CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27618/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 dicembre 2020 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale del 15 ottobre 2019, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di danneggiamento per non aver commesso il fatto, riducendole la pena inflitta in quella di mesi sette e giorni due di reclusione ed euro 240,00 di multa. 1.1. L'imputata era stata condannata in primo grado, in esito a giudizio abbreviato, alla maggior pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa, in quanto ritenuta responsabile dei delitti di cui agli artt. 624 e 635 cod. pen., unificati sotto il vincolo della continuazione. [OSCURATO:PERSONA] erano state, in particolare, contestate le fal:tispecie di cui agli artt. 81 cpv., 110, 624, 625 nn. 2) e 7) cod. pen. e 635, comma 2, cod. pen., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso - in concorso con altro imputato giudicato separatamente al fine di trarne un ingiusto profitto, si era impossessata di un portafoglio, di un fronl:alino estraibile di autoradio e di quattro cacciaviti asportandoli da un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], parcheggiata sulla pubblica via, dopo averne frantumato il vetro anteriore e danneggiato la portiera, e poi aveva frantumato il vetro anteriore di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], al fine di rovistare al suo interno. Con l'aggravante di aver commesso i fatti con violenza sulle cose e su cose esposte alla pubblica fede, oltre alla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale. 1.2. La Corte territoriale, in accoglimento di uno specifico motivo di appello dedotto dalla Federici, aveva assolto l'imputata dal delitto ex art. 635, comma 2, cod. pen., ritenendo che nessuno l'aveva vista danneggiare la [OSCURATO:PERSONA], così non risultando provato che fosse stata lei a commettere il reato. La Corte di appello, conseguentemente„ aveva ridotto la pena finale nella misura precedentemente indicata, assumendo come «pena base per il reato più grave (il primo furto) mesi 8 di reclusione ed euro 270 di multa, aumentata per la continuazione a mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 360 di multa, ridotta per il rito». 2. Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. in ordine alla mancata eliminazione dell'aumento per la continuazione a seguito dell'intervenuta assoluzione per il reato di danneggiamento. Ritiene la ricorrente che, in conseguenza della disposta pronuncia di proscioglimento dal delitto di danneggiamento dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], residuerebbe un unico reato - e cioè il furto aggravato ai danni della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] -, ragion per cui non dovrebbe essere operato nessun aumento di pena ex art. 81 cod. pen., come invece effettuato nel provvedimento impugnato. Ne conseguirebbe, pertanto, la necessità di annullamento di tale sentenza, da disporsi senza rinvio, ben potendo il giudice di legittimità procedere in modo diretto alla rideiterminazione della pena. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, assumendo che la Federici sarebbe stata assolta solo dal delitto di danneggiamento della [OSCURATO:PERSONA], ma non già da quello di danneggiamento commesso in danno della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. Come osservato, infatti, la ricorrente ha dedotto l'avvenuta erronea applicazione dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen., per non avere i giudici di merito considerato che, a seguito dell'intervenuto proscioglimento dal delitto di danneggiamento dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe stato più possibile operare nessun aumento di pena per la continuazione, essendo residuata la sola ipotesi di furto aggravato degli oggetti posti all'interno della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Tale argomentazione, tuttavia, risulta palesemente erronea, in quanto fattualmente smentita dalla circostanza che - pur non essendo stato indicato nel capo di imputazione riportato nella sentenza di appello - il capo contestato alla Federici, così come indicato nella sentenza di primo grado e negli atti ad essa antecedenti, preveda anche la contestazione e la successiva condanna per un'ulteriore ipotesi di furto aggravato, per avere la prevenuta, in concorso con altro imputato giudicato separatamente, asportato «da una vettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA], previa frantumazione di un finestrino, un borsone di colore nero contenente indumenti vari (al cui interno venivano poi rinvenuti anche i beni sottratti a Graziani)».Tale aspetto, di valenza troncante, trova, del resto, conforto anche nella lettura della sentenza di appello, in cui è stato fatto espresso richiamo anche ad un furto di un borsone nero da palestra sottratto da una [OSCURATO:PERSONA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], previa rottura del vetro anteriore e danneggiamento della portiera. Ne consegue, pertanto, che pur essendovi stato il proscioglimento dal reato di danneggiamento della [OSCURATO:PERSONA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], comunque residuano ancora a carico della Federici i due delitti di furto aggravato (e cioè degli oggetti posti all'interno della [OSCURATO:PERSONA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e di quelli posizionati nella [OSCURATO:PERSONA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]), con conseguente manifesta infondatezza della censura eccepita da parte della ricorrente, essendo stato correttamente disposto l'aumento di pena in ragione della ritenuta continuazione tra due reati di furto aggravato. 3. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processua li ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in Favore della Cassa delle ammende. Così deciso