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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20251/2026

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ia Savoia 31, presso lo Stu-dio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti;ricorrentecontroAVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura), in persona delDirettore pro tempore rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dell'Avvocatura regionale del Veneto, con do-micilio eletto in Roma, via E. Manfredi 5, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti;controricorrentenonché contro[OSCURATO:PERSONA] (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AvvocaturaGenerale dello Stato presso cui uffici è ex lege domiciliata in Roma, viadei Portoghesi 12;Numero registro generale 28437/2022Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 20251/2026Data pubblicazione 16/06/2026controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 895/2022, pub-blicata il 20/04/2022.Udita la relazione della causa svolta all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., depositata in data 20/02/2019il Tribunale di Venezia condannava [OSCURATO:PERSONA] ed AVEPA, in solido, a pagarea [OSCURATO:PERSONA], a titolo di “pagamento unico” a sostegno delreddito in agricoltura, la somma di € 1.311,68 per la campagna 2006,la somma di € 1.141,77 per quella del 2007, la somma di € 1.141,77per quella 2008 e la somma di € 1.081,68 per la campagna 2009, oltreinteressi legali dalle singole scadenze al saldo, rigettando le altre do-mande formulate dal ricorrente, condannando quest'ultimo a rifonderealle controparti i cinque sesti delle spese di lite, e compensando il sestoresiduo.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la decisione, affi-dato a quattro motivi.Con il primo motivo chiedeva che fosse riformato il provvedimentoappellato nella parte in cui non aveva riconosciuto il diritto ai titoli dariserva nazionale ed il conseguente diritto al pagamento unico per glianni 2005, 2010, 2013, 2014, 2015 e 2016.Con il secondo motivo, denunciava la mancata/erronea specifica-zione del criterio di determinazione delle somme dovute, sia per le an-nualità riconosciutegli, sia per le ulteriori rivendicate.

Sosteneva che laliquidazione era il risultato di un mero rinvio formale al calcolo, pale-semente errato, operato da AVEPA, mediante applicazione di una cir-colare di [OSCURATO:PERSONA] di difficile interpretazione e senza specificazione dei cri-teri utilizzati.

Contrapponeva un proprio calcolo, basato sul valore dei2 di 16Numero registro generale 28437/2022Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 20251/2026Data pubblicazione 16/06/2026titoli originariamente ricevuti dalla madre, affittuaria del fondo agri-colo, nella cui conduzione egli era succeduto.Con il terzo motivo invocava la riforma del provvedimento gravatonella parte in cui aveva escluso il diritto al risarcimento del danno de-rivato dalla perdita della possibilità di investimento e comunque di uti-lizzo delle somme che avrebbero dovuto essergli annualmente corri-sposte, danno che quantificava in via equitativa in euro 2.330,00.Con il quarto motivo denunciava la violazione degli artt. 91 e 92c.p.c. e l'erronea applicazione del criterio di ripartizione delle spese dilite in caso di soccombenza reciproca.AVEPA ed [OSCURATO:PERSONA] si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dellaimpugnazione.

AVEPA proponeva, inoltre, appello incidentale, con ilquale lamentava l'omessa pronuncia sulla domanda di manleva propo-sta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto unica legittimata passiva rispettoalla pretesa di corresponsione dei premi per le annualità dal 2006 al2009.Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte d'appello ac-coglieva l'impugnazione principale, nella parte in cui era denunciata lamancata liquidazione dell'importo dovuto per l'anno 2010 e la erroneastatuizione sulle spese di lite, rigettando per il resto l'appello principalee totalmente quello incidentale.La Corte territoriale statuiva, quindi, in dispositivo quanto segue:«definitivamente pronunciando nella causa epigrafata, ogni contrariadomanda, istanza od eccezione disattese e respinte, così provvede: 1)in parziale riforma del capo 1 del dispositivo della sentenza appellata,condanna [OSCURATO:PERSONA] ed AVEPA in solido a pagare a [OSCURATO:PERSONA] l'ul-teriore somma di euro 1.081,68 oltre interessi legali dalla debenza alsaldo; 2) condanna [OSCURATO:PERSONA] ed AVEPA, tra loro in solido, a rifondere aPierino [OSCURATO:PERSONA] i due quinti delle spese del giudizio, che compensaper i tre quinti residui e liquida nell'intero, quanto al primo grado ineuro 4.835,00, quanto all'appello in euro 3.777,00 per competenze ed3 di 16Numero registro generale 28437/2022Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 20251/2026Data pubblicazione 16/06/2026euro 355,50 per esborsi, entrambe le liquidazioni maggiorate di spesegenerali forfettarie 15%, Cassa ed Iva come per legge».Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione PierinoDalla Puppa, affidato a cinque motivi di doglianza.Gli intimati si sono difesi con controricorso.AVEPA ha anche depositato memoria difensiva.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsaapplicazione dell'art. 42 del Regolamento CE n. 73/2009, anche in com-binato disposto con l'art. 31 dello stesso Regolamento, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., non avendo la Corte d'appello consideratoil decesso della defunta madre quale causa di forza maggiore, che le-gittima la richiesta dei diritti all'aiuto oltre il biennio di non attivazione,segnatamente per gli anni 2013 e 2014 o quanto meno per l'anno2014.Secondo il ricorrente, la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevareche l'art. 41 del Regolamento (CE) n. 73/2009, nella parte in cui haprevisto che «I diritti all'aiuto non attivati a norma dell'articolo 34 perun periodo di due anni sono versati nella riserva nazionale, salvo incaso di forza maggiore o di circostanze eccezionali», ha fatto richiamoalle ipotesi di forza maggiore, le quali sono individuate all'art. 31 dellostesso Regolamento, ove è stabilito che «Ai fini del presente regola-mento, l'autorità competente riconosce come cause di forza maggioreo come circostanze eccezionali casi quali: a) decesso dell'agricoltore;b) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore; c) calamitànaturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricoladell'azienda; d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'al-levamento; e) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patri-monio zootecnico dell'agricoltore».La stessa parte ha, quindi, evidenziato che, nella specie, la madreera l'originaria titolare del contratto di affitto del fondo e che la stessa4 di 16Numero registro generale 28437/2022Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 20251/2026Data pubblicazione 16/06/2026era deceduta nel 2005, determinando la successione ex lege del figlionel contratto di affitto del fondo fino alla naturale scadenza, previstaper il 26/05/2010.

