CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 42885/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione a quattro diverse società dichiarate fallite dal Tribunale di Trani. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato la violazione degli articoli 530, comma 2, 533, comma 1, del codice di rito; il giudice di primo grado condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro di reclusione ritenendolo responsabile della commissione di più fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale posti in essere nell'ambito della gestione di società tutte riconducibili, secondo l'ipotesi accusatoria, alla famiglia Ferri, in particolare ai fratelli Antonio, Riccardo e Francesco, operative su quasi tutto il territorio nazionale, principalmente nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari e non; ebbene, a fronte delle molteplici condotte illecite attribuite in imputazione alla complessiva gestione del gruppo "Faville" da parte degli amministratori di fatto e di diritto, il Tribunale di Trani sorprendentemente assolveva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannando il solo [OSCURATO:PERSONA]; a quest'ultimo, in particolare, si contestava di avere, in qualità di amministratore di fatto, distratto, insieme ad altri imputati, somme di denaro e beni aziendali delle predette società allo scopo di recare pregiudizio ai creditori nonché di aver occultato, distrutto e sottratto le scritture contabili. La Corte territoriale disattendeva le puntuali doglianze della difesa incentrate sulla contraddittorietà e insufficienza del quadro probatorio; la difesa aveva invero cercato di chiarire, anche attraverso le asserzioni degli ex dipendenti, quali fossero effettivamente i ruoli e i compiti all'interno di tutte le società coinvolte nel dissesto finanziario, con particolare attenzione alla figura dell'imputato che risultava essere del tutto estraneo a qualsivoglia partecipazione attiva alla gestione societaria, ma la Corte di merito nulla ha tenuto in debita considerazione gli aspetti evidenziati. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.11 ricorso è inammissibile peccando di assoluta genericità. Il ricorso si limita, genericamente, a lamentare che non si sarebbe considerato che le emergenze processuali depongono per la estraneità dell'imputato alla gestione societaria, e ad affermare, senza confrontarsi con la complessiva ricostruzione svolta nelle conformi sentenze di merito, che la corte di appello non avrebbe tenuto in debito conto gli argomenti spesi nell'impugnativa; laddove í giudici di merito, nelle conformi pronunce di condanna, hanno esaurientemente indicato le ragioni confermative del pieno coinvolgimento dell'imputato nella gestione societaria e nelle condotte illecite, facendo riferimento alla pluralità delle fonti da cui trarsi la prova in tal senso (cfr. in particolare pagg. 2-4 della sentenza impugnata in cui il riferimento è soprattutto alle relazioni dei curatori dei vari fallimenti e all'apporto del consulente del P.M., oltre che alle dichiarazioni di testi qualificati, quali le persone offese che erano entrati in specifico contatto con coloro che rappresentavano le società, nonché pag. 6 ove si traggono le conclusioni sul ruolo del ricorrente e si spiega anche il motivo per cui a fronte del coerente quadro probatorio delineato non potssano assumere rilievo le rìduttive dichiarazioni dei dipendenti). Né alcunchè potrebbe aggiungere quanto si argomenta, parimenti in via del tutto generica, senza indicare neppure la decisività dì quanto si prospetta in termini di incrinatura dell'impostazione accusatoria, in ordine alla incongruenza che si assume rilevabile dal fatto che il Tribunale abbia, da un lato, ritenuto con riferimento alle condotte di truffa i tre fratelli Ferri coinvolti nella gestione della società e, dall'altro, assolto i soli Francesco e Riccardo dai reati di bancarotta, laddove il coinvolgimento degli uni nei reati di bancarotta non esclude automaticamente quello degli altri. Rimane dunque evidente come la valutazione operata dai giudici di merito nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, risulti, in definitiva, insindacabile in questa sede, non avendo il ricorso fornito argomenti tali da evidenziare rilevanti illogicità e/o contraddizioni idonee a sovvertire la struttura argomentativa che la sorregge, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006 - dep. 20/07/2006, Stojanovic, Rv, 23416701, Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006 - dep. 14/06/2006, Francia, Rv. 23409901). 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00