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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2025

Cassazione n. 28823/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del 19 marzo 2025 - con la quale la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale cittadino del 19/09/2024, preso atto del concordato intervenuto tra le parti, ha ridotto la pena ad anni 3 e mesi 10 di reclusione ed euro 46.000 di multa, per il reato previsto e punito dagli artt. 73 e 80 del d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che il ricorso - è stato proposto da soggetto privo di legittimazione, e in particolare dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione Ritenuto che trova applicazione la vigente formulazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con decorrenza dal 3 agosto 2017, che esclude il ricorso personale dell'imputato; che ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen, qualora l'impugnazione sia proposta da soggetto non legittimato, l'inammissibilità della stessa è dichiarata senza formalità.

Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del 19 marzo 2025 - con la quale la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale cittadino del 19/09/2024, preso atto del concordato intervenuto tra le parti, ha ridotto la pena ad anni 3 e mesi 10 di reclusione ed euro 46.000 di multa, per il reato previsto e punito dagli artt. 73 e 80 del d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che il ricorso - è stato proposto da soggetto privo di legittimazione, e in particolare dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione Ritenuto che trova applicazione la vigente formulazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con decorrenza dal 3 agosto 2017, che esclude il ricorso personale dell'imputato; che ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen, qualora l'impugnazione sia proposta da soggetto non legittimato, l'inammissibilità della stessa è dichiarata senza formalità. Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]