Tale circostanza era incontestata e, dunque, il Giu-dice avrebbe dovuto tenere conto che si era verificata una causa diforza maggiore, o comunque una circostanza eccezionale, data dal de-cesso dell'agricoltore, che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 42e 31 del Regolamento in questione, impediva il versamento nella ri-serva nazionale, negli anni successivi al 2010, poiché il ricorrente ave-va dovuto sottoscrivere un nuovo contratto solo quando, nel 2010, eracessato quello originario, che aveva stipulato la madre, nel frattempodeceduta, tant'è che, fino a tale anno, le domande di aiuto erano stateda lui presentate non iure proprio, ma iure successionis.Subordinatamente, lo stesso ricorrente ha dedotto che, ammessoe non concesso che effettivamente non avesse titolo per ottenerel'aiuto per l'anno 2013, egli ne doveva ottenere il pagamento unico perl'anno 2014, poiché l'effetto asseritamente decadenziale previsto dallanorma in parola, in caso di inattività per un biennio, non può che ri-guardare l'anno successivo di ripresa dell'attività agricola a seguito diun periodo di inattività di almeno un biennio, non essendo prevista laperdita del diritto tout court, ma solo la disposizione che nel biennio incui non sono attivati i diritti all'aiuto, questi devono essere versati nellariserva nazionale.2.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art.42 del Regolamento (CE) n. 73/2009, ai sensi dell'art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., non avendo la Corte d'appello considerato che non vi erastato un pregresso riconoscimento del titolo al pagamento dell'aiuto, econseguentemente non rilevava il fatto interruttivo del mancato svol-gimento di attività agricola per un biennio.Il ricorrente ha evidenziato che lo stesso art. 42 del Regolamentoin questione prevede che «Tuttavia, per il 2009, i diritti all'aiuto nonnale se erano attivati nel 2006 e, per il 2010, i diritti all'aiuto non atti-5 di 16Numero registro generale 28437/2022Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 20251/2026Data pubblicazione 16/06/2026vati per il biennio 2008-2009 non sono versati nella riserva nazionalese erano attivati nel 2007».Sulla scorta di tale previsione, il ricorrente ha dedotto che il versa-mento nella riserva nazionale è operato se, al momento della domanda,l'agricoltore possiede i diritti all'aiuto, ma non li ha attivati, mentre, nelcaso di specie, al momento della domanda, il ricorrente non possedevai diritti all'aiuto, e neppure nel biennio precedente alla domanda né indata antecedente al biennio, con la conseguenza che non poteva ope-rare la decadenza per mancata attivazione di un diritto che non erastato ancora riconosciuto.3.

Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la falsa applicazionedell'art. 42 del Regolamento CE n. 73/2009, ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., poiché, contrariamente a quanto ritenuto dallaCorte d'appello, i diritti versati nella riserva nazionale sono quelli nonAd opinione del ricorrente, si versano nella riserva nazionale i dirittiall'aiuto che non sono stati attivati per un biennio e che precedente-mente erano stati attivati, ma nessuna previsione decadenziale èespressa per il futuro, non emergendo dalla lettura dell'articolo in pa-rola né dalla lettura dell'intero regolamento l'interpretazione fornitadalla Corte d'appello di Venezia.In definitiva, ad opinione del ricorrente, nell'anno 2013, stipulatoun nuovo contratto di affitto con l'Agenzia del demanio da parte delricorrente, alcun impedimento sussisteva per un nuovo riconoscimentodei titoli (quelli che eventualmente avrebbe il ricorrente perso e avreb-bero dovuto essere versati nella riserva erano quelli del biennio 2011-12), come pure è confermato dal fatto che, a partire dall'anno 2015, ititoli sono stati nuovamente riconosciuti.Pertanto, l'interpretazione dell'art. 42 fornita dalla sentenza impu-gnata, secondo cui nel caso di mancata attivazione per un biennio deidiritti all'aiuto vi sarebbe automaticamente una decadenza del diritto/potere di richiederli in futuro, era eccentrica ed errata.6 di 16Numero registro generale 28437/2022Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 20251/2026Data pubblicazione 16/06/20264.

Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la falsa applicazionedell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per la totale errata valutazionedelle prove da parte della Corte d'appello in tema di quantificazione delvalore dei titoli.5.

Con il quinto motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362c.c. e delle circolari [OSCURATO:PERSONA] 206.437 e ACIU 2011.205, nonché l'i-nesistenza dei criteri di individuazione e/o determinazione delle sommeda erogare da parte delle suddette circolari.6.

Occorre preliminarmente rilevare che la materia del contendereè, in questa sede, limitata alla spettanza o meno del sostegno all'agri-coltura previsto dal Regolamento (CE) n. 73/2009 per gli anni 2013 e2014 e alla quantificazione della misura dello stesso aiuto, riconosciutocome spettante, per gli anni 2006-2007-2008-2009-2010.7.

Il primo e il terzo motivo di ricorso possono essere esaminaticongiuntamente, tenuto conto della stretta connessione esistente, ri-velandosi entrambi inammissibili.7.1.

La sentenza impugnata, con riferimento al pagamento unicorelativo agli anni 2013 e 2014, ha statuito come segue: «Come eviden-ziato nel provvedimento impugnato, il [OSCURATO:PERSONA] non ha presentatodomanda di pagamento unico per gli anni 2011 e 2012.

La circostanzaè in fatto pacifica, per essere affermata dallo stesso appellante (attod'appello, pag. 15: “l'odierno appellante non ha richiesto minimamenteil pagamento per gli anni 2011 e 2012, posto che non aveva titolo perla coltivazione del terreno, stante la scadenza del contratto di affittocon il demanio”). [OSCURATO:PERSONA] CE n. 73/2009, che contiene normecomuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambitodella PAC, stabilisce: all'art. 33, par. 1, che “possono beneficiare delsostegno nell'ambito del regime di pagamento unico gli agricoltori che… b) ottengono diritti all'aiuto a norma del presente regolamento…”;all'art. 34, par. 1, che “il sostegno nell'ambito del regime di pagamentounico è erogato agli agricoltori previa attivazione di un diritto all'aiuto7 di 16Numero registro generale 28437/2022Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 20251/2026Data pubblicazione 16/06/2026per ettaro ammissibile.

I diritti all'aiuto attivati conferiscono un dirittoal pagamento dell'importo ivi indicato”; all'art. 41, par. 1, che “cia-scuno Stato membro costituisce una riserva nazionale...”; all'art. 42,par. 1, che “i diritti all'aiuto non attivati a norma dell'art. 34 per unperiodo di due anni sono versati nella riserva nazionale”.

In conse-guenza della, pacifica, inattivazione per un biennio consecutivo (2011-2012), il [OSCURATO:PERSONA] non era dunque titolare, per il 2013, di diritti alloaiuto comunitario. [OSCURATO:PERSONA] sostiene di avere diritto all'aiuto peraverne fatta nuovamente domanda nel 2013, richiedendo a tal fine diaccedere alla riserva nazionale.

L'art. 41, par. 2, Reg. n. 73/2009 cit.,per assegnare, in via prioritaria, in base a criteri oggettivi e in mododa assicurare la parità di trattamento tra agricoltori ed evitare distor-sioni del mercato e della concorrenza, diritti all'aiuto agli agricoltori cheiniziano a esercitare l'attività agricola. [OSCURATO:PERSONA] CE n. 1120/2009della Commissione, recante modalità di applicazione del regime di pa-gamento unico istituito dal Reg. 73/2009, all'art. 2, lett. l, definisce“agricoltore che inizia ad esercitare l'attività agricola, ai fini dell'art. 41,paragrafo 2, del Reg. 73/2009 “una persona fisica o giuridica che nonha esercitato in nome e per conto proprio ... alcuna attività agricola nelcorso dei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attività agricola”.[OSCURATO:PERSONA]. 1120/2009 stabilisce inoltre, all'art. 17, par. 1, che “qualorauno Stato membro si avvalga delle facoltà previste dall'art. 41, para-grafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli agricoltori possonoricevere diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale, alle condizionistabilite nella presente sezione e secondo i criteri oggettivi stabiliti dalloStato membro”. [OSCURATO:PERSONA] pertanto, avendo pacificamente, esempre per sua stessa affermazione, svolto attività di agricoltore perconto proprio fino al 2010, non possedeva la qualità di “agricoltore cheinizia ad esercitare l'attività agricola” siccome definita dalla normativacomunitaria, necessaria per vedersi attribuito il diritto all'aiuto me-diante accesso alla riserva nazionale.

Non vale, in contrario, invocare8 di 16Numero registro generale 28437/2022Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 20251/2026Data pubblicazione 16/06/2026da parte dell'appellante la stipula, nel 2012, di un nuovo contratto diaffitto dei terreni demaniali, già in precedenza affittati alla madre, poi-ché le disposizioni sopra richiamate attribuiscono rilevanza allo svolgi-mento di attività agricola, senza richiedere la continuità della condu-zione del medesimo fondo od azienda, e comunque perché, nel caso dispecie, l'attività agricola è stata esercitata sui medesimi terreni che ilDalla Puppa già coltivava nella vigenza del precedente contratto.

Nél'appellante ha dedotto e dimostrato di aver diritto al beneficio comu-nitario per gli anni 2013 e 2014, in ragione di presupposti in fatto odiritto, diversi da quello appena esaminato.»7.2.

Il ricorrente non ha dedotto di avere prospettato il motivo in-dicato in ricorso, e cioè la specifica causa di forza maggiore sopra de-scritta, per conseguire il pagamento unico per gli anni 2013 e 2014,nel corso dei precedenti gradi di merito, sicché, non risultando la que-stione affrontata nella sentenza impugnata, la doglianza deve ritenersiinammissibile, poiché la parte non ha offerto la specifica allegazionedella trattazione della questione davanti al Tribunale o alla Corte d'ap-pello.Come più volte affermato da questa Corte, infatti, qualora con ilricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui, come nellaspecie, non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve,a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenutadeduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di au-tosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio prece-dente ciò sia avvenuto, in modo tale da consentire alla Corte di con-trollare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima ancora di esami-nare il merito della suddetta questione, giacché i motivi di ricorso de-vono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giu-dizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, laprospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattatinella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass., Sez.

L, Ordinanza n.9 di 16Numero registro generale 28437/2022Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 20251/202618018 del 1/07/2024; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 9/08/Data pubblicazione 16/06/20262018; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018).7.3.

La doglianza è comunque inammissibile anche sotto un altroprofilo.Occorre tenere presente che, a completamento della disciplina inesame, ai sensi dell'art. 75 del Regolamento (CE) n. 1122/2009, «1.Qualora non abbia potuto adempiere ai propri obblighi per cause diforza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 31 delregolamento (CE) n. 73/2009, l'agricoltore continua a godere del dirittoall'aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nelmomento in cui è sopravvenuta la causa di forza maggiore o la circo-stanza eccezionale.

Inoltre, se l'infrazione dovuta a tali cause di forzamaggiore o a tali circostanze eccezionali riguarda la condizionalità, nonè applicata la riduzione corrispondente.

2. Le cause di forza maggioree le circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento(CE) n. 73/2009 sono comunicate per iscritto all'autorità competenteentro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l'agricoltore è ingrado di procedere in tal senso, unitamente alla relativa documenta-zione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente».La Corte di giustizia UE - nell'esaminare la questione relativa al sel'art. 31 del Regolamento n. 73/2009 debba essere interpretato nelsenso che l'impossibilità, per un beneficiario, di continuare a rispettareun impegno agroambientale pluriennale, per l'ultimo anno di quest'ul-timo, a causa della mancata conclusione di accordi con altri proprietario utilizzatori di terreni agricoli per lo sfruttamento di tali terreni costi-tuisca una causa di forza maggiore, ai sensi del citato art. 31, chedebba essere notificata all'autorità competente entro il termine di diecigiorni lavorativi previsto dall'art. 75, paragrafo 2, del Regolamento(CE) n. 1122/2009 sopra menzionato - ha fornito importanti chiari-menti in materia, precisando quanto segue: «56.

Tuttavia, nel noverodi tali eventi non figura la situazione di un beneficiario di finanziamentodell'Unione a titolo di un impegno agroambientale pluriennale, il quale10 di 16Numero registro generale 28437/2022Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 20251/2026Data pubblicazione 16/06/2026si trovi nell'impossibilità di rispettare tale impegno a motivo della man-cata conclusione di accordi con altri proprietari o utilizzatori di terreniagricoli per lo sfruttamento di questi ultimi. 57 Ciò premesso, discendedall'espressione «casi quali (...)», figurante all'articolo 31 del regola-mento n. 73/2009, che tale articolo non contiene un elenco esaustivodegli eventi suscettibili di costituire una causa di forza maggiore. 58Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, costituisce una causa diforza maggiore qualsiasi evento dovuto a circostanze estranee all'ope-ratore, anomale e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero po-tuto essere evitate malgrado tutta la diligenza impiegata dall'operatorestesso (v., in tal senso, sentenze del 17 dicembre 1970, InternationaleHandelsgesellschaft, 11/70, EU:C:1970:114, punto 23, e del 17 dicem-bre 2015, Szemerey, C-330/14, EU:C:2015:826, punto 58). 59 Per-tanto, se l'impossibilità, per un beneficiario, di continuare a rispettareun impegno agroambientale a causa della mancata conclusione di ac-cordi con altri proprietari o utilizzatori di terreni agricoli per lo sfrutta-mento di questi ultimi può, in linea di principio, costituire una causa diforza maggiore, ciò vale soltanto a condizione che tale impossibilità siadovuta a circostanze estranee a detto beneficiario, anomale e impre-vedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate mal-grado tutta la diligenza impiegata dal beneficiario stesso, circostanzaquesta la cui verifica incombe al giudice del rinvio» (CGUE, PV c.

Za-mestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond 'Zemedelie', 16 feb-braio 2023, C-343/21).Nel caso di specie, per stessa allegazione della parte, il decessodella madre ha determinato la sua successione nel contratto di affittoche ha consentito al ricorrente di continuare a coltivare il fondo, tant'èche è risultato confermato nel processo che ha presentato domanda dipagamento dell'aiuto per gli anni compresi tra il 2006 e il 2010.Dalla stessa ricostruzione del ricorrente si evince chiaramente chela mancata attivazione del diritto all'aiuto per gli anni 2011 e 2012deriva non dalla morte dell'agricoltore, e cioè della madre, che non ha11 di 16Numero registro generale 28437/2022Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 20251/2026Data pubblicazione 16/06/2026impedito la continuazione dell'attività, mandata avanti dal ricorrentestesso, ma dalla stipula di un nuovo contratto di affitto sono dopo circadue anni dalla scadenza del primo, di cui egli era parte per successionealla madre.A poco rileva il fatto che vi sia stata la morte della madre, poichétale evento ha determinato l'incontestata successione nel contratto delricorrente, il quale ha così potuto continuare a coltivare il fondo e achiedere, dal 2006 al 2010, il pagamento dell'aiuto, che invece non hapotuto chiedere negli anni successivi perché il contratto di affitto erascaduto e non ne aveva stipulato uno nuovo per tempo.Il ricorrente non ha dedotto di avere effettuato la menzionata co-municazione prevista dall'art. 75 del Regolamento (CE) n. 1122/2009,né ha spiegato per quale motivo la mancata stipula di un nuovo con-tratto subito dopo la cessazione del primo, cui era già subentrato pereffetto della morte della madre, potesse assumere quel carattere pro-prio della forza maggiore sopra indicato.7.4.

È inammissibile la censura anche nella parte in cui, in via gra-data, col il primo motivo, il ricorrente ha prospettato il diritto agli aiutiper l'anno 2014, ed anche la doglianza formulata nel terzo motivo diricorso, ove la parte ha dedotto la violazione di legge per non avere laCorte d'appello tenuto conto che l'art. 42 del Regolamento (CE) n.73/2009 ha solo stabilito che i diritti di aiuto non attivati nel bienniodovessero essere versati nella riserva nazionale, senza contenere al-cuna previsione decadenziale per il futuro.Le doglianze non attingono la ratio decidendi della sentenza impu-gnata, ove la Corte d'appello non ha escluso che, a seguito del versa-mento dei diritti non attivati nel biennio con il conseguente versamentonella riserva nazionale, l'agricoltore potesse accedere agli aiuti acqui-sendo nuovamente i relativi diritti, ma ha solo affermato che, nellaspecie, il ricorrente non risultava possedere i requisiti per ottenere ilriconoscimento dei diritti di aiuto in qualità di “agricoltore che inizia adesercitare l'attività agricola”, come definita dalla normativa comunita-12 di 16Numero registro generale 28437/2022Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 20251/2026ria, aggiungendo che per il 2013 e il 2014 non aveva dedotto altro titoloData pubblicazione 16/06/2026per conseguire tali diritti.Tali argomenti non sono stati specificamente oggetto di censura,sicché la doglianza deve ritenersi inammissibile.8.

Il secondo motivo è inammissibile.Com'è noto, qualora la statuizione impugnata si fondi su di unapluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle qualilogicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggere la decisione, aprescindere dalla fondatezza o meno delle stesse, è inammissibile ilricorso per cassazione che non formuli specifiche doglianze avverso unadi tali rationes decidendi (cfr. Cass. Sez.

Un., Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Cass., Sez.

L, Sentenza n. 4293 del 4/03/2016; Cass., Sez.6-3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019).La resistenza di una di esse all'impugnazione rende, invero, deltutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perché l'eventualeaccoglimento dell'altra o delle altre rationes mai condurrebbe alla cas-sazione della pronuncia suddetta (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5102 del26/02/2024; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018).Nella specie, come sopra evidenziato, la Corte d'appello ha ritenutoche, con riferimento agli anni 2013 e nel 2014, il ricorrente non avessediritto per accedere alla riserva nazionale, adottando una statuizioneche, come sopra evidenziato, non è stata validamente censurata.Ne consegue l'inammissibilità della doglianza nella parte in cui ilricorrente ha dedotto che non poteva applicarsi l'art. 42 del Regola-mento (CE) n. 73/2009, perché non aveva ottenuto ancora il riconosci-mento dei diritti di aiuto per gli anni precedenti al 2011, ottenuto soloa seguito dell'istaurazione del presente giudizio, tenuto conto che l'e-ventuale accoglimento di tale censura non inciderebbe sull'esito delgiudizio, avendo la Corte d'appello escluso l'esistenza dei presuppostiper il riconoscimento dei diritti di aiuto per gli anni 2013 e 2014 sullascorta di altre ragioni che, come sopra evidenziato, non sono state va-lidamente censurate.13 di 16Numero registro generale 28437/2022Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 20251/20269.

Il quarto e il quinto motivo di ricorso possono essere esaminatiData pubblicazione 16/06/2026congiuntamente, tenuto conto della stretta connessione esistente, ri-velandosi entrambi inammissibili.In primo luogo, il quarto motivo è inammissibile laddove lamentala pretesa violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., propostacontestualmente dal ricorrente, senza peraltro un'adeguata differen-ziazione delle relative censure, sebbene tra loro ontologicamente dif-ferenti e non conciliabili.È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che «intema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si con-figura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere dellaprova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gra-vare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulladifferenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la vio-lazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contrad-dicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale dispo-sizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdottedalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi ricono-sciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove propostedalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116c.p.c.» (cfr. tra le tante, Sez. 5, Sentenza n. 26739 del 15/10/2024;Cass.

Sez. 6-3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018).La doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile nelricorso per cassazione solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare unaprova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - inassenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudenteapprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valoreoppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanzaprobatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualorala prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia di-chiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,14 di 16Numero registro generale 28437/2022Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 20251/2026mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato ilData pubblicazione 16/06/2026proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile,ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei ri-gorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità suivizi di motivazione (Cass., Sez.

Un., Sentenza n. 20867 del 30/09/2020).Nel caso di specie, il ricorrente non ha dedotto che la Corte d'ap-pello abbia attribuito alle circolari [OSCURATO:PERSONA] il valore di una prova legaleovvero abbia operato una inversione dell'onere della prova.

Ha affer-mato, piuttosto, che il Giudice non le avrebbe lette con la dovuta at-tenzione e ne avrebbe frainteso il contenuto.

Si tratta, all'evidenza, diun vizio attinente al prudente apprezzamento della prova, la cui dedu-zione è inammissibile in sede di legittimità.Invero, la Corte di appello ha semplicemente ritenuto che AVEPAavesse fornito un parametro idoneo di quantificazione (le circolariAGEA) e che il ricorrente non avesse fornito elementi sufficienti a sov-vertire tale parametro.

Ciò attiene, si ribadisce, alla valutazione deglielementi acquisiti al processo.9.2.

Inammissibile è anche la censura veicolata dal quinto motivodi ricorso, nella parte in cui è dedotta la violazione dei criteri ermeneu-tici dell'art. 1362 c.c., per asserita errata lettura delle circolari [OSCURATO:PERSONA].La doglianza si risolve in una generale non condivisione della deci-sione della Corte d'appello in ordine al significato attribuito alle men-zionate circolari, di cui non è neppure specificamente riportata la parterilevante ai fini della specificazione della censura, in violazione dell'art.366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c., con una doglianza che attiene all'esitodell'interpretazione operata dalla Corte e, dunque, al giudizio in fattodalla stessa compiuto, insindacabile in sede di legittimità.10.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.11.

La statuizione sulle spese processuali segue la soccombenza.12.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002,si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento15 di 16Numero registro generale 28437/2022Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 20251/2026da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni-Data pubblicazione 16/06/2026ficato pari a quello spettante per il ricorso, se dovuto.

