibili e che l'incendio del materasso all'interno del carcere costituisca condotta particolarmente pericolosa, trattandosi di ambiente chiuso di non semplice evacuazione; che tali considerazioni hanno comportato l'erronea applicazione della norma di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in quanto non hanno consentito la sua applicazione solo in relazione ad uno dei due reati contestati e ritenuti; che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, le circostanze attenuanti e aggravanti devono essere valutate e considerate in relazione ai singoli reati, in quanto l'unicità del disegno criminoso non comporta il venir meno della loro autonomia, unificata solo ai fini del trattamento sanzionatorio; che, dunque, i giudici di appello avrebbero dovuto esaminare i singoli reati, uniti dal vincolo della continuazione, al fine di verificare se l'invocata circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. fosse o meno applicabile al singolo reato, non potendosi formulare un giudizio unitario di insussistenza; che, nel caso di specie, gli arredi della camera detentiva danneggiati dall'imputato non possono essere considerati beni di particolare valore economico, trattandosi di beni di valore modesto, la cui sostituzione non ha comportato particolari esborsi economici per l'amministrazione penitenziaria; che, in ogni caso, non vi sono in atti elementi che consentano di ritenere il contrario, cioè che dimostrino un danno non lieve; che in definitiva la Corte di merito avrebbe dovuto valutare l'invocata circostanza attenuante in relazione al solo delitto di cui all'art. 635 del cod. pen., invece che con riferimento ai fatti nel loro complesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, per essere manifestamente infondato l'unico motivo cui è affidato.

1.1. Va, innanzitutto, premesso che convintamente il Collegio intende dare continuità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di continuazione, la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. va valutata e applicata in relazione a ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso, con riguardo al danno patrimoniale cagionato per ogni singolo fatto-reato (Sez. 2, n. 49478 del 31/10/2023, Tosti, Rv. 285673 - 02; Sez. 2, n. 9351 del 08/02/2018, M., Rv. 272270 - 01; cfr., con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., Sez. 5, n. 20519 del 28/02/2024, Picardi, Rv. 286461 - 01; Sez. 2, n. 51735 del 31/10/2023, Bani, Rv. 285678 - 02; Sez. 5, n. 43626 del 08/09/2023, Montaquila, Rv. 285235 - 01; Sez. 6, n. 50792 del 28/03/2019, Mondello, Rv. 277627 - 01).

Invero, è stato autorevolmente osservato che i reati legati dal vincolo della continuazione devono considerarsi «come una vera e propria pluralità di reati autonomi e diversi in funzione del carattere più o meno favorevole degli effetti che ne discendono.

In tal modo è possibile garantire, conformemente alla natura dell'istituto, quel trattamento privilegiato che è imposto dalla sua minore riprovevolezza complessiva», per cui la «concezione unitaria del reato continuato opera ... soltanto per gli effetti espressamente presi in considerazione dalla legge, come quelli relativi alla determinazione della pena, e sempre che garantisca un risultato favorevole al reo» (Sez.

U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347 - 01, in motivazione).

Tale orientamento era stato già espresso da Sez.

U, n. 3286 del 27/11/2008, Chiodi, Rv. 241755 - 01, in motivazione, ove si afferma che «il reato continuato si configura quale particolare ipotesi di concorso di reati che va considerato unitariamente solo per gli effetti espressamente previsti dalla legge, come quelli relativi alla determinazione della pena, mentre, per tutti gli altri effetti non espressamente previsti, la considerazione unitaria può essere ammessa esclusivamente a condizione che garantisca un risultato favorevole al reo», con la conseguenza che «i reati uniti dal vincolo della continuazione, con riferimento alle circostanze attenuanti e aggravanti, conservano la loro autonomia e si considerano come reati distinti».

In precedenza, negli stessi sensi, Sez.

U, n. 14 del 30/06/1999, Ronga, Rv. 214355 - 01, in motivazione avevano precisato che l'unitarietà del reato continuato «deve affermarsi là dove vi sia una disposizione apposita in tal senso o dove la soluzione unitaria garantisca un risultato favorevole al reo, non dovendo e non potendo dimenticarsi che il trattamento di maggior favore per il reo è alla base della ratio, della logica, appunto, del reato continuato».

