CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 47476/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palmi il 09/10/2020 nel procedimento nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Il Tribunale di Palmi ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 316 ter cod. pen., così riqualificata l'originaria contestazione di truffa. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge per avere il Tribunale omesso disporre la confisca obbligatoria per equivalente del profitto del reato, quantificato in euro 48.547,22.Il Procuratore ricorrente chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza e che la Corte disponga direttamente la confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere annullata con rinvio. • 2. Si è già chiarito in modo condivisibile come il sistema processuale attribuisca al giudice della cognizione il potere, nel pronunciare sentenza, di applicare le eventuali misure di sicurezza, consentendo -solo in via subordinata- che la confisca possa essere ordinata, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di merito, dal giudice dell'esecuzione, su domanda di parte e secondo le regole e le garanzie stabilite per relativo procedimento dall'art.676, comma 1, cod. proc. pen. Si è spiegato che le misure di sicurezza devono essere disposte "nella stessa sentenza di condanna", come risulta anche dal tenore dell'art. 579 cod. proc. pen., il quale espressamente prevede l'impugnazione contro il capo della sentenza concernente le misure di sicurezza. Ne consegue che: a) il rimedio, predisposto per l'omessa decisione sul punto, è l'impugnazione e non una separata decisione riparatoria, assunta dopo l'emissione della sentenza di condanna; b) non casualmente l'art. 676 cod. proc. pen. attribuisce al giudice dell'esecuzione la decisione in ordine alla confisca, quando la sentenza sia passata in giudicato ed il giudice della cognizione non abbia provveduto alla confisca obbligatoria (Cfr., Sez. 6, n. 10623 del 19/02/2014, Laklaa, Rv. 261886). Dunque il ricorso è ammissibile e fondato avendo il Tribunale omesso di provvedere alla confisca del profitto. Diversamente dagli assunti del Procuratore ricorrente, la sentenza deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], essendo necessario assicurare il contraddittorio sul punto e, in particolare, sulla quantificazione del profitto derivante dal reato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla omessa confisca del profitto e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 15