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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06957/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Napoli in data 26.11.2022, previa riqualificazione dei fatti di cui all'imputazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (detenzione a fini di spaccio di marijuana), ha rideterminato la pena irrogata ad [OSCURATO:PERSONA] in anni due e giorni venti di reclusione ed Euro 3200,00 di multa.

2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce ex art. 606 lett. b) cod.pro.pen. la violazione e/o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale in relazione all'art. 192 cod.proc.pen.

Si assume in particolare che il percorso motivazionale della sentenza impugnata risulta viziato da un'erronea interpretazione degli elementi acquisiti sicché la ricostruzione operata nelle due sentenze di merito appare una forzatura volta all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

3. Il ricorso é inammissibile.

Ed invero in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U. n. 29541 del 16/07/2020.

Rv. 280027).

4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decipo il 14.12.2023 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Napoli in data 26.11.2022, previa riqualificazione dei fatti di cui all'imputazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (detenzione a fini di spaccio di marijuana), ha rideterminato la pena irrogata ad [OSCURATO:PERSONA] in anni due e giorni venti di reclusione ed Euro 3200,00 di multa. 2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce ex art. 606 lett. b) cod.pro.pen. la violazione e/o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale in relazione all'art. 192 cod.proc.pen. Si assume in particolare che il percorso motivazionale della sentenza impugnata risulta viziato da un'erronea interpretazione degli elementi acquisiti sicché la ricostruzione operata nelle due sentenze di merito appare una forzatura volta all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. 3. Il ricorso é inammissibile. Ed invero in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U. n. 29541 del 16/07/2020. Rv. 280027). 4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decipo il 14.12.2023 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA]
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