Orbene, a fronte dei reiterati arresti delle Sezioni Unite, non può essere condiviso l'altro orientamento che, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (o della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen.), ritiene che il reato continuato debba essere considerato unitariamente, per cui la valutazione in ordine alla sussistenza di detta attenuante o aggravante dovrebbe essere operata con riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione, ma a quello complessivo causato dalla somma delle violazioni (Sez. 2, n. 40314 del 03/05/2023, Borrini, Rv. 285253 - 01; Sez. 2, n. 25030 del 31/05/2022, Chianetta, Rv. 283554 - 01; Sez. 2, n. 34525 del 13/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281866 - 01; Sez. 5, n. 28598 del 07/04/2017, Filippini, Rv. 270244 - 01; Sez. 2, n. 45504 del 27/10/2015, Badaloni, Rv. 265557 - 01; Sez. 2, n. 45505 del 27/10/2015, Dessì, Rv. 265541 - 01; Sez. 2, n. 2201 del 13/11/2013 (dep. 2014), Ravarotto, Rv. 258477 - 01; Sez. 1, n. 49086 del 24/05/2012, Acanfora, Rv. 253961 - 01).

Ritiene, invero, il Collegio che tale filone giurisprudenziale non faccia i conti con la ratio dell'istituto del reato continuato, che è quella del favor rei: l'istituto della continuazione è stato introdotto con la funzione di attenuare le rigide conseguenze dell'applicazione del concorso materiale di reati, laddove si apprezzi la minore riprovevolezza complessiva dell'agente, che cede ai motivi a delinquere una sola volta, cioè quando concepisce il disegno criminoso.

Del resto, anche il Giudice delle leggi (Corte cost. n. 115 del 1987) ha avuto cura di precisare, con riferimento alla struttura del reato continuato, che «nella realtà esistono più reati ontologicamente distinti che vengono unificati ai fini sanzionatori», per cui pare difficilmente sostenibile che, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (o della aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen.), debba tenersi conto del complesso delle violazioni, in omaggio al principio dell'unitarietà del reato continuato, che è ormai del tutto superato.

In conclusione, partendo dal dato per cui il reato continuato va considerato unitariamente solo per gli effetti espressamente previsti dalla legge, trattandosi di una ipotesi di concorso di reati, perché possa produrre effetti sfavorevoli al reo, è necessaria una espressa previsione di legge, che, con riferimento all'applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità, non è dato rinvenire nell'ordinamento.

1.2. Venendo al caso di specie, osserva il Collegio che la Corte territoriale ha escluso l'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. facendo specifico riferimento al reato di cui all'art. 635 cod. pen., avendo considerato ostativa proprio la pluralità dei beni irrimediabilmente danneggiati (un tavolo e due sgabelli), il cui valore complessivo non ha ritenuto di speciale tenuità (sul punto, si legge in motivazione che il «danno cagionato, benché non quantificato dall'amministrazione penitenziaria, non può dirsi di speciale tenuità, per la pluralità degli arredi e perché essi sono stati resi inservibili»).

Tale valutazione, del resto, è del tutto rispondente alla contestazione, che fa riferimento ad un solo reato di danneggiamento avente ad oggetto più beni, in luogo di tanti reati di danneggiamento quanti sono i beni distrutti, avvinti dal vincolo della continuazione, rispetto ai quali si sarebbe potuto porre il problema della applicazione della circostanza attenuante in discorso in relazione ad ogni singolo bene oggetto di autonoma contestazione.

Dunque, è con riferimento al reato di cui all'art. 635 cod. pen., valutato nella sua unicità in assenza della contestazione della continuazione interna, che la Corte territoriale - all'esito di una valutazione in fatto, che, in quanto non manifestamente illogica, non è sindacabile in questa sede - ha ritenuto di non riconoscere l'invocata circostanza attenuante.Rileva, altresì, il Collegio che danno patrimoniale modesto, lieve o comunque non grave non equivale a danno di speciale tenuità, che deve essere di valore economico pressoché irrilevante: invero, per la sussistenza dell'attenuante di cui al n. 4 dell'art. 62 cod. pen., la legge richiede che il danno sia specialmente tenue e, cioè, non solo lieve, ma di minima rilevanza economica, di talchè un danno non grave o di modesta rilevanza, mentre può costituire un utile elemento ai fini della quantificazione della pena o della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non riveste quel carattere di speciale tenuità richiesto dall'art. 62 n. 4 cod. pen. 2.

