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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023

Cassazione n. 23427/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 15 luglio 2022, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Tivoli in data 22 dicembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di estorsione, riducendo la pena inflitta dal primo giudice.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, presentato nell'interesse di entrambi gli imputati, con cui si deduce la nullità della sentenza di appello per mancanza della procura speciale e del consenso degli imputati al concordato, risulta manifestamente infondato, in quanto la relativa istanza è stata formulata dal difensore di fiducia alla presenza dei prevenuti che nulla hanno eccepito, così determinando la legittimità della stessa e quindi del provvedimento adottato ex art. 599-bis cod. proc. pen. (si vedano Sez. 6, n. 8492 del 16/02/2011, Givetti, Rv. 249637 e Sez. 1, n. 15557 del 20/03/2018 in motivaz. che, seppur riguardanti il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, contengono princìpi validi anche per il c.d. concordato in appello); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 maggio 2023 Il Consigliere es ns re [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 15 luglio 2022, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Tivoli in data 22 dicembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di estorsione, riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, presentato nell'interesse di entrambi gli imputati, con cui si deduce la nullità della sentenza di appello per mancanza della procura speciale e del consenso degli imputati al concordato, risulta manifestamente infondato, in quanto la relativa istanza è stata formulata dal difensore di fiducia alla presenza dei prevenuti che nulla hanno eccepito, così determinando la legittimità della stessa e quindi del provvedimento adottato ex art. 599-bis cod. proc. pen. (si vedano Sez. 6, n. 8492 del 16/02/2011, Givetti, Rv. 249637 e Sez. 1, n. 15557 del 20/03/2018 in motivaz. che, seppur riguardanti il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, contengono princìpi validi anche per il c.d. concordato in appello); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 maggio 2023 Il Consigliere es ns re [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23427/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris