CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 dicembre 1978
Cassazione n. 38395/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/12/1978 avverso l'ordinanza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Palermo con provvedimento del 1° dicembre 2022 - 19 gennaio 2023 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato ristretto in custodia cautelare in carcere, in esecuzione di ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Palermo, dall'H marzo 2016 al 16 aprile 2022, data in cui la Corte di appello di Palermo, in riforma integrale della severa sentenza di condanna del G.i.p. del Tribunale di Palermo all'esito del giudizio abbreviato, lo ha assolto, per non avere commesso il fatto, dall'accusa di partecipazione ad associazione mafiosa. La sentenza liberatoria è passata in giudicato il 26 novembre 2020. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con cui denunzia promiscuamente violazione ed erronea applicazione di legge (artt. 125, 314 e 315 cod. proc. pen. e 42 e 43 cod. pen.), quanto ai presupposti del dolo e della colpa grave, e difetto di motivazione, che sarebbe meramente apparente, apodittica, contraddittoria e illogica in relazione alla sussistenza dei presupposti oggettivi e delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. Il ricorrente preliminarmente ripercorre gli antefatti, richiama la motivazione del provvedimento reiettivo e, in estrema sintesi, la disciplina degli artt. 314-315 cod. proc. pen. e le nozioni di dolo e di colpa rilevanti a tal fine. Assume, poi, essere l'ordinanza illegittima, erronea ed ingiusta per avere trascurato che i decidenti di merito hanno posto in essere valutazioni difformi sulla base dello stesso materiale probatorio e che il Giudice della riparazione ha ribaltato ingiustificatamente la decisione assolutoria irrevocabile (richiamandosi in particolare il contenutogbdelle pp. 590-591 e 594 della sentenza la Corte di appello), limitandosi a richiamare le decisioni adottate in fase cautelare e all'esito del giudizio di primo grado. Inoltre, la Corte di merito non avrebbe operato una valutazione autonoma ancorata a dati certi e non meramente congetturali o di semplice sospetto ed avrebbe attribuito rilevanza a condotte già escluse o, comunque, ritenute non sufficientemente provate dal Giudice della cognizione, rammentando che la Corte di appello ha accertato che' il ricorrente ha - sì - partecipato all'incontro che si era tenuto il 9 marzo 2014 a [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], D'Anna, Bruno e D'Alamia ma anche che Licari si era determinato a prendervi parte per ragioni personali e che, comunque, i vertici del sodalizio criminoso, e, in particolare Bruno, erano contrari alla sua presenza all'incontro in questione.Si sottolinea che l'ordinamento vieta la commissione di fatti illeciti ma non impone ai consociati un dovere di diligenza nell'evitare comportamenti che, seppure di per sé leciti, possano essere considerati sospetti delle Autorità inquirenti. Si richiama il precedente, stimato pertinente, di Sez. 4, n. 3374 del 20/10/2016, dep. 2017, Aga, Rv. 268954, secondo cui «il dovere di "non dar ragione a sospetti" è previsto [...] unicamente nei confronti dei soggetti cui sia stata applicata una misura, di prevenzione [...] e soltanto con riguardo a tali soggetti, siffatti comportamenti possono configurare colpa grave ai sensi dell'art.315 c.p.p.», mentre Licari non solo è stato assolto ma non è stato nemmeno giudicato socialmente pericoloso, tanto da non essere stato sottoposto a misura di prevenzione, personale o patrimoniale. Donde la conferma, ad avviso del ricorrente, della esclusione di profili di dolo o di colpa nell'agire del ricorrente concausativi della restrizione della libertà. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. La Procura Generale della S.C., nella requisitoria scritta del 5 aprile 2023 ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2.L'impugnazione non si confronta, risultando quindi aspecifica, con la struttura motivazionale della ordinanza impugnata, che alle pp. 11-12 indica - congruamente e logicamente - come comportamento doloso ovvero gravemente colposo l'avere [OSCURATO:PERSONA] non soltanto intrattenuto frequenti contatti telefonici (intercettati) ed incontri di persona (pedinati) con [OSCURATO:PERSONA], ritenuto elemento di vertice della famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], ma anche avere partecipato ad un "summit" di tale famiglia in [OSCURATO:PERSONA] (PA) in data 9 marzo 2014. Ebbene, tali circostanze di fatto, nemmeno contestate quanto alla fenomenica verificazione da parte della Difesa (che si limita ad affermare che l'imputato si sarebbe coscientemente recato al "summit" malavitoso ma solo per non meglio precisate ragioni personali), sono state ritenute idonee a trarre in errore l'[OSCURATO:PERSONA]. Non appare pertinente il richiamo a Sez. 4, n. 3374 del 20712/2016, dep. 2017, Aga, Rv. 268954, la cui massima ufficiale recita «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce colpa grave, idonea a impedire il riconoscimento dell'equo indennizzo, l'utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte dell'indagato di frasi in "codice", effettivamente destinate a occultare un'attività illecita, anche se diversa da quella oggetto dell'accusa e per la quale fu disposta la custodia cautelare. (Nella specie, dalle conversazioni intercettate era emerso l'apparente coinvolgimento del ricorrente in una trattativa volta a fissare il prezzo di acquisto della sostanza stupefacente, circostanza cui egli nel corso delle indagini non aveva voluto fornire una logica spiegazione al fine di eliminare il valore indiziante degli elementi acquisiti)» e la cui motivazione non si attaglia al caso di specie (cfr. p. 13 dei ricorso). La Corte di appello ha fatto, invece, corretta applicazione del consolidato principio di diritto secondo il quale può costituire colpa extraprocessuale causativa della custodia cautelare ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la frequentazione ambigua con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397) o le ingiustificate frequentazioni che si prestino oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv, 238782). 3. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di