CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38695/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto volte a contrastare la determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (viene fatto un assorbente riferimento alla gravità della condotta, in ragione della permanente irreperibilità dell'imputato dal domicilio, dove doveva trovarsi agli arresti domiciliari, da gennaio 2021 sino all'8 giugno 2021 e alla personalità del medesimo imputato, che annovera diversi precedenti penali per reati in materia di armi, lesioni personali, minacce e stalking: segno dell'attitudine dello stesso a far ricorso a condotte illecite per prevaricare le regole del quieto vivere sociale; elementi questi «idonei a giustificare un congruo scostamento dalla soglia minima e l'individuazione della pena in misura prossima al massimo edittale»; rilevato che la Corte territoriale ha anche precisato che le argomentazioni difensive volte a circoscrivere la gravità della condotta dell'imputato erano risultate infondate, sicché non si poteva procedere ad una riduzione di pena ulteriore rispetto a quella correlata alla scelta del rito; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così