CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 dicembre 2020
Cassazione n. 08287/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2444-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 34, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 6314/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 30.12.2012 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Roma, al fine di sentir dichiarare l’intervenuto acquisto per usucapione, in proprio favore, di un terrazzo di proprietà del convenuto. Nella resistenza del convenuto il Tribunale, con sentenza n. 13789/2015 il Tribunale rigettava la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 6314/2020, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame proposto dall’originaria attrice avverso la decisione di prima istanza. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorsoPresciutti [OSCURATO:PERSONA]. Con atto in data 10.2.2023 la parte controricorrente si è costituito con l’assistenza di nuovi difensori. Ambo le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo,la ricorrente lamenta la falsa applicazione degli artt. 817, 818, 819 e 1158 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto insussistente il possesso utile ad usucapoinem, in capo alla ricorrente, sino al 2011, momento in cui la stessa è divenuta proprietaria della propria abitazione. In tal modo, il giudice di merito ha esteso gli effetti del titolo in base al quale la stessa deteneva il proprio alloggio (rapporto di locazione con lo I.A.C.P.) anche al terrazzo, che invece ella possedeva autonomamente e indipendentemente dal titolo predetto, pur trattandosi di bene legato da rapporto di pertinenzialità di fatto con l’alloggio. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia invece la falsa applicazione degli artt. 244 e ss. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte distrettuale non avrebbe ammesso la prova testimoniale che era stata dedotta per dimostrare la sussistenza di un possesso ultraventennale del terrazzo di cui è causa. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello ha dato atto che il riconoscimento dell’usucapione presuppone la dimostrazione dell’esercizio di un possesso della cosa, non viziato da violenza o clandestinità, che sia esercitato in modo continuativo per almeno venti anni uti dominus (cfr. pag. 3 della sentenza), ma ha ritenuto che, nel caso di specie, difettasse il requisito della corrispondenza della situazione di fatto al diritto di proprietà, posto che la Presciutti aveva allegato di essere mera detentrice dell’alloggio locatole dallo I.A.C.P., che poi aveva acquistato soltanto nel 2011, e di aver goduto del terrazzo confinante in funzione del rapporto di pertinenzialità di fatto esistente tra di esso e l’alloggio di cui anzidetto (cfr. pag. 4 della sentenza). Il giudice di merito ha pertanto ritenuto che la Presciutti non avesse conseguito la disponibilità del terrazzo autonomamente dall’appartamento, ma proprio in funzione del vincolo pertinenziale da lei stessa dedotto, e dunque ha escluso la configurabilità di una situazione possessoria utile ai fini del riconoscimento dell’usucapione. La statuizione è coerente con gli insegnamenti di questa Corte, posto che “L' acquisto a titolo originario di un bene collegato funzionalmente ad un altro … può esser riconosciuto per effetto dell'art. 818 c.c., ancorché non menzionato nel titolo di acquisto invalido, per il principio secondo il quale gli atti ed i rapporti giuridici dellepertinenze seguono il regime giuridico della cosa principale, se non diversamente disposto” (Cass. Sez.2, Sentenza n. del 19/03/1999 , Rv. 524312; nella specie, si trattava di una cantina di pertinenza di un appartamento). In relazione alle pertinenze, infatti, opera la presunzione legale per cui, salva prova contraria, i rapporti relativi alla cosa principale si estendono anche ad esse (cfr. Cass. Sez.2, Sentenza n. del 18/01/1969 , Rv. 337968 e Cass. Sez.1, Sentenza n. 1070 del 10/04/1968 , Rv. 332514). Correttamente, dunque, la Corte capitolina ha ritenuto che il possesso utile ad usucapionem di una pertinenza non potesse essere configurato in presenza di un titolo legittimante la detenzione della cosa principale e stante l’identità del soggetto proprietario, rispettivamente, del bene principale e quello pertinenziale. Nè è sindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato in modo immune da vizi giuridici, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi del possesso utile ad usucapionem, trattandosi di giudizio di fatto (cfr. Cass. Sez.2, Sentenza n. del 11/05/2010, Rv. 612968, relativa ad una fattispecie in cui era stata invocata l’usucapione dell'intero pianterreno di uno stabile dello I.A.C.P. in base al compossesso asseritamente esercitato da taluni assegnatari di alloggi ivi ubicati). Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta invece la falsa applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente negato alla ricorrente il rimborso delle spese del giudizio possessorio svoltosi in corso di causa, che l’aveva vista vittoriosa. La censura è infondata. Il giudizio possessorio si è svolto in via incidentale, nel corso del giudizio petitorio. La Corte di Appello ha regolato le spese dell’intero giudizio tenendo conto del suo esito complessivo, in applicazione del criterio generale della soccombenza. Sul punto, va ribadito il principio secondo cui “Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere dellespese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle variefasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualchegrado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole” (Cass. Sez.6 - 3 , Ordinanza n. del 18/05/2021 , Rv. 661563; conf. Cass. Sez.6 - 3 , Ordinanza n. del 13/03/2013 , Rv. 625486). In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello ste