P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenutedalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che liquida in € 2.500,00 per compensoed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge;condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenutedalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che liquida in € 2.000,00 per compensooltre spese prenotate a debito;dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002,della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricor-rente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellospettante per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 24/03/2026.Il PresidenteGuido Mercolino16 di 16

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ia Savoia 31, presso lo Stu-dio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti;ricorrentecontroAVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura), in persona delDirettore pro tempore rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dell'Avvocatura regionale del Veneto, con do-micilio eletto in Roma, via E. Manfredi 5, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti;controricorrentenonché contro[OSCURATO:PERSONA] (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AvvocaturaGenerale dello Stato presso cui uffici è ex lege domiciliata in Roma, viadei Portoghesi 12;Numero registro generale 28437/2022Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 20251/2026Data pubblicazione 16/06/2026controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 895/2022, pub-blicata il 20/04/2022.Udita la relazione della causa svolta all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., depositata in data 20/02/2019il Tribunale di Venezia condannava [OSCURATO:PERSONA] ed AVEPA, in solido, a pagarea [OSCURATO:PERSONA], a titolo di “pagamento unico” a sostegno delreddito in agricoltura, la somma di € 1.311,68 per la campagna 2006,la somma di € 1.141,77 per quella del 2007, la somma di € 1.141,77per quella 2008 e la somma di € 1.081,68 per la campagna 2009, oltreinteressi legali dalle singole scadenze al saldo, rigettando le altre do-mande formulate dal ricorrente, condannando quest'ultimo a rifonderealle controparti i cinque sesti delle spese di lite, e compensando il sestoresiduo.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la decisione, affi-dato a quattro motivi.Con il primo motivo chiedeva che fosse riformato il provvedimentoappellato nella parte in cui non aveva riconosciuto il diritto ai titoli dariserva nazionale ed il conseguente diritto al pagamento unico per glianni 2005, 2010, 2013, 2014, 2015 e 2016.Con il secondo motivo, denunciava la mancata/erronea specifica-zione del criterio di determinazione delle somme dovute, sia per le an-nualità riconosciutegli, sia per le ulteriori rivendicate. Sosteneva che laliquidazione era il risultato di un mero rinvio formale al calcolo, pale-semente errato, operato da AVEPA, mediante applicazione di una cir-colare di [OSCURATO:PERSONA] di difficile interpretazione e senza specificazione dei cri-teri utilizzati. Contrapponeva un proprio calcolo, basato sul valore dei2 di 16Numero registro generale 28437/2022Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 20251/2026Data pubblicazione 16/06/2026titoli originariamente ricevuti dalla madre, affittuaria del fondo agri-colo, nella cui conduzione egli era succeduto.Con il terzo motivo invocava la riforma del provvedimento gravatonella parte in cui aveva escluso il diritto al risarcimento del danno de-rivato dalla perdita della possibilità di investimento e comunque di uti-lizzo delle somme che avrebbero dovuto essergli annualmente corri-sposte, danno che quantificava in via equitativa in euro 2.330,00.Con il quarto motivo denunciava la violazione degli artt. 91 e 92c.p.c. e l'erronea applicazione del criterio di ripartizione delle spese dilite in caso di soccombenza reciproca.AVEPA ed [OSCURATO:PERSONA] si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dellaimpugnazione. AVEPA proponeva, inoltre, appello incidentale, con ilquale lamentava l'omessa pronuncia sulla domanda di manleva propo-sta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto unica legittimata passiva rispettoalla pretesa di corresponsione dei premi per le annualità dal 2006 al2009.Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte d'appello ac-coglieva l'impugnazione principale, nella parte in cui era denunciata lamancata liquidazione dell'importo dovuto per l'anno 2010 e la erroneastatuizione sulle spese di lite, rigettando per il resto l'appello principalee totalmente quello incidentale.La Corte territoriale statuiva, quindi, in dispositivo quanto segue:«definitivamente pronunciando nella causa epigrafata, ogni contrariadomanda, istanza od eccezione disattese e respinte, così provvede: 1)in parziale riforma del capo 1 del dispositivo della sentenza appellata,condanna [OSCURATO:PERSONA] ed AVEPA in solido a pagare a [OSCURATO:PERSONA] l'ul-teriore somma di euro 1.081,68 oltre interessi legali dalla debenza alsaldo; 2) condanna [OSCURATO:PERSONA] ed AVEPA, tra loro in solido, a rifondere aPierino [OSCURATO:PERSONA] i due quinti delle spese del giudizio, che compensaper i tre quinti residui e liquida nell'intero, quanto al primo grado ineuro 4.835,00, quanto all'appello in euro 3.777,00 per competenze ed3 di 16Numero registro generale 28437/2022Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 20251/2026Data pubblicazione 16/06/2026euro 355,50 per esborsi, entrambe le liquidazioni maggiorate di spesegenerali forfettarie 15%, Cassa ed Iva come per legge».Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione PierinoDalla Puppa, affidato a cinque motivi di doglianza.Gli intimati si sono difesi con controricorso.AVEPA ha anche depositato memoria difensiva.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsaapplicazione dell'art. 42 del Regolamento CE n. 73/2009, anche in com-binato disposto con l'art. 31 dello stesso Regolamento, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., non avendo la Corte d'appello consideratoil decesso della defunta madre quale causa di forza maggiore, che le-gittima la richiesta dei diritti all'aiuto oltre il biennio di non attivazione,segnatamente per gli anni 2013 e 2014 o quanto meno per l'anno2014.Secondo il ricorrente, la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevareche l'art. 41 del Regolamento (CE) n. 73/2009, nella parte in cui haprevisto che «I diritti all'aiuto non attivati a norma dell'articolo 34 perun periodo di due anni sono versati nella riserva nazionale, salvo incaso di forza maggiore o di circostanze eccezionali», ha fatto richiamoalle ipotesi di forza maggiore, le quali sono individuate all'art. 31 dellostesso Regolamento, ove è stabilito che «Ai fini del presente regola-mento, l'autorità competente riconosce come cause di forza maggioreo come circostanze eccezionali casi quali: a) decesso dell'agricoltore;b) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore; c) calamitànaturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricoladell'azienda; d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'al-levamento; e) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patri-monio zootecnico dell'agricoltore».La stessa parte ha, quindi, evidenziato che, nella specie, la madreera l'originaria titolare del contratto di affitto del fondo e che la stessa4 di 16Numero registro generale 28437/2022Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 20251/2026Data pubblicazione 16/06/2026era deceduta nel 2005, determinando la successione ex lege del figlionel contratto di affitto del fondo fino alla naturale scadenza, previstaper il 26/05/2010. Tale circostanza era incontestata e, dunque, il Giu-dice avrebbe dovuto tenere conto che si era verificata una causa diforza maggiore, o comunque una circostanza eccezionale, data dal de-cesso dell'agricoltore, che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 42e 31 del Regolamento in questione, impediva il versamento nella ri-serva nazionale, negli anni successivi al 2010, poiché il ricorrente ave-va dovuto sottoscrivere un nuovo contratto solo quando, nel 2010, eracessato quello originario, che aveva stipulato la madre, nel frattempodeceduta, tant'è che, fino a