All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 611, comma 1 -bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova in data 30/01/2024, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati ascrittigli, disapplicata la recidiva, riduceva la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62 n. 4 e 81 cod. pen., nonché carenza ed illogicità della motivazione. Rileva che la Corte territoriale ha negato il riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, ritenendo che il danno abbia riguardato una pluralità di arredi, resi inservibili e che l'incendio del materasso all'interno del carcere costituisca condotta particolarmente pericolosa, trattandosi di ambiente chiuso di non semplice evacuazione; che tali considerazioni hanno comportato l'erronea applicazione della norma di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in quanto non hanno consentito la sua applicazione solo in relazione ad uno dei due reati contestati e ritenuti; che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, le circostanze attenuanti e aggravanti devono essere valutate e considerate in relazione ai singoli reati, in quanto l'unicità del disegno criminoso non comporta il venir meno della loro autonomia, unificata solo ai fini del trattamento sanzionatorio; che, dunque, i giudici di appello avrebbero dovuto esaminare i singoli reati, uniti dal vincolo della continuazione, al fine di verificare se l'invocata circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. fosse o meno applicabile al singolo reato, non potendosi formulare un giudizio unitario di insussistenza; che, nel caso di specie, gli arredi della camera detentiva danneggiati dall'imputato non possono essere considerati beni di particolare valore economico, trattandosi di beni di valore modesto, la cui sostituzione non ha comportato particolari esborsi economici per l'amministrazione penitenziaria; che, in ogni caso, non vi sono in atti elementi che consentano di ritenere il contrario, cioè che dimostrino un danno non lieve; che in definitiva la Corte di merito avrebbe dovuto valutare l'invocata circostanza attenuante in relazione al solo delitto di cui all'art. 635 del cod. pen., invece che con riferimento ai fatti nel loro complesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per essere manifestamente infondato l'unico motivo cui è affidato. 1.1. Va, innanzitutto, premesso che convintamente il Collegio intende dare continuità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di continuazione, la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. va valutata e applicata in relazione a ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso, con riguardo al danno patrimoniale cagionato per ogni singolo fatto-reato (Sez. 2, n. 49478 del 31/10/2023, Tosti, Rv. 285673 - 02; Sez. 2, n. 9351 del 08/02/2018, M., Rv. 272270 - 01; cfr., con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., Sez. 5, n. 20519 del 28/02/2024, Picardi, Rv. 286461 - 01; Sez. 2, n. 51735 del 31/10/2023, Bani, Rv. 285678 - 02; Sez. 5, n. 43626 del 08/09/2023, Montaquila, Rv. 285235 - 01; Sez. 6, n. 50792 del 28/03/2019, Mondello, Rv. 277627 - 01). Invero, è stato autorevolmente osservato che i reati legati dal vincolo della continuazione devono considerarsi «come una vera e propria pluralità di reati autonomi e diversi in funzione del carattere più o meno favorevole degli effetti che ne discendono. In tal modo è possibile garantire, conformemente alla natura dell'istituto, quel trattamento privilegiato che è imposto dalla sua minore riprovevolezza complessiva», per cui la «concezione unitaria del reato continuato opera ... soltanto per gli effetti espressamente presi in considerazione dalla legge, come quelli relativi alla determinazione della pena, e sempre che garantisca un risultato favorevole al reo» (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347 - 01, in motivazione). Tale orientamento era stato già espresso da Sez. U, n. 3286 del 27/11/2008, Chiodi, Rv. 241755 - 01, in motivazione, ove si afferma che «il reato continuato si configura quale particolare ipotesi di concorso di reati che va considerato unitariamente solo per gli effetti espressamente previsti dalla legge, come quelli relativi alla determinazione della pena, mentre, per tutti gli altri effetti non espressamente previsti, la considerazione unitaria può essere ammessa esclusivamente a condizione che garantisca un risultato favorevole al reo», con la conseguenza che «i reati uniti dal vincolo della continuazione, con riferimento alle circostanze attenuanti e aggravanti, conservano la loro autonomia e si considerano come reati distinti». In precedenza, negli stessi sensi, Sez. U, n. 14 del 30/06/1999, Ronga, Rv. 214355 - 01, in motivazione avevano precisato che l'unitarietà del reato continuato «deve affermarsi là dove vi sia una disposizione apposita in tal senso o dove la soluzione unitaria garantisca