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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 33440/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seRtite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]..,,),39 ~ i c-6-• (49 C-CLUCA.4, r)t.

CU ( S'›e-4-7Ut Gtn LIAL-2°A..« [OSCURATO:PERSONA]4 (4%. -42".4.4.

N [OSCURATO:PERSONA]- 02)1,43 /2-97. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con decreto emesso in data 29 settembre 2022 la Corte di Appello di Napoli - in procedura di prevenzione - ha in parte riformato la decisione di primo grado, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 5 novembre 2020, riconoscendo a [OSCURATO:PERSONA] un indennizzo pari ad euro 22.533,80 in riferimento alla confisca di uno degli immobili a lei intestato.

La prima decisione è stata confermata nel resto. 1.1 E' stata dunque applicata, in sede di merito, la misura patrimoniale della confisca in riferimento a taluni immobili formalmente intestati alla Molitierno, ritenuta intestataria fittizia.

La pericolosità del [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta sussistente ai sensi dell'art.4 comma 1 lett. a) del d.lgs. n.159 del 2011, in ragione della pregressa appartenenza al clan camorristico dei [OSCURATO:PERSONA] operante nel territorio di Mondragone (vi è sentenza di condanna definitiva per il reato associativo commesso fino al maggio 1999 e per diversi reati-fine commessi nel 1998, nel 1999, nel 2000 e nel 2011).

Quanto al profilo temporale, la Corte di Appello ritiene che la condizione soggettiva di 'appartenenza' del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso possa farsi risalire al 1995, con rispetto del principio della correlazione temporale tra pericolosità e momento storico degli incrementi patrimoniali (salvo che per l'acquisto del terreno, su cui viene riconosciuto l'indennizzo).

Ciò anche in ragione della analisi del contributo dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA] (riportato nel testo della decisione) nella parte in cui narra di un investimento realizzato con lo zio [OSCURATO:PERSONA] nel 1995-1996, fatto indicativo della vicinanza operativa dell'attuale proposto all'allora capoclan [OSCURATO:PERSONA].

Vengono inoltre esaminate e disattese le contestazioni mosse dalle parti al giudizio di sproporzione, con conferma della disponibilità dei beni in capo al soggetto portatore di pericolosità.

2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, articolato in più punti, con cui si deduce erronea applicazione di legge ed apparenza di motivazione. 2.1 Secondo il ricorrente la collocazione del momento di insorgenza della pericolosità all'anno 1995 (che consente la confisca del fabbricato realizzato nel 1996) non corrisponde ai contenuti della decisione emessa in sede penale e relativa al reato associativo, nel cui ambito viene valorizzato in termini di apporto visibile alla associazione il contributo fornito per la consumazione dei delitti-scopo del 1998-1999 .

L'anticipazione si fonda sulla mera citazione di dichiarazioni di alcuni collaboranti - tra cui [OSCURATO:PERSONA] - non oggetto di verifica.

Sarebbe, inoltre, apparente la motivazione con cui la Corte di secondo grado ha disatteso i rilievi svolti dai consulenti di parte in tema di verifica della sproporzione tra redditi e investimenti.

Circa tale ultimo aspetto, vengono riprese e riproposte nell'atto di ricorso le valutazioni espresse dai consulenti, cui non sarebbe stata fornita risposta.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. 3.1 Ed invero, va rilevato che la statuizione di confisca è stata ampiamente argomentata in riferimento ai beni oggetto di ablazione, sia in riferimento al giudizio di sproporzione che sul punto della 'correlazione temporale' tra insorgenza della pericolosità e realizzazione degli investimenti.

Sul punto, va ricordato che - come è noto - il ricorso per cassazione in tema di decisioni emesse in sede di prevenzione non ricomprende il vizio di motivazione ma la sola violazione di legge .

Da ciò, per costante orientamento di questa Corte, deriva che è sindacabile la sola «mancanza» del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le molte, Sez.

I 26.2.2009, rv 242887).

Le argomentazioni contenute nella decisione impugnata risultano, di contro, del tutto chiare e ben ancorate a dati di fatto, il che esclude in radice che possa parlarsi di motivazione apparente. 3.2 In particolare, quanto al profilo della 'collocazione' del momento di insorgenza della condizione di 'appartenenza' al sodalizio mafioso non può accedersi alla tesi del ricorrente secondo cui il giudice della prevenzione sarebbe vincolato ai contenuti argomentativi della decisione emessa in sede penale (peraltro non citata nella sua integralità, con il rischio di fallacia percettiva), ben potendo essere valorizzati singoli elementi di prova idonei a raffigurare, a fini di inquadramento preventivo, condotte idonee a testimoniare quantomeno un rapporto funzionale di stretta contiguità tra il soggetto proposto e il sodalizio mafioso.

Nel caso del ricorrente le dichiarazioni citate e valutate nella decisione appaiono obiettivamente rilevanti a tal fine e trovano riscontro logico nella conclamata 'partecipazione' del [OSCURATO:PERSONA] alla associazione mafiosa negli anni posteriori.

