CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06605/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, in parziale riforma della sentenza di primo, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condanna per il delitto aggravato di furto in abitazione; considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce la violazione dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen.- è manifestamente infondato, in quanto: - con riferimento alla sentenza di appello, «la sottoscrizione della sentenza richiede, ai sensi dell'art. 546, comma primo, lett. g), cod. proc. pen., l'apposizione della firma del giudice estensore - e qualora si tratti di giudice collegiale, anche del presidente - in calce all'ultima pagina della sentenza; la mancanza della sigla del giudice su ogni foglio della sentenza non determina, pertanto, alcuna nullità, configurando, al più, una mera irregolarità» (cfr. Sez. 5, n. 21052 del 18/12/2003 - dep. 2004, Mazzaferro, Rv. 229181 - 01; Sez. 1, n. 33029 del 13/07/2012, Zampetti, Rv. 253432 - 01; Sez. 2, n. 27825 del 30/04/2019, Esposito, Rv. 276726 - 01); non discende alcuna nullità dalla correzione vergata a mano del numero del registro sentenza («n. 1407/2025», ove è corretta la sola cifra «5»), non essendovi neppure contestazione sulla data di emissione della sentenza e su quella del suo deposito in cancelleria, né dalla mancata numerazione delle pagine dell'epigrafe e dalla presenza in essa di uno spazio banco non barrato che segue le conclusioni delle parti (non avendo la difesa neppure dedotto che quanto indicato nell'epigrafe non inerisca al presente giudizio né prospettato l'erroneità di tali dati); - quanto alla sentenza di primo grado, l'erronea indicazione del numero di registro delle sentenza (n. 444/2013 in vece di 444/2023) integra un mero errore materiale che risulta già corretto dal Tribunale con provvedimento del 3 novembre 2023; considerato che il secondo motivo - che lamenta la violazione degli artt. 624-bis e 625 n. 2 e 4 cod. pen. - non contiene censure di legittimità ma prospetta un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto (peraltro tramite enunciati assertivi) e ne offre la lettura ritenuta preferibile senza addurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il terzo motivo - che denuncia il vizio di motivazione e la violazione della legge penale sostanziale e processuale, in riferimento alla mancata concessione dei benefici richiesti - si affida a enunciati del tutto assertivi (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) e al generico rimando ai motivi di appello (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02: «in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica»; cfr. pure Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am