un risultato favorevole al reo, non dovendo e non potendo dimenticarsi che il trattamento di maggior favore per il reo è alla base della ratio, della logica, appunto, del reato continuato». Orbene, a fronte dei reiterati arresti delle Sezioni Unite, non può essere condiviso l'altro orientamento che, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (o della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen.), ritiene che il reato continuato debba essere considerato unitariamente, per cui la valutazione in ordine alla sussistenza di detta attenuante o aggravante dovrebbe essere operata con riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione, ma a quello complessivo causato dalla somma delle violazioni (Sez. 2, n. 40314 del 03/05/2023, Borrini, Rv. 285253 - 01; Sez. 2, n. 25030 del 31/05/2022, Chianetta, Rv. 283554 - 01; Sez. 2, n. 34525 del 13/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281866 - 01; Sez. 5, n. 28598 del 07/04/2017, Filippini, Rv. 270244 - 01; Sez. 2, n. 45504 del 27/10/2015, Badaloni, Rv. 265557 - 01; Sez. 2, n. 45505 del 27/10/2015, Dessì, Rv. 265541 - 01; Sez. 2, n. 2201 del 13/11/2013 (dep. 2014), Ravarotto, Rv. 258477 - 01; Sez. 1, n. 49086 del 24/05/2012, Acanfora, Rv. 253961 - 01). Ritiene, invero, il Collegio che tale filone giurisprudenziale non faccia i conti con la ratio dell'istituto del reato continuato, che è quella del favor rei: l'istituto della continuazione è stato introdotto con la funzione di attenuare le rigide conseguenze dell'applicazione del concorso materiale di reati, laddove si apprezzi la minore riprovevolezza complessiva dell'agente, che cede ai motivi a delinquere una sola volta, cioè quando concepisce il disegno criminoso. Del resto, anche il Giudice delle leggi (Corte cost. n. 115 del 1987) ha avuto cura di precisare, con riferimento alla struttura del reato continuato, che «nella realtà esistono più reati ontologicamente distinti che vengono unificati ai fini sanzionatori», per cui pare difficilmente sostenibile che, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (o della aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen.), debba tenersi conto del complesso delle violazioni, in omaggio al principio dell'unitarietà del reato continuato, che è ormai del tutto superato. In conclusione, partendo dal dato per cui il reato continuato va considerato unitariamente solo per gli effetti espressamente previsti dalla legge, trattandosi di una ipotesi di concorso di reati, perché possa produrre effetti sfavorevoli al reo, è necessaria una espressa previsione di legge, che, con riferimento all'applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità, non è dato rinvenire nell'ordinamento. 1.2. Venendo al caso di specie, osserva il Collegio che la Corte territoriale ha escluso l'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. facendo specifico riferimento al reato di cui all'art. 635 cod. pen., avendo considerato ostativa proprio la pluralità dei beni irrimediabilmente danneggiati (un tavolo e due sgabelli), il cui valore complessivo non ha ritenuto di speciale tenuità (sul punto, si legge in motivazione che il «danno cagionato, benché non quantificato dall'amministrazione penitenziaria, non può dirsi di speciale tenuità, per la pluralità degli arredi e perché essi sono stati resi inservibili»). Tale valutazione, del resto, è del tutto rispondente alla contestazione, che fa riferimento ad un solo reato di danneggiamento avente ad oggetto più beni, in luogo di tanti reati di danneggiamento quanti sono i beni distrutti, avvinti dal vincolo della continuazione, rispetto ai quali si sarebbe potuto porre il problema della applicazione della circostanza attenuante in discorso in relazione ad ogni singolo bene oggetto di autonoma contestazione. Dunque, è con riferimento al reato di cui all'art. 635 cod. pen., valutato nella sua unicità in assenza della contestazione della continuazione interna, che la Corte territoriale - all'esito di una valutazione in fatto, che, in quanto non manifestamente illogica, non è sindacabile in questa sede - ha ritenuto di non riconoscere l'invocata circostanza attenuante.Rileva, altresì, il Collegio che danno patrimoniale modesto, lieve o comunque non grave non equivale a danno di speciale tenuità, che deve essere di valore economico pressoché irrilevante: invero, per la sussistenza dell'attenuante di cui al n. 4 dell'art. 62 cod. pen., la legge richiede che il danno sia specialmente tenue e, cioè, non solo lieve, ma di minima rilevanza economica, di talchè un danno non grave o di modesta rilevanza, mentre può costituire un utile elemento ai fini della quantificazione della pena o della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non riveste quel carattere di speciale tenuità richiesto dall'art. 62 n. 4 cod. pen. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del
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