Non vi è pertanto apparenza di motivazione rilevabile in sede di legittimità. 3.3 Al contempo, anche le argomentazioni con cui sono stati disattesi i rilievi dei consulenti di parte risultano pienamente ancorate ai dati istruttori e non si rifugiano in formule di stile ma esprimono valutazioni analitiche e pertinenti ai rilievi stessi, il che rende simile assetto argomentativo insindacabile in sede di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seRtite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]..,,),39 ~ i c-6-• (49 C-CLUCA.4, r)t. CU ( S'›e-4-7Ut Gtn LIAL-2°A..« [OSCURATO:PERSONA]4 (4%. -42".4.4. N [OSCURATO:PERSONA]- 02)1,43 /2-97. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con decreto emesso in data 29 settembre 2022 la Corte di Appello di Napoli - in procedura di prevenzione - ha in parte riformato la decisione di primo grado, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 5 novembre 2020, riconoscendo a [OSCURATO:PERSONA] un indennizzo pari ad euro 22.533,80 in riferimento alla confisca di uno degli immobili a lei intestato. La prima decisione è stata confermata nel resto. 1.1 E' stata dunque applicata, in sede di merito, la misura patrimoniale della confisca in riferimento a taluni immobili formalmente intestati alla Molitierno, ritenuta intestataria fittizia. La pericolosità del [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta sussistente ai sensi dell'art.4 comma 1 lett. a) del d.lgs. n.159 del 2011, in ragione della pregressa appartenenza al clan camorristico dei [OSCURATO:PERSONA] operante nel territorio di Mondragone (vi è sentenza di condanna definitiva per il reato associativo commesso fino al maggio 1999 e per diversi reati-fine commessi nel 1998, nel 1999, nel 2000 e nel 2011). Quanto al profilo temporale, la Corte di Appello ritiene che la condizione soggettiva di 'appartenenza' del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso possa farsi risalire al 1995, con rispetto del principio della correlazione temporale tra pericolosità e momento storico degli incrementi patrimoniali (salvo che per l'acquisto del terreno, su cui viene riconosciuto l'indennizzo). Ciò anche in ragione della analisi del contributo dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA] (riportato nel testo della decisione) nella parte in cui narra di un investimento realizzato con lo zio [OSCURATO:PERSONA] nel 1995-1996, fatto indicativo della vicinanza operativa dell'attuale proposto all'allora capoclan [OSCURATO:PERSONA]. Vengono inoltre esaminate e disattese le contestazioni mosse dalle parti al giudizio di sproporzione, con conferma della disponibilità dei beni in capo al soggetto portatore di pericolosità. 2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, articolato in più punti, con cui si deduce erronea applicazione di legge ed apparenza di motivazione. 2.1 Secondo il ricorrente la collocazione del momento di insorgenza della pericolosità all'anno 1995 (che consente la confisca del fabbricato realizzato nel 1996) non corrisponde ai contenuti della decisione emessa in sede penale e relativa al reato associativo, nel cui ambito viene valorizzato in termini di apporto visibile alla associazione il contributo fornito per la consumazione dei delitti-scopo del 1998-1999 . L'anticipazione si fonda sulla mera citazione di dichiarazioni di alcuni collaboranti - tra cui [OSCURATO:PERSONA] - non oggetto di verifica. Sarebbe, inoltre, apparente la motivazione con cui la Corte di secondo grado ha disatteso i rilievi svolti dai consulenti di parte in tema di verifica della sproporzione tra redditi e investimenti. Circa tale ultimo aspetto, vengono riprese e riproposte nell'atto di ricorso le valutazioni espresse dai consulenti, cui non sarebbe stata fornita risposta. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. 3.1 Ed invero, va rilevato che la statuizione di confisca è stata ampiamente argomentata in riferimento ai beni oggetto di ablazione, sia in riferimento al giudizio di sproporzione che sul punto della 'correlazione temporale' tra insorgenza della pericolosità e realizzazione degli investimenti. Sul punto, va ricordato che - come è noto - il ricorso per cassazione in tema di decisioni emesse in sede di prevenzione non ricomprende il vizio di motivazione ma la sola violazione di legge . Da ciò, per costante orientamento di questa Corte, deriva che è sindacabile la sola «mancanza» del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le molte, Sez. I 26.2.2009, rv 242887). Le argomentazioni contenute nella decisione impugnata risultano, di contro, del tutto chiare e ben ancorate a dati di fatto, il che esclude in radice che possa parlarsi di motivazione apparente. 3.2 In particolare, quanto al profilo della 'collocazione' del momento di insorgenza della condizione di 'appartenenza' al sodalizio mafioso non può accedersi alla tesi del ricorrente secondo cui il giudice della prevenzione sarebbe vincolato ai contenuti argomentativi della decisione emessa in sede penale (peraltro non citata nella sua integralità, con il rischio di fallacia percettiva), ben potendo essere valorizzati singoli elementi di prova idonei a raffigurare, a fini di inquadramento preventivo, condotte idonee a testimoniare quantomeno un rapporto funzionale di stretta contiguità tra il soggetto proposto e il sodalizio mafioso. Nel caso del ricorrente le dichiarazioni citate e valutate nella decisione appaiono obiettivamente rilevanti a tal fine e trovano riscontro logico nella conclamata 'partecipazione' del [OSCURATO:PERSONA] alla associazione mafiosa negli anni posteriori. Non vi è pertanto apparenza di motivazione rilevabile in sede di legittimità. 3.3 Al contempo, anche le argomentazioni con cui sono stati disattesi i rilievi dei consulenti di parte risultano pienamente ancorate ai dati istruttori e non si rifugiano in formule di stile ma esprimono valutazioni analitiche e pertinenti ai rilievi stessi, il che rende simile assetto argomentativo insindacabile in sede di legittimità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c
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