CassazionedecretoSezione 4Decisione del 2 gennaio 2022
Cassazione n. 42252/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG 7"/ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 2.1.2022, il GIP del Tribunale di Bari ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto penale n. 1085/2019 del 9.7.2019, in relazione all'art. 187 cod. strada, disponendo l'esecuzione del citato decreto penale di condanna. Il Tribunale ha osservato che il decreto era stato notificato al condannato - ex art. 157, comma 8, cod. proc. pen. - in data 27.12.2019 (data di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito presso la casa comunale), non rilevando il successivo ritiro del plico, sicché ha valutato intempestiva l'opposizione proposta in data 13.1.2020, essendo intervenuta oltre il termine di 15 giorni dalla notifica del decreto. 2. Il difensore del Colella propone ricorso per cassazione, osservando che, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, in atti non vi è prova né del ricevimento della raccomandata contenente l'avviso di ricevimento di cui all'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., né della spedizione del plico raccomandato a seguito del duplice accesso presso l'abitazione dell'imputato. La data di ricevimento della raccomandata è stata desunta soltanto dalla stampa "esito della spedizione" estrapolata dal sito delle [OSCURATO:PERSONA], documento che non fornisce la prova circa il ricevimento della raccomandata, come voluto dal citato art. 157. La notificazione deve quindi considerarsi nulla per omessa comunicazione prescritta dalla menzionata disposizione di legge. In definitiva, non vi è prova dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Dalla lettura degli atti contenuti nel fascicolo, esaminabili in ragione della questione procedurale sollevata dal ricorrente, si evince che in effetti nessuna notifica del decreto penale di condanna risulta effettuata all'imputato. In atti vi è solo la relata attestante il doppio accesso nella residenza del ricorrente ed il successivo deposito dell'atto presso la casa comunale, ma non vi è prova della ricezione della raccomandata in data 27.12.2019 (contenente la comunicazione di avvenuto deposito del plico presso la casa comunale), al di là di quanto risultante dal cd. "esito della spedizione" estrapolato dal sito Internet di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Va qui ribadito che, in tema di notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., la conoscenza dell'atto ed i conseguenti effetti decorrono dal ricevimento della raccomandata con la quale si avvisa l'interessato dell'avvenuto deposito, presso la casa comunale, dell'atto da notificare, non trovando applicazione la disciplina delle notificazioni a mezzo posta di cui all'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, riguardante la cosiddetta "giacenza" dell'atto da notificare presso l'ufficio postale (Sez. 6, n. 21352 del 18/06/2020, Rv. 279285 - 01). Proprio in un caso attinente alla notifica del decreto penale di condanna, è stato rimarcato che gli effetti della notificazione mediante deposito nella casa comunale decorrono dal ricevimento della raccomandata con la quale si avvisa l'interessato dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale (Sez. 3, n. 42160 del 09/07/2013, Rv. 256677 - 01). Ne consegue che, in difetto della prova della ricezione della raccomandata che avvisa l'interessato dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale, la notificazione stessa deve considerarsi nulla (cfr. Sez. 2, n. 21984 del 04/05/2017, Rv. 270095 - 01). 4. Ciò comporta, ulteriormente, che quanto risultante dal sito web di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'esito della spedizione non può avere valore di prova dell'avvenuta notificazione, non potendo tale strumento surrogare le forme e le modalità di notifica previste dalla legge, specificamente deputate a garantire la conoscenza dell'atto da parte del destinatario e a dare prova della notifica. Questa Corte ha già avuto modo di osservare (v. Sez. 1, n. 45919 del 15/10/2019, n. m.) che, nella materia delle notificazioni a mezzo posta, assume rilievo essenziale l'avviso di ricevimento, atto formato dall'agente postale al fine di far constatare l'avvenuta consegna di quanto spedito al destinatario o ad altra persona abilitata alla ricezione con apposizione della sottoscrizione del consegnatario sull'avviso stesso e sul registro postale. L'avviso di ricevimento del piego raccomandato costituisce l'unico documento in grado di offrire la prova della conclusione con esito positivo del relativo procedimento con consegna al destinatario, oppure della concreta conoscibilità da parte dello stesso del deposito dell'atto, nella specie presso la casa comunale (sez. 1, n. 3060 del 19/04/1999, Gala, rv. 213392; sez. 5, n. 9002 del 16/06/2000, Chiovaro ed altri, rv. 217736; sez. 1, n. 3058 del 26/05/1998, Longo, rv. 211148; S.U. n. 15 del 08/04/1998, Marzaioli, rv. 210540; sez. 1, n. 49365 del 26/11/2013, Paragliola, rv. 259023). Pertanto, come affermato dalla giurisprudenza civile di questa Corte, con rilievi egualmente valevoli per il sistema processuale penale perché fondati sulla medesima regolamentazione del procedimento notificatorio, "il deposito del suddetto avviso non può essere surrogato dall'esibizione di copia della stampa degli esiti della notificazione emergente dal sito Poste italiane corredata da fotocopia di un avviso di ricevimento di raccomandata, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione" (cfr. sez. 6-5 civ., n. 25285 del 28/11/2014, rv. 633254; sez. 6 - 3 civ., ord. n. 19387 del 08/11/2012, rv. 624180; sez. 5 civ., ord. n. 6524 del 22/02/2018, non massimata). 5. Nel caso in disamina, il Tribunale erra nell'affermare che la notificazione dell'atto ex art. 157, comma 8, cod. proc. pen. risulterebbe dal duplice accesso presso l'abitazione dell'imputato, non assumendo rilievo il successivo ritiro del plico, atteso che, come già osservato, per tale forma di notificazione - nel caso tanto più necessaria, trattandosi della notifica di un provvedimento di condanna - non trova applicazione la disciplina delle notificazioni a mezzo posta di cui all'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, riguardante la cosiddetta "giacenza" dell'atto da notificare presso l'ufficio postale. D'altro canto, come già visto, la prova della notificazione (dell'avviso di ricevimento della raccomandata attestante il deposito del plico presso la casa comunale) non può essere fornita dalla stampa dell'esito di spedizione risultante dal sito web di [OSCURATO:PERSONA], peraltro privo di indicazioni sul soggetto che ha ricevuto l'atto e di timbro postale attestante la data della ricezione, ossia dei requisiti imprescindibili per poter pervenire alla conclusione del compimento con esito positivo del procedimento di notificazione. 6. Dalle superiori considerazioni consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per l'ulteriore corso. P.Q.M. • Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per l'ulterior