tale anno, le domande di aiuto erano stateda lui presentate non iure proprio, ma iure successionis.Subordinatamente, lo stesso ricorrente ha dedotto che, ammessoe non concesso che effettivamente non avesse titolo per ottenerel'aiuto per l'anno 2013, egli ne doveva ottenere il pagamento unico perl'anno 2014, poiché l'effetto asseritamente decadenziale previsto dallanorma in parola, in caso di inattività per un biennio, non può che ri-guardare l'anno successivo di ripresa dell'attività agricola a seguito diun periodo di inattività di almeno un biennio, non essendo prevista laperdita del diritto tout court, ma solo la disposizione che nel biennio incui non sono attivati i diritti all'aiuto, questi devono essere versati nellariserva nazionale.2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art.42 del Regolamento (CE) n. 73/2009, ai sensi dell'art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., non avendo la Corte d'appello considerato che non vi erastato un pregresso riconoscimento del titolo al pagamento dell'aiuto, econseguentemente non rilevava il fatto interruttivo del mancato svol-gimento di attività agricola per un biennio.Il ricorrente ha evidenziato che lo stesso art. 42 del Regolamentoin questione prevede che «Tuttavia, per il 2009, i diritti all'aiuto nonnale se erano attivati nel 2006 e, per il 2010, i diritti all'aiuto non atti-5 di 16Numero registro generale 28437/2022Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 20251/2026Data pubblicazione 16/06/2026vati per il biennio 2008-2009 non sono versati nella riserva nazionalese erano attivati nel 2007».Sulla scorta di tale previsione, il ricorrente ha dedotto che il versa-mento nella riserva nazionale è operato se, al momento della domanda,l'agricoltore possiede i diritti all'aiuto, ma non li ha attivati, mentre, nelcaso di specie, al momento della domanda, il ricorrente non possedevai diritti all'aiuto, e neppure nel biennio precedente alla domanda né indata antecedente al biennio, con la conseguenza che non poteva ope-rare la decadenza per mancata attivazione di un diritto che non erastato ancora riconosciuto.3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la falsa applicazionedell'art. 42 del Regolamento CE n. 73/2009, ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., poiché, contrariamente a quanto ritenuto dallaCorte d'appello, i diritti versati nella riserva nazionale sono quelli nonAd opinione del ricorrente, si versano nella riserva nazionale i dirittiall'aiuto che non sono stati attivati per un biennio e che precedente-mente erano stati attivati, ma nessuna previsione decadenziale èespressa per il futuro, non emergendo dalla lettura dell'articolo in pa-rola né dalla lettura dell'intero regolamento l'interpretazione fornitadalla Corte d'appello di Venezia.In definitiva, ad opinione del ricorrente, nell'anno 2013, stipulatoun nuovo contratto di affitto con l'Agenzia del demanio da parte delricorrente, alcun impedimento sussisteva per un nuovo riconoscimentodei titoli (quelli che eventualmente avrebbe il ricorrente perso e avreb-bero dovuto essere versati nella riserva erano quelli del biennio 2011-12), come pure è confermato dal fatto che, a partire dall'anno 2015, ititoli sono stati nuovamente riconosciuti.Pertanto, l'interpretazione dell'art. 42 fornita dalla sentenza impu-gnata, secondo cui nel caso di mancata attivazione per un biennio deidiritti all'aiuto vi sarebbe automaticamente una decadenza del diritto/potere di richiederli in futuro, era eccentrica ed errata.6 di 16Numero registro generale 28437/2022Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 20251/2026Data pubblicazione 16/06/20264. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la falsa applicazionedell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per la totale errata valutazionedelle prove da parte della Corte d'appello in tema di quantificazione delvalore dei titoli.5. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362c.c. e delle circolari [OSCURATO:PERSONA] 206.437 e ACIU 2011.205, nonché l'i-nesistenza dei criteri di individuazione e/o determinazione delle sommeda erogare da parte delle suddette circolari.6. Occorre preliminarmente rilevare che la materia del contendereè, in questa sede, limitata alla spettanza o meno del sostegno all'agri-coltura previsto dal Regolamento (CE) n. 73/2009 per gli anni 2013 e2014 e alla quantificazione della misura dello stesso aiuto, riconosciutocome spettante, per gli anni 2006-2007-2008-2009-2010.7. Il primo e il terzo motivo di ricorso possono essere esaminaticongiuntamente, tenuto conto della stretta connessione esistente, ri-velandosi entrambi inammissibili.7.1. La sentenza impugnata, con riferimento al pagamento unicorelativo agli anni 2013 e 2014, ha statuito come segue: «Come eviden-ziato nel provvedimento impugnato, il [OSCURATO:PERSONA] non ha presentatodomanda di pagamento unico per gli anni 2011 e 2012. La circostanzaè in fatto pacifica, per essere affermata dallo stesso appellante (attod'appello, pag. 15: “l'odierno appellante non ha richiesto minimamenteil pagamento per gli anni 2011 e 2012, posto che non aveva titolo perla coltivazione del terreno, stante la scadenza del contratto di affittocon il demanio”). [OSCURATO:PERSONA] CE n. 73/2009, che contiene normecomuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambitodella PAC, stabilisce: all'art. 33, par. 1, che “possono beneficiare delsostegno nell'ambito del regime di pagamento unico gli agricoltori che… b) ottengono diritti all'aiuto a norma del presente regolamento…”;all'art. 34, par. 1, che “il sostegno nell'ambito del regime di pagamentounico è erogato agli agricoltori previa attivazione di un diritto all'aiuto7 di 16Numero registro generale 28437/2022Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 20251/2026Data pubblicazione 16/06/2026per ettaro ammissibile. I diritti all'aiuto attivati conferiscono un dirittoal pagamento dell'importo ivi indicato”; all'art. 41, par. 1, che “cia-scuno Stato membro costituisce una riserva nazionale...”; all'art. 42,par. 1, che “i diritti all'aiuto non attivati a norma dell'art. 34 per unperiodo di due anni sono versati nella riserva nazionale”. In conse-guenza della, pacifica, inattivazione per un biennio consecutivo (2011-2012), il [OSCURATO:PERSONA] non era dunque titolare, per il 2013, di diritti alloaiuto comunitario. [OSCURATO:PERSONA] sostiene di avere diritto all'aiuto peraverne fatta nuovamente domanda nel 2013, richiedendo a tal fine diaccedere alla riserva nazionale. L'art. 41, par. 2, Reg. n. 73/2009 cit.,per assegnare, in via prioritaria, in base a criteri oggettivi e in mododa assicurare la parità di trattamento tra agricoltori ed evitare distor-sioni del mercato e della concorrenza, diritti all'aiuto agli agricoltori cheiniziano a esercitare l'attività agricola. [OSCURATO:PERSONA] CE n. 1120/2009della Commissione, recante modalità di applicazione del regime di pa-gamento unico istituito dal Reg. 73/2009, all'art. 2, lett. l, definisce“agricoltore che inizia ad esercitare l'attività agricola, ai fini dell'art. 41,paragrafo 2, del Reg. 73/2009 “una persona fisica o giuridica che nonha esercitato in nome e per conto proprio ... alcuna attività agricola nelcorso dei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attività agricola”.[OSCURATO:PERSONA]. 