CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 23793/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 09/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Pesaro in data 10/12/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di due ipotesi di truffa (la seconda delle quali nella forma del tentativo), sei condotte di ricettazione e tre ipotesi di di falso. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la carenza della motivazione in relazione al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione del minimo aumento della continuazione ex art. 81 cod. pen., non sono consentiti in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; ritenuto che i giudici di appello hanno correttamente disatteso il riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione della "complessità dello schema criminoso", della pericolosità del ricorrente, desunta dal significativo pregresso penale del soggetto che ha commesso due truffe, sei ricettazioni e tre falsi, comprovanti astuzia, capacità e organizzazione, avvalorandone una negativa personalità (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata); del pari, la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni per cui l'aumento per la continuazione è stato considerato congruo (anche se in misura superiore al minimo), tenuto conto delle modalità insidiose della condotta e dei danni economici cagionati; osservato, pure, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato dalla Corte territoriale in considerazione delle modalità del fatto e degli altri indicatori anzidetti, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo di motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione degli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. 1 cH__i Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2023 [OSCURATO:PERSONA]