1120/2009 stabilisce inoltre, all'art. 17, par. 1, che “qualorauno Stato membro si avvalga delle facoltà previste dall'art. 41, para-grafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli agricoltori possonoricevere diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale, alle condizionistabilite nella presente sezione e secondo i criteri oggettivi stabiliti dalloStato membro”. [OSCURATO:PERSONA] pertanto, avendo pacificamente, esempre per sua stessa affermazione, svolto attività di agricoltore perconto proprio fino al 2010, non possedeva la qualità di “agricoltore cheinizia ad esercitare l'attività agricola” siccome definita dalla normativacomunitaria, necessaria per vedersi attribuito il diritto all'aiuto me-diante accesso alla riserva nazionale. Non vale, in contrario, invocare8 di 16Numero registro generale 28437/2022Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 20251/2026Data pubblicazione 16/06/2026da parte dell'appellante la stipula, nel 2012, di un nuovo contratto diaffitto dei terreni demaniali, già in precedenza affittati alla madre, poi-ché le disposizioni sopra richiamate attribuiscono rilevanza allo svolgi-mento di attività agricola, senza richiedere la continuità della condu-zione del medesimo fondo od azienda, e comunque perché, nel caso dispecie, l'attività agricola è stata esercitata sui medesimi terreni che ilDalla Puppa già coltivava nella vigenza del precedente contratto. Nél'appellante ha dedotto e dimostrato di aver diritto al beneficio comu-nitario per gli anni 2013 e 2014, in ragione di presupposti in fatto odiritto, diversi da quello appena esaminato.»7.2. Il ricorrente non ha dedotto di avere prospettato il motivo in-dicato in ricorso, e cioè la specifica causa di forza maggiore sopra de-scritta, per conseguire il pagamento unico per gli anni 2013 e 2014,nel corso dei precedenti gradi di merito, sicché, non risultando la que-stione affrontata nella sentenza impugnata, la doglianza deve ritenersiinammissibile, poiché la parte non ha offerto la specifica allegazionedella trattazione della questione davanti al Tribunale o alla Corte d'ap-pello.Come più volte affermato da questa Corte, infatti, qualora con ilricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui, come nellaspecie, non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve,a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenutadeduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di au-tosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio prece-dente ciò sia avvenuto, in modo tale da consentire alla Corte di con-trollare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima ancora di esami-nare il merito della suddetta questione, giacché i motivi di ricorso de-vono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giu-dizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, laprospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattatinella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass., Sez. L, Ordinanza n.9 di 16Numero registro generale 28437/2022Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 20251/202618018 del 1/07/2024; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 9/08/Data pubblicazione 16/06/20262018; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018).7.3. La doglianza è comunque inammissibile anche sotto un altroprofilo.Occorre tenere presente che, a completamento della disciplina inesame, ai sensi dell'art. 75 del Regolamento (CE) n. 1122/2009, «1.Qualora non abbia potuto adempiere ai propri obblighi per cause diforza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 31 delregolamento (CE) n. 73/2009, l'agricoltore continua a godere del dirittoall'aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nelmomento in cui è sopravvenuta la causa di forza maggiore o la circo-stanza eccezionale. Inoltre, se l'infrazione dovuta a tali cause di forzamaggiore o a tali circostanze eccezionali riguarda la condizionalità, nonè applicata la riduzione corrispondente. 2. Le cause di forza maggioree le circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento(CE) n. 73/2009 sono comunicate per iscritto all'autorità competenteentro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l'agricoltore è ingrado di procedere in tal senso, unitamente alla relativa documenta-zione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente».La Corte di giustizia UE - nell'esaminare la questione relativa al sel'art. 31 del Regolamento n. 73/2009 debba essere interpretato nelsenso che l'impossibilità, per un beneficiario, di continuare a rispettareun impegno agroambientale pluriennale, per l'ultimo anno di quest'ul-timo, a causa della mancata conclusione di accordi con altri proprietario utilizzatori di terreni agricoli per lo sfruttamento di tali terreni costi-tuisca una causa di forza maggiore, ai sensi del citato art. 31, chedebba essere notificata all'autorità competente entro il termine di diecigiorni lavorativi previsto dall'art. 75, paragrafo 2, del Regolamento(CE) n. 1122/2009 sopra menzionato - ha fornito importanti chiari-menti in materia, precisando quanto segue: «56. Tuttavia, nel noverodi tali eventi non figura la situazione di un beneficiario di finanziamentodell'Unione a titolo di un impegno agroambientale pluriennale, il quale10 di 16Numero registro generale 28437/2022Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 20251/2026Data pubblicazione 16/06/2026si trovi nell'impossibilità di rispettare tale impegno a motivo della man-cata conclusione di accordi con altri proprietari o utilizzatori di terreniagricoli per lo sfruttamento di questi ultimi. 57 Ciò premesso, discendedall'espressione «casi quali (...)», figurante all'articolo 31 del regola-mento n. 73/2009, che tale articolo non contiene un elenco esaustivodegli eventi suscettibili di costituire una causa di forza maggiore. 58Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, costituisce una causa diforza maggiore qualsiasi evento dovuto a circostanze estranee all'ope-ratore, anomale e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero po-tuto essere evitate malgrado tutta la diligenza impiegata dall'operatorestesso (v., in tal senso, sentenze del 17 dicembre 1970, InternationaleHandelsgesellschaft, 11/70, EU:C:1970:114, punto 23, e del 17 dicem-bre 2015, Szemerey, C-330/14, EU:C:2015:826, punto 58). 59 Per-tanto, se l'impossibilità, per un beneficiario, di continuare a rispettareun impegno agroambientale a causa della mancata conclusione di ac-cordi con altri proprietari o utilizzatori di terreni agricoli per lo sfrutta-mento di questi ultimi può, in linea di principio, costituire una causa diforza maggiore, ciò vale soltanto a condizione che tale impossibilità siadovuta a circostanze estranee a detto beneficiario, anomale e impre-vedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate mal-grado tutta la diligenza impiegata dal beneficiario stesso, circostanzaquesta la cui verifica incombe al giudice del rinvio» (CGUE, PV c. Za-mestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond 'Zemedelie', 16 feb-braio 2023, C-343/21).Nel caso di specie, per stessa allegazione della parte, il decessodella madre ha determinato la sua successione nel contratto di affittoche ha consentito al ricorrente di continuare a coltivare il fondo, tant'èche è risultato confermato nel processo che ha presentato domanda dipagamento dell'aiuto per gli anni compresi tra il 2006 e il 2010.Dalla stessa ricostruzione del ricorrente si evince chiaramente chela mancata attivazione del diritto all'aiuto per gli anni 2011 e 2012deriva non dalla morte dell'agricoltore, e cioè della madre, che non ha11 di 16Numero registro generale 28437/2022Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 20251/2026Data pubblicazione 16/06/2026impedito la continuazione dell'attività, mandata avanti dal ricorrentestesso, ma dalla stipula di un nuovo contratto di affitto sono dopo circadue anni dalla scadenza del primo, di cui egli era parte per successionealla madre.A poco rileva il fatto che vi sia stata la morte della madre, poichétale evento ha determinato l'incontestata successione nel contratto delricorrente, il quale ha così potuto continuare a coltivare il fondo e achiedere, dal 2006 al 2010, il pagamento dell'aiuto, che invece non hapotuto chiedere negli anni successivi perché il contratto di affitto erascaduto e non ne aveva stipulato uno nuovo per tempo.Il ricorrente non ha dedotto di avere effettuato la menzionata co-municazione prevista dall'art. 75 del Regolamento (CE) n. 1122/2009,né ha spiegato per quale motivo la mancata stipula di un nuovo con-tratto subito dopo la cessazione del primo, cui era già subentrato pereffetto della morte della madre, potesse assumere quel carattere pro-prio della forza maggiore sopra indicato.7.4. È inammissibile la censura anche nella parte in cui, in via gra-data, col il primo motivo, il ricorrente ha prospettato il diritto agli aiutiper l'anno 2014, ed anche la doglianza formulata nel terzo motivo diricorso, ove la parte ha dedotto la violazione di legge per non avere laCorte d'appello tenuto conto che l'art. 42 del Regolamento (CE) n.73/2009 ha solo stabilito che i diritti di aiuto non attivati nel bienniodovessero essere versati nella riserva nazionale, senza contenere al-cuna previsione decadenziale per il futuro.Le doglianze non attingono la ratio decidendi della sentenza impu-gnata, ove la Corte d'appello non ha escluso che, a seguito del versa-mento dei diritti non attivati nel biennio con il conseguente versamentonella riserva nazionale, l'agricoltore potesse accedere agli aiuti acqui-sendo nuovamente i relativi diritti, ma ha solo affermato che, nellaspecie, il ricorrente non risultava possedere i requisiti per ottenere ilriconoscimento dei diritti di aiuto in qualità di “agricoltore che inizia adesercitare l'attività agricola”, come definita dalla normativa comunita-12 di 16Numero registro generale 28437/2022Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 20251/2026ria, aggiungendo che per il 2013 e il 2014 non aveva dedotto altro titoloData pubblicazione 16/06/2026per conseguire tali diritti.Tali argomenti non sono stati specificamente oggetto di censura,sicché la doglianza deve ritenersi inammissibile.8. Il secondo motivo è inammissibile.Com'è noto, qualora la statuizione impugnata si fondi su di unapluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle qualilogicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggere la decisione, aprescindere dalla fondatezza o meno delle stesse, è inammissibile ilricorso per cassazione che non formuli specifiche doglianze avverso unadi tali rationes decidendi (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Cass., Sez. L, Sentenza n. 4293 del 4/03/2016; Cass., Sez.6-3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019).La resistenza di una di esse all'impugnazione rende, invero, deltutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perché l'eventualeaccoglimento dell'altra o delle altre rationes mai condurrebbe alla cas-sazione della pronuncia suddetta (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5102 del26/02/2024; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018).Nella specie, come sopra evidenziato, la Corte d'appello ha ritenutoche, con riferimento agli anni 2013 e nel 2014, il ricorrente non avessediritto per accedere alla riserva nazionale, adottando una statuizioneche, come sopra evidenziato, non è stata validamente censurata.Ne consegue l'inammissibilità della doglianza nella parte in cui ilricorrente ha dedotto che non poteva applicarsi l'art. 42 del Regola-mento (CE) n. 73/2009, perché non aveva ottenuto ancora il riconosci-mento dei diritti di aiuto per gli anni precedenti al 2011, ottenuto soloa seguito dell'istaurazione del presente giudizio, tenuto conto che l'e-ventuale accoglimento di tale censura non inciderebbe sull'esito delgiudizio, avendo la Corte d'appello escluso l'esistenza dei presuppostiper il riconoscimento dei diritti di aiuto per gli anni 2013 e 2014 sullascorta di altre ragioni che, come sopra evidenziato, non sono state va-lidamente censurate.13 di 16Numero registro generale 28437/2022Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 20251/20269. Il quarto e il quinto motivo di ricorso possono essere esaminatiData pubblicazione 16/06/2026congiuntamente, tenuto conto della stretta connessione esistente, ri-velandosi entrambi inammissibili.In primo luogo, il quarto motivo è inammissibile laddove lamentala pretesa violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., propostacontestualmente dal ricorrente, senza peraltro un'adeguata differen-ziazione delle relative censure, sebbene tra loro ontologicamente dif-ferenti e non conciliabili.È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che «intema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si con-figura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere dellaprova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gra-vare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulladifferenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la vio-lazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contrad-dicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale dispo-sizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdottedalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi ricono-sciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove propostedalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116c.p.c.» (cfr. tra le tante, Sez. 5, Sentenza n. 26739 del 15/10/2024;Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018).La doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile nelricorso per cassazione solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare unaprova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - inassenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudenteapprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valoreoppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanzaprobatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualorala prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia di-chiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,14 di 16Numero registro generale 28437/2022Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 20251/2026mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato ilData pubblicazione 16/06/2026proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile,ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei ri-gorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità suivizi di motivazione (Cass., Sez. Un., Sentenza n. 20867 del 30/09/2020).Nel caso di specie, il ricorrente non ha dedotto che la Corte d'ap-pello abbia attribuito alle circolari [OSCURATO:PERSONA] il valore di una prova legaleovvero abbia operato una inversione dell'onere della prova. Ha affer-mato, piuttosto, che il Giudice non le avrebbe lette con la dovuta at-tenzione e ne avrebbe frainteso il contenuto. Si tratta, all'evidenza, diun vizio attinente al prudente apprezzamento della prova, la cui dedu-zione è inammissibile in sede di legittimità.Invero, la Corte di appello ha semplicemente ritenuto che AVEPAavesse fornito un parametro idoneo di quantificazione (le circolariAGEA) e che il ricorrente non avesse fornito elementi sufficienti a sov-vertire tale parametro. Ciò attiene, si ribadisce, alla valutazione deglielementi acquisiti al processo.9.2. Inammissibile è anche la censura veicolata dal quinto motivodi ricorso, nella parte in cui è dedotta la violazione dei criteri ermeneu-tici dell'art. 1362 c.c., per asserita errata lettura delle circolari [OSCURATO:PERSONA].La doglianza si risolve in una generale non condivisione della deci-sione della Corte d'appello in ordine al significato attribuito alle men-zionate circolari, di cui non è neppure specificamente riportata la parterilevante ai fini della specificazione della censura, in violazione dell'art.366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c., con una doglianza che attiene all'esitodell'interpretazione operata dalla Corte e, dunque, al giudizio in fattodalla stessa compiuto, insindacabile in sede di legittimità.10. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.11. La statuizione sulle spese processuali segue la soccombenza.12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002,si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento15 di 16Numero registro generale 28437/2022Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 20251/2026da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni-Data pubblicazione 16/06/2026ficato pari a quello spettante per il ricorso, se dovuto. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenutedalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che liquida in € 2.500,00 per compensoed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge;condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenutedalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che liquida in € 2.000,00 per compensooltre spese prenotate a debito;dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002,della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricor-rente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellospettante per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 24/03/2026.Il PresidenteGuido Mercolino16 di 16
Sentenza Cassazione n. 20251/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris